FOCUS ON


Trova assistenza
 
Trova risposte


Associazione
 
Editoria

NEWS

Home >> News

Marcatura Ce: ultime notizie!

Da un punto di vista prettamente tecnico, il primo emendamento aggiunge dettagli alle precedenti clausole che riguardano la valutazione di conformità ma senza realizzare nessun cambiamento fondamentale.
Il processo quindi di Marcatura CE dei serramenti rimane invariato e chi oggi si trova ad aver ottemperato agli obblighi previsti dalla norma di prodotto UNI EN 14351-1:2006 (precedente versione) dovrà apportare poche novità per allinearsi alla nuova norma UNI EN 14351-1- 2010.
Ciò non diminuisce la prioritaria importanza di conoscere le novità della norma di prodotto per poterle correttamente applicare e sfruttare a pieno.

Modifiche e novità

I tempi riportati da UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) sono:
UNI EN 14351-1:2006 ritirata il 15 Aprile 2010
UNI EN 14351-1-2010 emanata il 15 Aprile 2010

Prima di elencare le principali novità è bene chiarire la “natura” del documento che di fatto NON è una revisione della norma ma un emendamento.
L'emendamento, per definizione, è una proposta di parziale modifica di un documento che ne mantiene sostanzialmente invariati i contenuti.

Di seguito andremo a riportare e a trattare i punti della norma interessati. Saranno suddivisi non nell’ordine in cui vengono trattati nella norma ma con la seguente suddivisione:

1 Prove iniziali di tipo ITT e Cascading
2 Controllo di produzione FPC
3 Informativa al cliente


---------------------------------

1 Prove iniziali di tipo ITT

CAP – Prestazioni accettate per convenzione
Importante novità è l’inserimento del paragrafo che descrive le “prestazioni accettate per convenzione”.
Nel dettaglio si specifica che le CAP sono “disposizioni presenti o a cui ci si riferisce nella norma tecnica che permettono al produttore di dichiarare prestazioni del prodotto senza dover rieseguire le ITT, i calcoli, ecc.
Tali disposizioni possono essere valori tabulati, soluzioni descrittive, ecc.
In sostanza, mediante CAP non vengono individuate specifiche prestazioni mediante prove, calcoli o analisi sperimentali procedendo alla definizione di una caratteristica prestazionale secondo l’utilizzo di valori tabulari, verifiche analitiche, ecc.

CWFT – Classificazione senza la necessità di ulteriori test
Per CWFT si indica la possibilità di classificazione senza necessità di eseguire ulteriori test. Nel paragrafo si evidenzia che CWFT è identificato come “Procedure attraverso cui una specifica prestazione è inizialmente dimostrata con un test, in modo tale che il produttore può fare riferimento a tale prestazione senza bisogno di ulteriori prove”.
È necessario considerare che nella norma armonizzata di prodotto applicazioni positive della procedura CWFT richiedono un parere favorevole di EC.

In questo caso, a differenza di quanto previsto dalle prestazioni CAP nelle quali NON viene inizialmente definita una prestazione, la caratteristica in oggetto è stata individuata ma grazie alla procedura CWFT viene “estesa” dal produttore ad altri serramenti secondo regole e procedure accettate con parere favorevole da EC.

Trasmittanza termica
Vengono inserite alcune nuove informazioni riguardanti la trasmittanza termica:
· viene indicata la nuova norma di calcolo secondo metodo semplificato UNI EN ISO 10077-1:2007
· viene inserito il riferimento al nuovo annesso J nel quale si specifica che la trasmittanza termica per finestre (Uw) con barre rompitratta può essere calcolata incrementando (Δ Uw) la trasmittanza termica per la corrispettiva finestra senza barre.

A tali informazioni si aggiunge una ulteriore opzione per il serramentista relativa alla possibilità di utilizzare i valori di trasmittanza termica dei prodotti determinati secondo la norma superata UNI EN ISO 10077-1:2000 “peggiorandoli” di 0,1 W/m K senza bisogno di dover rieseguire il calcolo; questa possibilità, evidentemente, si riferisce a prodotti che non presentano diversità sostanziali in riferimento ai valori energetici del serramento rispetto al medesimo prodotto oggetto del calcolo con l’utilizzo della norma superata.

Calcola autonomamente la trasmittanza termica

Permeabilità all’aria
La permeabilità all’aria è resa oggetto di un chiarimento in merito alla “modalità” di classificazione per i valori di permeabilità all’aria determinati secondo pressioni positive e negative; tale modifica era già stata resa nota ai Laboratori mediante una comunicazione che specificava alcuni aspetti nel dettaglio.
Molto più interessante per i produttori, soprattutto in funzione dei possibili utilizzi previsti, è l’inserimento della tabella contenuta nell’annesso I che consente di determinare la permeabilità all’aria senza la necessità di eseguire un test fisico ma tramite la “descrizione” del prodotto.

Calcola autonomamente la permeabilità all'aria

Cascading
Viene immediatamente specificata la possibilità dell’utilizzo del cascading con riferimento alle ITT

Leggi l'approfondimento: “Finalmente il cascading"

Prove iniziali di tipo
Inizialmente viene riportata una breve descrizione che specifica lo scopo delle ITT identificato come il set completo di test o di altre procedure, nel rispetto delle caratteristiche dichiarate, che determina le prestazioni dei campioni rappresentativi delle tipologie di prodotto.
A tale specifica si aggiunge che tutte le caratteristiche devono essere identificate mediante ITT con prova, calcolo o tabella, ad eccezione del “rilascio sostanze dannose” che può essere dichiarata indirettamente attraverso il controllo dei singoli componenti.
Tale possibilità di fatto consente al serramentista di effettuare la valutazione della presenza di sostanze dannose nel prodotto commercializzato attraverso il supporto dei propri fornitori.

L’aggiornamento della norma in questo paragrafo continua con il riferimento al cambio di accessori, specificando che dove vengano utilizzati componenti già verificati dai fornitori sulla base di conformità ad altre norme di prodotto non bisogna rideterminare le caratteristiche, ammesso che la prestazione del componente rimanga la stessa, che sia adatta per l’utilizzo finale e che il processo produttivo non abbia un effetto dannoso sulle caratteristiche del prodotto.
Componenti marcati CE, in accordo con le appropriate norme armonizzate di prodotto, presumibilmente sono idonee all’utilizzo ma ciò non sostituisce la responsabilità del serramentista sul prodotto finito e sulle sue caratteristiche.
Le modifiche ed aggiornamenti al punto 7.2.1 terminano con l’evidenza che i test eseguiti precedentemente in accordo con questo Standard Europeo (stesso prodotto, stesse caratteristiche, stessi metodi, ecc.) possono essere prese in considerazione.
Sono state inoltre aggiunte novità in riferimento alle ulteriori prove di tipo. È pressoché invariata la parte nella quale viene indicata la procedura secondo la quale, dove si verifichi in una porta o in una finestra il cambio del progetto, dei materiali grezzi, di tutti o parte dei componenti o del processo produttivo che potrebbero significativamente incidere su una o più prestazioni, il tipo di test dovrebbe essere ripetuto per le caratteristiche interessate.
La novità per questa sezione della norma è data dal fatto che viene aggiunta una sezione nella quale si dice che non è necessario fare nuove ITT nel caso in cui il prodotto:
1) contenga le stesse componenti utilizzate per le ITT e sia assemblato secondo le relative istruzioni di assemblaggio;
2) comprenda componenti con prestazioni equivalenti e sia assemblato secondo le relative istruzioni.

Allegato ZA
L’allegato ZA, in tutte le norme di prodotto, racchiude le principali prescrizioni previste dal CEN per soddisfare i requisiti di Marcatura CE.
È noto che le norme di prodotto vengono “influenzate” dai regolamenti nazionali degli stati nei quali vengono applicati (vedasi ad esempio il nostro D.lgs 192 e successivo aggiornamento D.lgs 311) ma la conoscenza dell’allegato ZA è il punto cardinale da cui partire.
Per quanto attiene l’aggiornamento della UNI EN 14351-1, l’allegato ZA è stato modificato in modo tutt’altro che irrilevante.

Prodotti non seriali
Questo importante punto descritto a seguito della tabella ZA.2 inserisce nella norma di prodotto il concetto di serramento individuale E non seriale che era del tutto assente nella precedente versione della UNI EN 14351-1.

Si specifica che, quando un produttore realizza un prodotto individuale E non seriale, è permesso dichiarare la conformità per alcune prestazioni (caratteristiche che non hanno impatto sulla vita e salute degli occupanti) senza l’intervento di un organismo notificato.
Questo requisito normativo risulta di particolare interesse per il serramentista perché consente, nei giusti metodi e nel rispetto della norma, di trattare in modo differente la verifica dei prodotti non seriali.

ATTENZIONE: i prodotti non seriali e individuali DEVONO COMUNQUE ESSERE MARCATI CE ed in tal senso non sono esonerati da nessun obbligo a cui sono soggetti di prassi i serramenti standard. Semplicemente è possibile determinarne alcune prestazioni senza affidarne l’incarico ad un laboratorio notificato.

Come prassi e come previsto da norma, è il produttore che deve definire quali dei serramenti immessi sul mercato sono da considerarsi individuali e non seriali; conseguentemente, la più corretta  definizione di prodotto individuale e non seriale (come specificato, il serramento preso in considerazione deve avere entrambe queste caratteristiche per poter usufruire delle possibilità descritte) si dovrebbe basare su una attenta ed oculata valutazione di quanto riportato e sulla effettiva individualità dei serramenti.

Per chiarezza e per fugare possibili dubbi, si specifica che variazioni dimensionali di superficie e/o varianti estetiche non identificano prodotti seriali e non individuali.



Base per la verifica dei prodotti validata da organismi notificati
Questo punto, già presente nella precedente versione della norma e qui confermato, consente una ottimizzazione reale per il serramentista al fine di individuare prestazioni tecniche con metodi di calcolo o metodi tabellati.
Di fatto, “la determinazione delle caratteristiche rientrante sotto il controllo dell’organismo di certificazione del prodotto o effettuate da un laboratorio di prova notificato sotto la responsabilità del fabbricante, come illustrato nel prospetto ZA.3a e nel prospetto ZA.3b (compiti per l’assegnazione della valutazione di conformità per prodotti in sistema 1 e sistema 3 ndr), mediante valori tabellati o calcoli, può essere effettuata dal fabbricante, ma le basi su cui la determinazione è effettuata devono essere controllate dallo stesso ente indicato per quella caratteristica nel prospetto ZA.3a e nel prospetto ZA.3b”.

In sostanza, tramite l’utilizzo di strumenti verificati e validati da parte di organismi notificati a svolgere i compiti previsti di qualifica prestazionali dei prodotti, è possibile per il serramentista effettuare la valutazione di talune prestazioni in modo autonomo; l’esempio più facile e probabilmente di maggior interesse da riportare è il calcolo della trasmittanza termica dei serramenti.

Calcola autonomamente la trasmittanza termica


Per approfondire l' argomento accedi al forum troverai risposta alle domande più frequenti e potrai condividere problemi, soluzioni e opportunità
---------------------------

2 Controllo di produzione FPC

Controllo di produzione in fabbrica
Il controllo di produzione in fabbrica è stato oggetto di importanti modifiche ed aggiornamenti in merito a:
· qualifica e competenze del personale addetto ai controlli di produzione in fabbrica
· tracciabilità e marcatura dei prodotti con riferimento ai materiali utilizzati ed all’intero ciclo produttivo del serramento
· gestione più approfondita delle non conformità e delle azioni correttive
· ispezione iniziale in fabbrica per verificare la capacità del sistema di controllo di dare risposta a precisi vincoli normativi
· sorveglianza continua, valutazione ed approvazione dell’FPC per mantenere attivo un controllo sulle principali attività di verifica in grado di incidere sulle caratteristiche del prodotto.

Per tali modifiche di particolare interesse per il serramentista e per l’importanza che esse ricoprono nei requisiti di marcatura, vengono ad essi dedicati specifici articoli sui prossimi numeri della rivista.

Un aiuto per stabilire, documentare e mantenere un sistema di controllo della produzione

Per approfondire l' argomento accedi al forum troverai risposta alle domande più frequenti e potrai condividere problemi, soluzioni e opportunità
---------------------------

3 Informativa al cliente

Sostanze dannose e abilità di rilascio
Si specifica nella tabella ZA.1 che riporta le caratteristiche prestazionali per finestre, finestre da tetto e porte esterne pedonali che trovano destinazione in locali domestici o commerciali, che per la prestazione delle sostanze dannose nelle quali viene indicato “indoor impact only” si fa riferimento alla capacità del prodotto di influire sulla qualità dell’aria interna.
Viene inoltre specificato, sempre all’interno della stessa tabella, che la prestazione correlata all’abilità di rilascio si riferisce a porte azionate manualmente.

Informativa al cliente


Marcatura CE ed etichettatura
Infine, cambiano alcune regole nelle modalità di Marcatura ed etichettatura dei prodotti.
Si specifica che il produttore o il suo legale rappresentante è responsabile dell’affissione del Marchio CE.
Il simbolo del Marchio CE deve essere affisso in accordo alla direttiva 93/68/ECC.

Le seguenti informazioni devono seguire il Marchio CE:
· identificazione del numero dell’organismo di certificazione (solo per prodotti in sistema 1)
· nome e indirizzo registrato o identificazione del marchio del produttore
· le ultime due cifre dell’anno nel quale il marchio viene affisso
· numero del certificato di conformità (se rilevante)
· riferimento all’attuale norma di prodotto
· descrizione del prodotto: nome generico, uso previsto, ecc.

Il seguente esempio riporta l’informazione che necessariamente deve accompagnare il marchio CE.



L’immediata conseguenza è che, se la norma “non vuole” che il marchio CE possa viaggiare senza le informazioni elencate precedentemente, ovunque il produttore voglia apporre il marchio di conformità esso DEVE essere correlato di tutti i requisiti complementari.
Se, quindi, sarà interesse del produttore marcare fisicamente il prodotto (è una possibilità ma non un obbligo), l’etichetta dovrà riportare quanto meno le informazioni descritte nell’esempio.

Come per la precedente versione della norma, il marchio CE, così come le informazioni che lo accompagnano, deve essere affisso visibile, leggibile ed indelebile su una o più delle seguenti posizioni (la scelta gerarchica della posizione più rilevante è del produttore):

· qualsiasi parte idonea del prodotto stesso purché sia assicurata la visibilità quando si aprono il pannello, l’infisso o le ante;
· su un’etichetta attaccata;
· sull’imballo;
· su una documentazione commerciale di accompagnamento (esempio bolla di consegna) o sulle specifiche tecniche pubblicate dal produttore.

Viene anche specificato, per evitare problematiche di coesistenza tra marchi volontari e marchio CE, che le informazioni non essenziali o marchi volontari/commerciali di qualità possono essere applicati in ogni locazione a condizione che la visibilità e la leggibilità del marchio CE non sia ridotta e che non sia per esso ingannevole.

L’aggiornamento UNI EN 14351-1:2010 non ha dimenticato la necessità di dare evidenza alle prestazioni individuate sui prodotti ma semplicemente ha voluto fare distinzione tra le informazioni che devono accompagnare il marchio CE in ogni sua possibile applicazione e le informazioni da fornire all’utente finale.

È specificato, per tale motivo, che in aggiunta a quanto previsto prima le seguenti informazioni devono accompagnare il marchio CE:
· informazione su tutte le caratteristiche essenziali elencate in allegato ZA.1 che devono essere dichiarate presentate come:

- dichiarazione di valori e, dove rilevante, livelli o classe (incluso “pass” per caratteristiche “pass/fail” dove necessario) per ogni caratteristica inclusa in Tabella ZA.1 considerando le “NOTE” in Tabella ZA.1
Il successivo esempio mostra la possibilità di integrare, all’interno di una unica dichiarazione, tutte le informazioni previste da consegnare all’utenza finale.


Calcola autonomamente la permeabilità all'aria   - guarda qui le etichette per la marcatura fisica

Ulteriori modifiche alla norma
Modifiche di minor impatto e minore importanza sono le seguenti:
· Introduzione del progetto di norma prEN 16034 per prodotti con caratteristiche di resistenza al fuoco;
· Nell’elenco delle norme di riferimento ci sono alcune aggiunte e modifiche relative soprattutto all’emissione di nuove norme o al passaggio di norme dallo stato prEn allo stato EN;
· Viene espresso che lo SHARED non è escluso ma che sarà oggetto di approfondimento successivamente;
· Nell’annesso H vengono identificate le modalità di installazione sulle macchine di prova delle finestre da tetto;
· Sono state aggiunte tra gli elementi soggetti a verifica per l’abilità di rilascio anche le cerniere/cardini
· Nell’allegato E che contiene le modalità di verifica dei prodotti (con riferimento alle singole specifiche tecniche) vengono elencati gli annessi J per la trasmittanza termica e l’annesso I per la permeabilità all’aria
· È stato inserito un nuovo link per quanto riguarda le informazioni relative alla emissione di sostanza dannose (http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm);
· Viene specificato nella tabella ZA.2 che per l’applicazione del cascading non è previsto necessariamente l’intervento di un organismo notificato;
· Gli allegati ZB, ZC e ZD riportano la necessità per prodotti automatizzati e meccanizzati di attenersi alle specifiche Direttive di riferimento (esempio basso voltaggio, Direttiva macchine, ecc.) e che se un prodotto riporta il Marchio CE si presume che sia idoneo e conforme a tutti i requisiti contenuti nelle Direttive cui è sottoposto.
· Nell’interna norma di prodotto viene eliminato nei relativi punti di interesse il riferimento alla verifica dei prodotti meccanizzati o automatizzati. Viene inoltre specificato che la norma è applicabile esclusivamente a porte pedonali esterne con “movimentazione manuale” .

-----------------------------------------

Per approfondire l' argomentio accedi al forum troverai risposta alle domande più frequenti e potrai condividere problemi, soluzioni e opportunità

Torna all'indice delle News