| DETTAGLIO ARTICOLO - RIVISTA 35/2010 |
| data: |
28/10/2010 |
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categoria:
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Marketing e mercato
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| titolo: |
Il ruolo di rivenditore e produttore - nella marcatura CE dei serramenti esterni |
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autore:
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Antonio D’Albo – Direttore Tecnico LegnoLegno |
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Premessa
La norma di prodotto UNI EN 14351-1:2010 recentemente pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, così come
la vecchia versione UNI EN 14351-1:2006 (che per volontà della
Commissione europea rimarrà in vigore fino al 1 dicembre 2010),
prevedono delle regole ben precise per chi si occupa di finestre e
porte pedonali esterne da immettere sul mercato con la marcatura
CE.
Infatti, nella norma vengono riportati i contenuti secondo i quali il
FABBRICANTE è tenuto a:
-
eseguire ITT su tipologie di prodotti (finestre e porte esterne
pedonali)
-
mantenere FPC (controllo di produzione in azienda)
-
eseguire un’ispezione iniziale in azienda e sorveglianza continua
-
informare il cliente circa l’utilizzo, la manutenzione e la posa del
prodotto
Evidenziamo che il fabbricante coincide con chi:
-
ha le macchine per produrre
-
installa il serramento finito (completo di vetrocamera e verniciato)
e lo posa
-
fa programma di manutenzione
-
informa il cliente finale
-
vende direttamente al cliente finale
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Qualche definizione
Il fabbricante/produttore
a) La norma UNI EN 14351-1:2010 indica cosa deve fare il fabbricante (vedi i 4 punti precedenti)
b) La direttiva 89/106 e le linee guida riportano che:
1. il fabbricante può progettare e fabbricare il prodotto da solo oppure
2. può farlo progettare, fabbricare, assemblare, imballare, lavorare o etichettare da altri al fine di immetterlo sul mercato comunitario a suo nome, presentandosi così come il fabbricante.
c) Il codice del consumo, in Italia, specifica che il produttore è il
fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario,
nonché l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.
Distributore/rivenditore
«Qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti».
L’informazione al consumatore in Italia
Nel mercato italiano il Decreto legislativo 6 settembre 2005 – agg.
2008 denominato “Codice del Consumo” stabilisce quali devono
essere le “informazioni da fornire agli utenti finali” che devono essere
“chiare”, “comprensibili”, “adeguate alla tecnica”.
Ora la marcatura CE dei prodotti (serramenti esterni) rappresenta
un’informazione di tipo tecnico-prestazionale del prodotto che ha
seguito l’iter produttivo ed il relativo controllo in azienda, la verifica
mediante test (ITT presso laboratorio Notificato) e che una volta
installato dovrà essere assoggettato, per mantenere in opera le
prestazioni, ad opportune operazioni di manutenzione (informativa
al cliente).
La marcatura CE quindi, in quanto informazione, costituisce un
diritto da parte di chi deve essere informato, ovvero l’utente finale. |
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Comunicazione tecnica tra rivenditore e fabbricante/
produttore
Il rivenditore/distributore del prodotto deve garantire al cliente finale
l’adeguatezza tecnica del prodotto attraverso la dimostrazione
che il prodotto proposto sia anzitutto marcato CE (laddove applicabile)
e conforme ai limiti dei
regolamenti nazionali, regionali,
comunali.
Individuiamo delle fasi standard
di minima cui sarebbe
opportuno si attenessero sia
il produttore che il rivenditore
per rendere la comunicazione
finale al consumatore rispondente
alle richieste (di cui sopra).
Fase 1) Il rivenditore deve informarsi sugli obblighi legislativi regionali,
comunali che potrebbero richiedere, nella zona di appartenenza
dell’immobile dove verrà installato il serramento, requisiti
prestazionali più ristrettivi, rispetto a quelli nazionali (termica, acustica,
sicurezza, ecc.)
Fase 2) Il rivenditore comunica al fabbricante, in base a misure
prese in cantiere, la necessità della fornitura di prodotti marcati CE,
di date dimensioni, avendo cura di verificare a priori, con lo stesso,
che il prodotto da fornire abbia la copertura normativa (in base ad
esempio ai criteri di trasferibilità indicati nella norma di prodotto e
dei requisiti richiesti). Sarebbe bene che i requisiti richiesti fossero
espressi in modo tecnicamente corretto.
(Ad esempio si richiede una trasmittanza termica sul prodotto finito
su finestre pari a UW = 2,2 W/m2K di dimensioni pari a 2 m2 nella
zona climatica E su edificio da ristrutturare).
Fase 3) Il rivenditore stipula il contratto con il produttore nel quale
vengono inseriti i reciproci intendi nel rispetto della norma di prodotto
sulla marcatura CE e le modalità di consegna e posa.
Fase 4) Alla consegna dei prodotti il rivenditore verifica che il prodotto
consegnato corrisponda a quanto contrattualmente stabilito
nel rispetto della norma, appurando che il produttore alleghi al prodotto
l’informativa al cliente comprendente:
• marcatura CE con prestazioni riconducibili ai rapporti di prova in
possesso del produttore (richiedibili in forma integrale)
• informativa di composizione del prodotto
• informazioni sulla posa in opera
• informazioni su uso e manutenzione
• informativa di sicurezza e campi di applicazione della marcatura
CE
Comunicazione con il cliente finale
Quanto ricevuto dal rivenditore deve essere trasferito all’utente finale,
in base al contratto stipulato, con l’assunzione di responsabilità
della conformità del prodotto alla norma UNI EN 145351-1 in
vigore, attraverso la dichiarazione di conformità in qualità di rivenditore
autorizzato del fabbricante noto.
Concludendo
Se le fasi di cui sopra sono eseguite da persone diverse le regole
non cambiano ma ciò di cui si deve tener conto è la corretta
informazione che arriva la cliente finale sulle reali fasi cui è stato
assoggettato il prodotto da parte di operatori diversi. Quindi il rivenditore/distributore, partendo dal presupposto che il
produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri, deve
richiedere al produttore stesso le informazioni tecniche pertinenti
per assicurare la tracciabilità tecnica del prodotto attraverso l’evidenza
documentale fornita per garantirne l’idoneità all’uso previsto/richiesto.
Avere ben chiara la legislazione e avvalersi di norme, certificazioni,
prove concrete ci rende credibili agli occhi del nostro cliente e ci
permette di dimostrare la nostra professionalità che naturalmente
è fortemente spendibile commercialmente. |
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Per ulteriori informazioni vedi anche:
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