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Semilavorati, marcatura CE e UNI EN 14351-1:2010
A seguito di numerose richieste di chiarimento, desideriamo sinteticamente evidenziare le
corrette modalità di marcatura CE nei casi di gestione e/o vendita di semilavorati
destinati a essere impiegati nella produzione di serramenti soggetti a marcatura CE.
Ricordiamo innanzitutto che la marcatura CE è obbligatoria dal 1-2-2010 su finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo.
Per “finestre e porte esterne pedonali” si intendono ovviamente prodotti finiti, dotati di tutti gli accessori, complementi e finiture che caratterizzano normalmente il prodotto e che, in larga misura, ne possono modificare le prestazioni.
Questo perché il produttore (ossia il soggetto che a proprio nome immette sul mercato il prodotto) dichiara le prestazioni del prodotto e ne è responsabile nei confronti del mercato.
Nella catena produttiva possono tuttavia esservi casi particolari:
1) il serramentista “A” acquista dal fornitore “B” un prodotto finito e lo rivende, curandone l’installazione: in questo caso il prodotto dovrà arrivare nelle mani del serramentista
già dotato di marcatura, in quanto la prima vendita è già “immissione sul mercato”.
La marcatura avverrà pertanto a carico di “B”.
2) il serramentista “A” acquista un semilavorato dal fornitore “B” (che potrebbe essere anche un altro serramentista).
In questo caso è il serramentista “A” il produttore del prodotto finito. Toccherà quindi a lui marcare il prodotto ed esserne responsabile.
Il fornitore B non potrà marcare il semilavorato, in quanto prodotto non finito.
Si tenga presente che, in quest'ultimo caso, il fornitore “B” potrebbe essere interessato a cedere dati di prova al suo cliente serramentista “A”.
Tale cessione dei dati, affinché essi possano essere correttamente utilizzati,
dovrà avvenire conformemente ai requisiti di norma in materia di “cessione dei dati di prova a cascata”; la cessione dei dati dovrà quantomeno avvenire mediante un contratto o una licenza d’uso ed essere caratterizzata dalla messa a disposizione di copia dei rapporti di prova emessi da un Laboratorio Notificato e da dettagliate istruzioni di produzione, atte a mettere nelle condizioni il serramentista “A” di costruire un prodotto esattamente uguale a quello sottoposto a prove iniziali di tipo da parte del fornitore “B”.
In ogni caso, la cessione sarà unicamente dei dati delle prova iniziali; rimarranno a totale carico e responsabilità del serramentista “A” le successive fasi previste dalla marcatura CE dei prodotti e la relativa responsabilità nei confronti del mercato.
Per maggiori informazioni contattare il Direttore Tecnico
- Ing. Antonio D’Albo 0522733013-11
antonio.dalbo@legnolegno.it




