110% senza timore: fattori di rischio e clausole contrattuali a tutela del fornitore
News
Home News 110% senza timore: fattori di rischio e clausole contrattuali a tutela del fornitore
detrazione

110% senza timore: fattori di rischio e clausole contrattuali a tutela del fornitore

Avv. Simone Franzoni detrazione

Docente scuola di specializzazione professioni legali dell’Università di Modena e Reggio Emilia detrazione

D. Partiamo dal funzionamento della “cessione del credito” e dello “sconto in fattura”. Sarebbe utile venisse fatta un po’ di chiarezza, anche per rispondere ai dubbi che spesso vengono sollevati dai committenti.

R. Vi è molta disinformazione sul punto, tanto che spesso i committenti ritengono si tratti di due strumenti separati, mentre nella casistica lo sconto in fattura e la cessione del credito operano, nella più parte dei casi, congiuntamente.

Molto semplicemente, per beneficiare delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per interventi di recupero edilizi, note come “bonus” (e che così chiameremo nel prosieguo per semplicità), la procedura prevede che:

THANKS TO

detrazione deltamax
detrazione euro assistance

• il committente – beneficiario della detrazione – riceva un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso (c.d. sconto in fattura);
• tale contributo venga anticipato dal fornitore di beni e servizi (nel nostro caso: il serramentista) relativi agli interventi agevolati;
• il fornitore, poi, recuperi il contributo anticipato come credito d’imposta, che sarà di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (c.d. cessione del credito).

Eccezion fatta per la rara ipotesi in cui il committente si faccia cura direttamente della cessione del credito, quest’ultimo è un “problema” che non interessa al cliente, il quale si limiterà a “godere” dello sconto in fattura. Il che rappresenta senz’altro una bella opportunità.

L’altra faccia della medaglia è che l’anticipazione dell’importo comporta, per definizione, un problema di liquidità per il fornitore, il quale dovrà predisporre idonee tutele contrattuali. Analogo discorso vale per la disciplina della cessione.

D. Questo ragionamento conduce a un passaggio ulteriore. In ambito di “bonus”, si tratta di cantieri complessi, e questo non solo dal punto di vista della realizzazione ma anche degli aspetti legali. Ciò comporta dei fattori di rischio aggiuntivi?

R. Occorre fare una premessa: la presenza di più maestranze nello stesso cantiere rappresenta, di per sé, una fonte di rischio. E questo a prescindere dai “bonus”.

Occorre essere consapevoli che in Tribunale, se a monte non si precisa, con un contratto chiaro e completo, “chi fa cosa”, nell’evenienza in cui si verifichino problemi o anche semplici ritardi, si otterrà una sentenza che, nell’impossibilità di appurare con certezza le rispettive competenze e responsabilità, ripartirà verosimilmente la colpa, in misura eguale e “in solido” tra loro, tra le varie imprese presenti in cantiere.

Tutto ciò, con un esito quasi scontato: il probabile blocco dei pagamenti sino al termine della causa – che durerà vari anni – e la certezza di dover sostenere rilevanti spese legali e peritali.

È quindi sempre indispensabile che il contratto precisi, ogni volta, dettagliatamente le funzioni, le mansioni e le competenze del serramentista e dei vari soggetti presenti in cantiere.

A tal fine sono utilissime le norme UNI, che sarà bene richiamare espressamente. In ambito “bonus”, il quadro si complica, e ciò vale soprattutto per il serramentista.

Va detto, difatti, che il ruolo dei serramentisti si colloca nello snodo cruciale in cui s’intersecano e sovrappongono le varie competenze e responsabilità. Progettista, termotecnico, edile, fornitore e istallatore, direttore dei lavori e, in ambito di super bonus, pure l’asseveratore, sono tutte figure e competenze che si sovrappongono nella realizzazione e nella istallazione dei serramenti a regola d’arte.

Ebbene: il contratto dovrebbe appunto avere la funzione di dipanare questa matassa, evitando la sovrapposizione e ripartendo competenze e responsabilità.

Non solo.

Ne deriva la necessità di operare correttamente sia a livello “amministrativo” che contrattuale.

D. Il fornitore ha responsabilità fiscale?

R. Su questo aspetto vi sono buone notizie. La normativa prevede che il fornitore risponda soltanto se ha “concorso” alla violazione. Più in dettaglio:

• Al di fuori dell’ipotesi di “concorso”, i fornitori e i cessionari “rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto” (AE n. 24/E/2020).

• Il recupero della detrazione ceduta avviene esclusivamente nei confronti del committente/fruitore (maggiorata di interessi e sanzione), salvo il concorso nella violazione.

Vale a dire che, se durante i controlli viene accertato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario/ fornitore che abbia ottenuto il credito d’imposta in buona fede non perde il diritto di utilizzarlo.
Viceversa, qualora venga accertato il concorso in violazione, saranno entrambi – committente e fornitore – responsabili in solido nei confronti del Fisco italiano.

Anche in tal caso, sarà doveroso cautelarsi con appositi rimedi contrattuali: ad esempio, richiedendo al committente tutta una serie di dichiarazioni e autocertificazioni e prevedendo adeguate clausole di recesso, che consentano al fornitore di risolvere il contratto con contestuale risarcimento del danno laddove gli venga richiesto di operare in modo illegittimo o non conforme alle regole dell’arte. Ciò, anche tenuto conto che le sanzioni sarebbero severissime.

D. Quali sono le sanzioni?

R. A tal fine ci è utile una circolare dell’AE dell’8 agosto 2020, che ha precisato come, qualora vengano accertate violazioni, le conseguenze saranno:

recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario della detrazione stessa (art. 121, comma 5 D.L. 34/2020);

• maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del D.P.R. n. 602/1973) e della sanzione per omesso o tardivo versamento (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997).

Come s’è anticipato, nel caso di concorso nella violazione il fornitore che ha applicato lo sconto e il cessionario del credito rispondono solidalmente – ovvero: ciascuno per il tutto – con il beneficiario della detrazione:

• sia della sanzione (ai sensi del citato art. 9, comma 1);

• sia della detrazione illegittimamente operata e dei relativi interessi (art. 121, comma 6, del D.L. n. 34/2020).

D. I controlli fino a quando potranno essere effettuati?

R. Valgono i termini di decadenza ordinari (art. 121, comma 4, D.L. n. 34/2020). Vale a dire:

• 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione in cui si è fruito della detrazione (art. 43, D.P.R. n. 600/1973);

• 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo, nell’ipotesi di atto di recupero emesso in presenza di crediti inesistenti utilizzati in compensazione (art. 27, commi da 16 a 20, D.L. n. 185/2008).

D. È possibile avere un esempio?

R. Volendo fare una simulazione numerica: ad esempio se la spesa sostenuta è pari ad € 50.000,00 la detrazione sarà pari ad € 55.000,00 (110% di 50.000). In tale ipotesi, il fornitore potrà effettuare uno sconto massimo di € 50.000,00.

calcolo detrazione

Lo “sconto”, difatti, non può essere superiore al corrispettivo dovuto. In sostanza, per un verso, il beneficiario non pagherà nulla; per altro verso, il fornitore maturerà un credito di imposta pari ad € 55.000,00, che potrà essere ceduto. Se, nel caso di specie, dovesse venire accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta:

a. l’AE provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzione, direttamente nei confronti del beneficiario della detrazione (quindi = € 55.000, oltre a sanzione e interessi);

b. il fornitore o il cessionario che acquisisce il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta (nel nostro esempio, € 55.000).

Il fornitore o il cessionario sarà coinvolto solo in due casi:
1) se l’Ufficio accerta il concorso nella violazione;

2) per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto (ad esempio, il fornitore compensa € 70.000 in luogo di € 55.000).

D. Cosa s’intende per “congruità dei costi”?

R. Ai fini della fruizione dei bonus il c.d. Decreto Requisiti postula la congruità dei costi sostenuti dal contribuente/ committente per i quali si richiede il beneficio fiscale. Si tratta di uno dei “pilastri” su cui si basa tutto l’impianto normativo, ed è stato introdotto per garantire che i prezzi applicati non eccedano quelli previsti dai prezzari di riferimento (prezziario Dei o prezziari regionali o, per prodotti “residuali” non contemplati dai prezzari, analisi del costo a cura del Tecnico Abilitato).
In particolare, devono essere rispettati due parametri rappresentati il primo, dalla verifica – di regola sulla base dei computi metrici – che i costi delle opere/forniture siano inferiori o uguali ai prezzi medi diffusi al pubblico, così come indicati nei prezzari sopraccitati; il secondo, dalla capienza di spesa “complessiva”: per ogni intervento e unità immobiliare è fissato un tetto massimo di spesa agevolabile, indicato in un apposito allegato, che deve essere rispettato.

Si deve segnalare che mentre in caso di superbonus vi è sempre l’asseveratore, per gli altri interventi in regime di “edilizia libera” riguardanti esclusivamente infissi e finestre l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore (Allegato A, lett. a) punto 2.1 Decreto Requisiti).

Ergo: in presenza di asseveratore il consiglio è quello di pretendere, in virtù di apposita clausola contrattuale, già dalla fase di preventivazione il benestare scritto da parte di quest’ultimo in riferimento alla congruità dei costi; ciò, sebbene l’asseverazione verrà formalmente perfezionata al completamento dei lavori.
In caso di dichiarazione sostituiva da parte del fornitore, viceversa, esso dovrà prestare la massima attenzione ai limiti di spesa sin dalla fase della preventivazione, ferma restando la responsabilità (anche penale) che si assumerà in caso di dichiarazioni mendaci.

D. In questo quadro, quali sono i principali strumenti di tutela per il serramentista?

R. La risposta è quasi scontata: lavorare a regola d’arte e dotarsi di un idoneo contratto, che dovrà essere formalmente accettato dai propri clienti. È doveroso, in merito, dipanare subito il campo da un interrogativo che mi viene spesso posto, ovvero se il preventivo o la proposta d’ordine siano contratti in senso proprio. La legge non distingue tra “preventivo” e “contratto”, ma è imperniata sul requisito dell’accordo quale conseguenza della formazione del consenso tra due o più parti.

È evidente che se la proposta d’ordine/preventivo non viene accettato, rimane appunto una mera proposta unilaterale priva di valore giuridico; se viene accettato, abbiamo un contratto. Solo, avremo un contratto quasi certamente carente e “fatto male”.
Si noti che, quanto all’accettazione, non è richiesta la forma scritta ma il problema è quello di darne prova processuale.

In merito, oggi non vi sono scuse: non occorre necessariamente la sottoscrizione “fisica”, tenuto conto che una forza probatoria ormai assimilata, in giudizio, alla sottoscrizione tradizionale è data dalla semplice accettazione via mail, mentre la PEC fornisce ancora maggiori garanzie di certezza. Meglio evitare, viceversa, sistemi di messaggistica sul cellulare.
In ogni caso, la prima tutela è quella di non iniziare mai un cantiere in mancanza di un contratto sottoscritto.

Mi correggo: formalmente accettato.

Il rischio fiscale, che è quello sul quale maggiormente insiste l’informazione, a mio parere è residuale ed evitabile utilizzando l’ordinaria diligenza, nella misura in cui, come si è visto, opererà soltanto in caso di dolo o di gravi mancanze. I veri problemi temo riguarderanno, piuttosto, l’esecuzione dei lavori, il rispetto tempi, i rapporti tra le varie imprese e i tecnici che cooperano nel cantiere e, ultimo ma non per importanza, la liquidità.

D. Quali contratti, quindi, entrano in gioco con i bonus?

R. L’applicazione della normativa dei “bonus” coinvolge un numero insolitamente elevato di contratti. Occorrerà prevedere, disciplinare o analizzare attentamente:

1] accordo interno tra i fornitori;

2] pre-accordo per audit (verifiche di fattibilità dei lavori);

3] appalto/fornitura fra cliente e fornitore;

4] eventuale subappalto (per affidare a terzi l’esecuzione parziale o totale delle opere);

5] contratto di servizi professionali (preparazione APE; visto conformità; etc.);

6] contratto di cessione del credito d’imposta (in caso di sconto in fattura e relativa cessione).

Il contratto sul quale è imperniata tutta l’operazione resta però, certamente, quello relativo all’appalto/fornitura per la realizzazione delle opere, che è anche il più delicato presentando i maggiori profili di criticità. Anche in tal caso, però, vi è un aspetto positivo: i contratti che disciplinano i “bonus” non sono contratti “diversi”, ma solo più corposi. Ne deriva che l’impresa potrà in seguito utilizzare i modelli contrattuali di cui si è dotata, con poche opportune modifiche, per tutte le opere che le verranno commissionate.

D. Che contenuto deve avere, allora, tale contratto? Quali sono le clausole fondamentali?

R. La risposta sarebbe molto articolata ma soprattutto varia a seconda delle specificità dei vari operatori e talvolta anche dei singoli cantieri.

Anzitutto, occorre distinguere tra quello che rappresenta il contenuto necessario di tutti i contratti di appalto/fornitura nel settore dei serramenti e il contenuto, specifico e integrativo, dei contratti in tema di “bonus”.
In particolare, i vs Consorziati dovrebbero effettuare una verifica preliminare volta ad appurare che, in tutti i propri contratti, sia prevista la disciplina, almeno, di tutti i seguenti elementi:

• il prezzo della fornitura, il cui versamento rappresenta l’obbligazione principale del committente. La determinazione del prezzo è essenziale, in caso di mancato pagamento spontaneo, per evitare i costi, i tempi e soprattutto l’incertezza di complesse cause di accertamento sul valore della fornitura. Attenzione: sarà fondamentale prevedere chiaramente, sempre per iscritto, ogni successiva modifica, ad esempio dovuta alle varianti. E, come anticipato, a tal fine basta anche un semplice scambio di mail tra committente/ serramentista;

clausole di revisione dei prezzi in caso di aumento dei costi di materia prima, oggi tanto più essenziali in seguito alle note variazioni in aumento di alcuni materiali e dei costi di trasporto;

la descrizione dettagliata dell’opera, che rappresenta l’obbligazione principale del committente e, nel contempo, la misura dei relativi oneri e responsabilità;

• i tempi di consegna della fornitura o dell’opera, prestando attenzione ad evitare la qualificazione dei termini come essenziali e valutando bene la presenza di penali in caso di ritardo;

• i tempi di pagamento, doverosi ai fini dell’esigibilità dell’importo dovuto. A queste previsioni andranno legate clausole che consentano al fornitore la sospensione dei lavori o della fornitura a fronte del mancato pagamento;

• cause e modalità di recesso;

• clausole che disciplinino la forza maggiore: si pensi non solo agli eventi pandemici, ma ai noti ritardi per la carenza di materie prime.

Si tratta – preme sottolinearlo – degli aspetti essenziali, ovvero che non dovrebbero mai mancare, nei propri contratti. Ma le clausole potrebbero (e dovrebbero) essere molte altre sulla base delle singole casistiche.

Possono andare, ad esempio, dalla puntuale disciplina delle varianti alle previsioni di termini perentori per il collaudo, decorsi i quali l’opera si considererà come accettata con quanto ne consegue per i vizi palesi e l’esigibilità del saldo.

In caso di “bonus” sarà poi bene inserire, oltre alle cautele già indicate nel resto dell’articolo, pure la dichiarazione del committente ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, sulla sussistenza dei requisiti e naturalmente tutta la disciplina dello sconto in fattura e della cessione credito.

Ritengo assolutamente opportuno, inoltre, prevedere meccanismi contrattuali per garantirsi un minimo di liquidità nell’immediato.

D. Veniamo ora ai problemi di liquidità. Come tutelarsi?

R. Il presupposto, anche in tal caso, è che per poter individuare la soluzione ottimale è indispensabile il confronto con il singolo fornitore, se non altro perché entrano qui in gioco esigenze commerciali. Il che non consente di formulare una soluzione univoca.

Possiamo però rilevare che in caso di ecobonus, una facilitazione è senz’altro data dal fatto che non tutto l’importo è oggetto di detrazione. In tale ipotesi, la parola d’ordine è “acconto”. La soluzione sarà, evidentemente, quella di prevedere e pretendere il versamento di acconti di importo pari alla somma non oggetto di detrazione, che andrà comunque versata dal committente al fornitore, in un’unica soluzione o in più tranche.

Il principio è che il Cliente verserà sì solo una parte del valore della fornitura (essendo il resto oggetto di sconto e cessione), ma dovrà versarla subito o comunque in più tranche ma prima dell’ultimazione della fornitura. È questo, ad un tempo, il miglior test sulla serietà del cliente e il miglior modo per evitare il Tribunale.

Laddove si operi in regime di superbonus, viceversa, il tutto è complicato dal fatto che, non dovendo il committente versare alcunché, occorrerà far fronte al periodo che va dell’inizio del cantiere al momento in cui si otterrà il saldo da parte del cessionario del credito senza poter richiedere acconti, che come tali sono oggetto di fatturazione.

A tal proposito, la soluzione che stiamo privilegiando è quella di prevedere il versamento di un importo a titolo di caparra confirmatoria, in percentuale variabile.
A differenza dell’acconto, la stessa dovrà essere restituita e pertanto non dovrà essere fatturata.

Attenzione però: in caso di inadempimento da parte del fornitore (se, ad esempio, non inizi o completi il cantiere), questi dovrà restituire importo pari al doppio della caparra.

Altre soluzioni sono quelle della consegna di fidejussioni, che però non conferiscono liquidità ma servono a garantire il saldo nel caso in cui la cessione non abbia buon esito in quanto respinta dall’intermediario; inoltre, incontrano difficoltà nell’accettazione.

Ancora, molto utile è la previsione di S.A.L., non a caso puntualmente disciplinati dalla normativa. Tuttavia, vero è che questi ultimi non sempre sono calzanti per il settore dei serramenti, dove la prestazione sovente si esaurisce, di fatto, con l’istallazione.
Ma, anche in tal caso, vale quanto più volte ribadito: l’impresa dovrà dotarsi di contratti perfettamente calibrati sulla propria struttura ed esigenze, e talvolta anche sui singoli cantieri, e saperli utilizzare adeguatamente.

La legge lo permette: uno dei principi cardini del nostro ordinamento è proprio quello dell’autonomia contrattuale, che consente alle parti di determinare liberamente il contenuto dei contratti nei limiti imposti dall’ordinamento (art. 1322 c.c.).

L’onere, è dei serramentisti.



– Potrebbero interessarti anche altri articoli di LegnoLegnoNews
– Se desideri ricevere maggiori informazioni compila il form in fondo alla pagina

NEWS DAL MONDO DEL SERRAMENTO
RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI
Per avere maggiori informazioni, porgerci domande o qualsiasi altra richiesta, ti invitiamo a compilare il seguente modulo.
Ti contatteremo il prima possibile.