Certificazione energetica
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OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEI SERRAMENTI ESTERNI
SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI IN EDIFICI ESISTENTI (FINANZIARIA 2008-2010 valida anche per il 2011)
I recenti Decreti Ministeriali (11 marzo 2008 – 7 aprile 2008) hanno definito i criteri di obbligatorietà per la determinazione della trasmittanza termica di molti prodotti e componenti edilizi, tra cui i SERRAMENTI ESTERNI.
Obiettivo di queste pagine è di fornire informazioni specifiche rispetto agli obblighi previsti dal Decreto in questione e sul come le imprese di produzione di serramenti dovranno comportarsi.
Altre informazioni eventualmente non disponibili on line sono richiedibili a
mezzo
email
FINANZIARIA PER IL 2010
i limiti di trasmittanza termica sono validi anche per il 2011
con la possibilità da parte dell'utente di ripartire la spesa in dieci anni
FINANZIARIA PER IL 2008
- Decreto 7 aprile 2008 + nuovo allegato F (Ex allegato E)
- Decreto 11 Marzo 2008
- Tabelle trasmittanza termica
- Fac-simile di Attestazione della prestazione energetica della finestra per la sostituzione di serramenti
- Fac-simile di Attestazione della prestazione energetica della porta-finestra per la sostituzione di serramenti
FINANZIARIA PER IL 2007
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 36 del 31/05/07
- Decreto Legislativo 19 Febbraio 2007 collegato alla finanziaria
- Fac-simile di Attestazione della prestazione energetica della finestra per la sostituzione di serramenti (Superato)
- Fac-simile di Attestazione della prestazione energetica della porta-finestra per la sostituzione di serramenti (Superato)
INSTALLAZIONE DI SERRAMENTI IN EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE
«edificio di nuova costruzione» e' un edificio per il quale la
richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attivita',
comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data
di entrata in vigore dei decreti (D.lgs 192/05 – D.lgs 311/06)
In ragione di quanto previsto dal decreto, a partire dal 5 Maggio 2000 (e secondo quanto previsto dal D.lgs. 311/2006) le imprese produttrici di serramenti esterni devono in sintesi:
1- Verificare le prestazioni di permeabilità all'aria e trasmittanza termica dei loro prodotti in un laboratorio prove, tramite l'esecuzione di specifiche prove di laboratorio/calcoli condotte secondo le vigenti normative (UNI EN 1026, UNI EN 12207, UNI EN ISO 10077-1-2, UNI 11173)
2- Richiedere al proprio fornitore di vetrocamera il coefficiente di trasmissione luminosa (per ciascuna tipologia di vetrocamera impiega)
Per gli edifici di nuova costruzione fare riferimento comunque alle leggi regionali ed ai regolamenti edilizi del comune dove è sito l’immobile.
3- Emettere la dichiarazione di prestazione energetica, secondo quanto previsto dal DM 2 aprile ’98 e D.lgs. 311/2006 (vedi modulo consigliato di dichiarazione)
Per quanto attiene alle sanzioni ed agli organi di vigilanza, è necessario fare riferimento alla L. 10/91 - D.lgs. 192/2005 – D.lgs. 311/2006
LEGISLAZIONE
- Decreto Legislativo 29 Dicembre 2006, n. 311 + Allegato + Tabella dei gradi di giorno
- Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n. 192 + Allegato (superato dal DL 29 Dicembre 2006 n. 311)
- Decreto Ministeriale 2 Aprile 1998
- DPR 412/93 integrato dal DPR 551-99
- DPR 412/93 aggiornato
- Estratto Legge 10/91
FAC SIMILE DICHIARAZIONI
vigenti
- dichiar4.doc (23 Kb) norme di riferimento EN 12207 - EN 1026 - ISO 10077/1 - con riferimento al D.lgs 192 e D.lgs 311
superate
- dichiar1.doc (41 Kb) norme di riferimento UNI EN 42 - UNI 10345
- dichiar2.doc (23 Kb) norme di riferimento EN 12207 - EN 1026 - UNI 10345
- dichiar3.doc (23 Kb) norme di riferimento EN 12207 - EN 1026 - ISO 10077/1 - non aggiornata con i riferimenti al D.lgs 192 e al D.lgs 311
| Emesso da: DT | Approvato da: DGE | Doc. WEB | Data: 15|10|2010 | Revisione 0 |
