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Bonus Barriere Architettoniche

Bonus Barriere Architettoniche

I requisiti tecnici richiesti ai serramentisti per usufruire del Bonus Barriere Architettoniche

Il bonus di cui si parla non è qualcosa di eccessivamente recente: già alla fine del 2021, la Legge Finanziaria del 2022 (Legge 234/2021) lo conteneva.

La successiva Finanziaria del 2023 (Legge 197/2022) lo ha ripreso, con alcune modifiche, fino ad arrivare alla corposa Circolare N. 17/E dell’Agenzia delle Entrate. Anche quest’ultima pubblicazione, indubbiamente recente (26/06/2023), in quanto alle disposizioni tecniche rimanda al Decreto 236 del 1989, (documento che inevitabilmente sconta il peso di oltre 3 decenni di storia).


Tutte le prescrizioni tecniche in esso contenute, si fondano su tre colonne portanti: ogni intervento deve essere mirato a garantire l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità, andando ad agire su edifici esistenti.

Partendo da questi presupposti, si innescano due percorsi correlati ma ben distinti: un primo, che riguarda i requisiti di carattere progettuale, ed un secondo, che invece descrive in maniera più specifica i requisiti tecnici degli elementi che possono essere oggetto di incentivo e fra questi, anche, i serramenti.

Con riferimento a questi ultimi, vi sono in primis una serie di disposizioni di carattere dimensionale che riguardano il serramento o parti di esso. Poi, si individuano dei requisiti prestazionali atti a garantire la facilità sia nella movimentazione delle ante mobili, che nella manovrabilità del meccanismo di apertura e chiusura.


Il laboratorio individua le forze/coppie di ingaggio e disingaggio e le forze di movimentazione, in apertura e chiusura, dell’anta mobile. Sulla base di alcune prove ripetute di questo tipo, il prodotto viene classificato secondo le specifiche norme tecniche.


A questo punto la domanda è: un prodotto che rispetta le prescrizioni dimensionali e che, a seguito di tali test, risulti conforme ai requisiti tecnici previsti, può essere ritenuto senza null’altro aggiungere “detraibile”?
In altre parole, sono detraibili quei prodotti/sistemi la cui funzionalità, ai fini del rispetto dei requisiti progettuali, non è svincolabile da valutazioni di contesto applicativo?


Ad oggi, per poter rispondere con un SI ci sentiamo di subordinare questa certezza ad una condizione: che la conformità ai requisiti sia correttamente valutata ed ASSEVERATA da un Professionista abilitato.

Pur non essendo un obbligo previsto, è comunque disposto l’obbligo di fornire “documentazione attestante il rispetto dei requisiti”: pertanto, nonostante si parli anche di interventi “parziali”, soprattutto in condizioni particolari è solo un Professionista che può valutare se il rispetto dei requisiti tecnici può essere garantito senza che possano ingenerarsi conflitti/decadimenti in valutazioni tecniche di più ampio spettro.


A tal proposito, non dimentichiamo che tale bonus non fa decadere le altre disposizioni previste per gli interventi riguardanti i serramenti: la comunicazione ad Enea (qualora l’intervento modifichi il bilancio energetico dell’edificio) ed il rispetto dei limiti di costo dell’Allegato A del Decreto MiTE del 14/02/2022, che si richiede venga autocertificato e che andrà quindi a sommarsi al rispetto dei limiti di costo generali già previsti per questo specifico bonus.


Vista l’importanza di gestire queste commesse con attenzione abbiamo creato un pacchetto di strumenti per acquisire le informazioni necessarie per evitare errori e gestire le pratiche correttamente con i clienti.
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F +, il primo progetto nazionale dedicato al serramento sostenibile

FINESTRA + sostenibile: il racconto di una giornata dedicata al futuro del serramento

F +, il primo progetto nazionale dedicato al serramento sostenibile

Marta Sedino

Laureata in Economia, Arts Management, Progettazione europea. Svolge attività di progettazione culturale, comunicazione e fund-raising per diverse realtà del settore artistico-culturale, con un occhio di riguardo alle aree interne del paese.

Consorzio LegnoLegno, in collaborazione con i suoi partner, appartenenti a diverse fasi della filiera del legno (Finiture, DDX, CloudFabric, Sayerlack, Sherwin – Williams, Swisspacer, Fantacci, Mungo, Working Process, Gilardi, Saint – Gobain e Entra) ha organizzato l’evento di lancio di Finestra + nella bellissima cornice dell’H-Farm di Roncade, un’oasi immersa nel verde e primo incubatore di start-up in Europa.


Quale luogo migliore per accogliere i destinatari del progetto – i serramentisti – e parlare loro di un tema tanto importante come la sostenibilità?

Sostenibilità che in sé contiene il tema importantissimo dell’innovazione, necessaria alle PMI del settore non solo per sopravvivere, ma anche per cogliere nuove opportunità in un contesto di rapidi cambiamenti.

Alla chiamata hanno risposto in molti: circa cento i presenti, fra cui alcuni giovani rappresentanti della terza generazione aziendale, particolarmente sensibili al tema.

La sfida maggiore della giornata è stata quella di chiarire il fumoso concetto di sostenibilità nella sua concretezza e multidimensionalità (ambientale, sociale e di governance), farne percepire i numerosi vantaggi (dalla reputazione aziendale, alla capacità di innovare e migliorare le performance, attrarre talenti e capitale, incrementare la coesione interna e creare valore condiviso) e trasmetterlo come elemento prioritario da integrare nelle politiche aziendali.

Tutto ciò ad una platea di imprenditori che, partendo da zero, si sono fatti strada in un mercato territoriale estremamente competitivo e che, pur avendo introdotto negli anni importanti elementi di innovazione di prodotto e di processo, non hanno piena coscienza di come questi siano strettamente connessi al tema della sostenibilità.

Di conseguenza, scarsi sono gli investimenti in strumenti per misurare e comunicare ai propri stakeholders il proprio impegno in tal senso. Date le circostanze con cui le PMI italiane, in tempi brevi, dovranno scontrarsi, è necessario un accompagnamento nel processo di presa di coscienza e metabolizzazione della sostenibilità non solo come investimento necessario, ma anche come opportunità di crescita e vantaggio competitivo.

Questa è la principale missione del Consorzio LegnoLegno.

evento 15_06-41 Finestra +

Stefano Mora, relatore dell’evento, ha rotto il ghiaccio accennando ad Alex Bellini, noto esploratore italiano, che da sempre sostiene che per ripulire i mari bisogna iniziare dai fiumi, principali condotti di inquinamento.

Un esempio calzante per far capire ai serramentisti l’importanza di adottare una logica non orientata al prodotto finale ma all’intera filiera, a partire dal reperimento delle materie prime. Ha poi offerto una carrellata di informazioni pratiche relative ai futuri scenari di mercato, dalle Direttive Europee, alle future prestazioni energetiche richieste da progettisti e pubblica amministrazione, all’introduzione di nuovi standard di valutazione (ESG, economia circolare), alle strategie da mettere in atto per farsi riconoscere sul mercato e orientare le scelte di progettisti e consumatori.


Nello specifico, ha riportato delle stime allarmanti, a livello europeo, sugli edifici, responsabili del 40% del consumo di energia, del 36% delle emissioni di gas a effetto serra e dell’80% dell’energia necessaria alle famiglie per il riscaldamento, il raffreddamento e la produzione di ACS (acqua calda sanitaria). Il serramento rappresenta parte dell’involucro di un edificio ed è perciò primariamente chiamato in causa.


Data la gravità della situazione, si stanno sempre più diffondendo strategie di mitigazione e contrasto: dalle certificazioni ambientali degli edifici, spesso adottate volontariamente dai costruttori per tutelare i propri investimenti, all’introduzione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) per l’edilizia in Italia.

Tutto ciò sta comportando l’entrata in vigore di protocolli e gare d’appalto basate su meccanismi premianti nei confronti dei fornitori/appaltanti con migliori prestazioni ambientali. La questione si fa particolarmente interessante in questo speciale periodo storico, dove la Pubblica Amministrazione dispone degli ingenti fondi del PNRR.

A livello europeo, la direttiva “Case Green”, da poco approvata dalle CE, prevederà una nuova ondata di ristrutturazioni (2030-2050) basate non solo su criteri di risparmio energetico ma su un nuovo sistema di certificazione energetica che andrà a misurare gli impatti delle costruzioni rispetto al riscaldamento globale.


Anche gli aspetti finanziari saranno investiti da quest’ondata di cambiamento e questo è un dato assolutamente non trascurabile da parte dei serramentisti: secondo specifiche direttive, verranno ridotti gli spazi per i mutui destinati ad acquistare o a riqualificare le case a prestazione energetica peggiore.

Viene da sé che gli acquirenti saranno “obbligati” ad acquistare case a prestazioni energetiche elevate per poter accedere ai mutui, e questo comporterà conseguenze dirette sui progettisti e quindi sui serramentisti.


Come adattarsi – e anticipare – i nuovi scenari di mercato in tempi relativamente rapidi? Dimostrando la propria prestazione ambientale, che altro non può essere se non un numero, misurabile, quantificabile, paragonabile. Un benchmark di riferimento rispetto al quale l’azienda possa prendere coscienza della propria performance attuale e futura.


Lo strumento più diffuso è l’EDP, la dichiarazione ambientale di prodotto – sottoposta a un controllo indipendente – che permette di quantificare gli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto (tramite metodologia LCA – Life Cycle Assessment). LegnoLegno offre ai serramentisti due possibilità per ottenere tale certificazione: la misurazione per singola azienda o per gruppi di aziende.

Quest’ultima possibilità è vantaggiosa, non solo per ottimizzare i costi, ma soprattutto per permettere la costruzione di un tool validato in cui inserire i dati delle singole aziende campionate e generare singoli EDP fra loro confrontabili.


Tutto chiaro?


La visione di LegnoLegno va però ben oltre l’illustrazione di scenari e strategie: l’evento a Roncade non è una tantum ma vuole essere il primo di tanti altri momenti, organizzati in varie parti d’Italia, che siano occasioni di confronto e networking fra le varie aziende della filiera del legno. In un settore molto fragmentato e poco coeso nella sua risposta al mercato, l’unione può fare la forza, passando da una logica di competizione a una di collaborazione.

Marta Sedino è laureata in Economia, Arts Management, Progettazione europea.
Appassionata di cultura e territorio, collabora con una start-up milanese che promuove e sviluppa progetti di rigenerazione urbana in collaborazione con aziende, istituzioni e terzo settore. Svolge attività di progettazione culturale, comunicazione e fund-raising per diverse realtà del settore artistico-culturale, con un occhio di riguardo alle aree interne del paese.
Ha scritto due edizioni (Sardegna e Veneto) della collana Paesaggio Italia edita da Repubblica e National Geographic e lavora in Finiture in qualità di addetta alla Sostenibilità dell’azienda.



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Corso obbligatorio schiume poliuretaniche

Corso OBBLIGATORIO sul corretto uso delle schiume poliuretaniche

Programma conforme al Regolamento Europeo = Sicurezza per il datore di lavoro

Perché se usi le schiume devi frequentare il corso?

A partire dal 24 agosto 2023 gli operatori non in possesso dell’attestato di superamento dell’esame a seguito della formazione obbligatoria, non possono utilizzare schiume poliuretaniche contenenti diisocianati.
È obbligatorio secondo Regolamento Europeo UE 1149 del 2020 e fa parte dei percorsi formativi obbligatori per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il corso consente agli operatori di imparare ad utilizzare in sicurezza questi prodotti per l’installazione, salvaguardando la propria salute e quella degli altri

Responsabilità del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a fornire la corretta formazione ai lavoratori oltre ad accertarsi che questi abbiano superato con esito positivo l’esame al termine della formazione stessa e quindi entrino in possesso del documento che lo attesti. In caso di mancata erogazione della formazione, il datore di lavoro ha responsabilità civili e penali, tanto che l’inadempimento degli obblighi si traduce in alcuni casi in sanzione amministrativa pecuniaria. I controlli potranno essere eseguiti dalle Asl locali, dall’Ispettorato del Lavoro e dai controllori Reach.

Perché fare il corso OBBLIGATORIO con LegnoLegno?

  • Rispetta il Regolamento Europeo 2020/1149 e la legislazione nazionale in materia di sicurezza dei lavoratori
  • È specializzato per gli installatori di serramenti
  • Il corso è tenuto da un docente laureato in chimica, esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di Regolamento Europeo
  • A seguito della formazione e in caso di necessità da parte delle aziende, i nostri consulenti saranno in grado di erogare un servizio di assistenza personalizzata in materia di sicurezza.

I POSTI SONO LIMITATI A 35 PER OGNI DATA

consigliamo quindi di iscriversi in tempi brevi per avere assicurato l’accesso.

Per la partecipazione al corso è richiesta la conoscenza della lingua italiana finalizzata alla lettura e alla comprensione della documentazione tecnica di riferimento.  

Novità per bonus fiscali e asseverazioni: LE NOSTRE SUPER FAQ

Alessia Filanci

Dipartimento Energia Consorzio LegnoLegno

Il 30/12/2021 è stata pubblicata la nuova Legge di Bilancio 2022 in Gazzetta Ufficiale, la quale ha introdotto importanti novità in materia fiscale sulle agevolazioni edilizie riguardanti i Bonus Minori, e precisamente:

– Periodo di incentivazione fiscale per Bonus Casa ed Ecobonus

– Asseverazione di congruità delle spese e Visto di conformità

THANKS TO

Quali sono le nuove scadenze per le agevolazioni/incentivi edilizi?

Nella nuova Legge di Bilancio sono state rese pubbliche le nuove scadenze relative ai Bonus Edilizi Minori, ovvero Bonus Casa ed Ecobonus, che stabiliscono quindi la proroga delle agevolazioni fino al 31/12/2024 permettendo alle aziende e ai soggetti beneficiari più stabilità dal momento che l’estensione dell’orizzonte temporale è più ampia.

In quali casi è necessaria l’Asseverazione della congruità dei prezzi e il Visto di conformità?

Nella legge di Bilancio viene definita anche la nuova gestione delle pratiche fiscali in materia di sostituzione di serramenti per i quali viene richiesta l’Asseverazione e il Visto di conformità.


L’Asseverazione e il Visto di conformità sono obbligatori per gli interventi che hanno, contemporaneamente, tutte le caratteristiche sotto riportate:

– Intervento per il quale viene richiesta la cessione del credito e/o sconto in fattura;

– Intervento con presenza di titolo abilitativo edilizio (ad es. Scia, Cila…);

– Intervento con spese complessive superiori a 10.000 euro iva compresa;

Mentre l’Asseverazione e il Visto di conformità non sono obbligatori per tutte le altre tipologie d’intervento, e cioè:

– Intervento per il quale viene richiesta/si opti per la detrazione diretta in 10 anni;

– Intervento in edilizia libera;

– Intervento con spesa complessiva minore o uguale a 10.000 euro iva compresa;


Ricordiamo che per spesa “complessiva” si intende, appunto, il totale delle spese che possono comprendere anche interventi che esulano dal campo serramenti/oscuranti.


Successivamente alla Legge di Bilancio, il 16 Marzo 2022, dopo settimane di attesa, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Ministero della Transizione Ecologia, il cosiddetto “Decreto Prezzi” in vigore il 16/04/2022 che definisce i costi massimali specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici.


L’entrata in vigore del Decreto Prezzi stabilisce che per gli interventi con data inizio lavori dal 16/04/2022, l’asseverazione della congruità dei prezzi deve avvenire considerando il valore minore tra quanto riportato:

– nei prezzari regionali delle opere edili, DEI o tariffari CCIAA;

– nell’Allegato A del sopra citato Decreto

Come vengono stabiliti i massimali per le voci degli interventi non compresi nell’Allegato A?

Nel Decreto Prezzi è stato precisato che per le tipologie di intervento non ricomprese nell’allegato A, l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici utilizzando i prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice del DEI.

Le spese per la manodopera della posa sono comprese nei massimali riportati nell’Allegato A?

I costi stabiliti nella tabella dell’Allegato A devono essere considerati al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni; di conseguenza, i massimali di costo per la manodopera della posa saranno da calcolare mediante i prezzari.

Una nota importante: le asseverazioni (dei Tecnici incaricati) valuteranno 2 livelli di costo: controllo sui Prezzari + controllo su Allegato A, con limite posto sul valore più basso; tale criterio si applica solo in caso di asseverazione.

La congruità della spesa è necessaria anche per gli interventi che non necessitano l’asseverazione?

Per tutte le tipologie di interventi che non necessitano dell’asseverazione è obbligatorio che il fornitore rilasci la “Dichiarazione del fornitore” con la quale attesta la congruità dei prezzi/della spesa.

Questo controllo della congruità della spesa deve essere effettuato sempre secondo l’Allegato A; è consigliabile che per gli interventi non compresi in esso si utilizzino i prezziari Regionali oppure il DEI.

I limiti di costo si applicano anche al Bonus Casa?

Il Bonus Casa, seppur non oggetto di specifico incarico a MiTE e ENEA, può essere prudenzialmente gestito con i limiti di costo specificati in Decreto Prezzi, non essendo diversamente regolato. Si tratta di una nostra indicazione, ripetiamo prudenziale e derivante dalle interlocuzioni avute con gli organi competenti, nei confronti di qualcosa che al momento non è stato oggetto di specifici chiarimenti.


LegnoLegno, ora più che mai, è al fianco dei serramentisti sia nella gestione delle pratiche che prevedono l’obbligo dell’Asseverazione, sia in quelle che prevedono semplicemente l’elaborazione e comunicazione dei dati ad Enea per poter usufruire dello sgravio fiscale; infine, nel controllo dei prezzi qualora tale onere ricada sul serramentista stesso. Scopri di più


L’intento del nostro Consorzio è quello di rappresentare un punto di riferimento nel disbrigo di queste incombenze in un momento legislativo complesso ed in continua evoluzione.



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VALUTARE UN CASSONETTO

GIOVANNI CIAMPA

Responsabile Dipartimento Energetico
Laboratorio Tecnologico LegnoLegno

Determinare e comunicare un valore di trasmittanza termica del cassonetto idoneo e performante è un elemento oggi più che mai fondamentale per rispondere prontamente alle richieste di mercato e alle esigenze della committenza.

Da qualche anno è cresciuta esponenzialmente la domanda di test su cassonetti coprirullo per avvolgibili. Nel presente articolo cercheremo di fare chiarezza sulle prestazioni termiche dei cassonetti misurabili ed in base alle variabili costruttive valuteremo la possibilità di massimizzare la loro prestazione non dimenticando però le esigenze di mercato.

THANKS TO

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Il presente articolo prenderà in considerazione variabili prettamente progettuali che per adattarsi alla realtà produttiva di ogni azienda dovranno essere attentamente studiate dai produttori in base alla funzionalità di ogni singolo cassonetto e in base al proprio particolare prodotto.

Sul mercato da qualche anno è presente molta confusione riguardo il prodotto cassonetto e non di rado riceviamo telefonate di produttori che ci chiedono consigli sulle modalità costruttive del cassonetto coprirullo.

Cercheremo di fare quanta più chiarezza è possibile su questo prodotto.

Da cosa è generata questa confusione?

Principalmente la confusione è generata da una lacuna normativa riguardo il prodotto oggetto del nostro articolo, diversamente da prodotti quali i serramenti esterni, oggi NON ESISTE una normativa di prodotto che regolamenti questa categoria, nonostante in Italia siano sono soggetti a regolamentazioni di carattere prestazionale, in particolare:

– In base al d.m. del 26 giugno 2015 il cosiddetto “decreto requisiti minimi” ogni qualvolta si esegue una riqualificazione energetica che riguardi anche i cassonetti (quindi ogni qualvolta si sostituiscano cassonetti esistenti o si vadano a coibentare prodotti già installati) bisogna rispettare valori di trasmittanza termica del cassonetto perché siano uguali a quelli da rispettare per i serramenti.

In particolare il valore della trasmittanza termica del cassonetto espresso come Usb deve rispettare la seguente tabella:

– Nel caso di accesso al cosiddetto Ecobonus da parte del contribuente, per potare in detrazione fiscale i cassonetti coprirullo bisogna rispettare la tabella fornita dal decreto del MISE il 06/08/2020. Il valore Usb del cassonetto dovrà rispettare la seguente tabella:

Il valore Usb quindi diventa fondamentale sia per rispondere a richieste legislative sia per differenziare il proprio prodotto sul mercato.

Ci troviamo quindi di fronte a prodotti per i quali NON ESISTE LA MARCATURA CE ma sui quali tra le prestazioni misurabili diventa fondamentale la trasmittanza termica (Usb), calcolata in base alla UNI EN ISO 10077/2 : 2018 che ormai ben conosciamo in quanto oggetto di numerosi articoli su questa rivista.

Quali sono le variabili che entrano in gioco con il calcolo del valore Usb e quanto “pesano” tali variabili?

Cercheremo di darne una visione generale in quanto è impossibile entrare nello specifico di ogni singolo aspetto di calcolo e di progetto.

Nel computo totale della trasmittanza termica del cassonetto alcune caratteristiche hanno un ruolo fondamentale:

1. La tipologia di cassonetto

2. Il materiale costituente la struttura principale del cassonetto

3. La posizione del serramento

4. La presenza e lo spessore di eventuale isolante all’interno

5. Le dimensioni del foro di uscita dell’avvolgibile

Innanzitutto individuiamo due famiglie di prodotto:

i cassonetti per monoblocco anche detti volgarmente “a ponte”

e il Cassonetto classico (con Veletta).

Tipicamente il cassonetto “a ponte” rappresenta il lato superiore dei monoblocchi isolati che oggigiorno sono sempre più utilizzati in cantiere mentre il cassonetto “classico” rappresenta la maggior parte dei prodotti installati fino ad oggi.

Il cassonetto “per monoblocco” presenta valori di Usb molto preformanti in quanto è costituito da un unico blocco di materiale isolante che mette in comunicazione (ecco perché ponte) lo strato della muratura esterno esposto alle temperature fredde tipicamente 0°C e lo strato di muratura interno esposto alle temperature calde tipicamente 20°C.

Ad esempio il cassonetto in figura costituito da un blocco in EPS arriva a valori ben al di sotto del 1,0 W/m2 K e quindi adatto in ogni zona climatica, in particolare il nostro calcolo raggiunge il valore Usb di 0,42 W/m2 K.

Per avere un’idea di come cambi la trasmittanza termica del cassonetto variando la posizione del serramento proviamo a spostare il serramento da “centro muro” a “filo esterno” in modo da massimizzare le zone del cassonetto esposte alle temperature calde (di fatto aumenta la superfice del cassonetto a contatto con i 20°C interni) ed eventuali passaggi di calore dall’interno verso l’esterno.

In questa configurazione il valore di trasmittanza del cassonetto peggiora passando da 0,42 W/m2 K a 0,53 W/m2 K restando comunque ampiamente al di sotto dell’1,0 W/m2 K e quindi ancora compatibile con la zona climatica F.

Volendo invece migliorare il valore di trasmittanza termica del cassonetto potremo avere la possibilità di installare una guarnizione a spazzolino che vada a contatto con l’avvolgibile.

In questo modo la cavità interna del cassonetto da “leggermente ventilata” diventa “non ventilata” non consentendo alle temperature fredde in qualche modo di “entrare” nel foro avvolgibile e abbassando estremamente il valore di trasmittanza termica del cassonetto.

Ora invece prendiamo in considerazione un cassonetto classico, tipicamente il cassonetto “classico” ha una porzione di muratura comunemente chiamata “veletta” che delimita lo strato esterno a contatto con le temperature fredde e presenta una porzione di cassonetto che sporge internamente a contatto con le temperature calde.

La Struttura principale di tali prodotti (legno, pvc, alluminio) è variabile, a seconda delle realtà produttive e a seconda che sia abbinata o meno all’utilizzo di un isolante interno (eps, xps, lana di roccia) e influenza pesantemente il valore delle trasmittanza termica del cassonetto.

Dai calcoli è molto chiaro come il materiale costituente la struttura principale del cassone incida sul valore Usb nonostante sia presente per i tre cassonetti lo stesso strato di 20 mm di isolante.

Volendo evidenziare tale incidenza possiamo creare una tabella

È evidente che il cassonetto in legno e quello in PVC abbiano comportamenti “simili” mentre il cassonetto metallico se non presenta dei particolari accorgimenti quali tagli termici appositamente studiati hanno dei valori che vanno ben oltre i limiti di trasmittanza per qualsiasi zona climatica.

A questo punto per continuare il discorso prenderemo in considerazione un cassonetto in legno e variando alcuni parametri progettuali analizzeremo come si comporta il valore della trasmittanza termica

Variamo la posizione del serramento

Anche in questo caso notiamo come il valore Usb sia influenzato dal posizionamento del serramento e come, su un cassonetto non particolarmente isolato, la semplice posizione della finestra possa condizionare o meno la possibilità di installazione in zone climatiche particolarmente “fredde”: nel nostro esempio solo con il serramento montato a filo interno avremo la possibilità di montare il cassonetto in zona climatica F con valori Usb ≤ 1,0 W/m2 K.

Variamo lo spessore dell’isolante interno

A prescindere dal tipo di isolante utilizzato (EPS, XPS, LANA MINERALE) notiamo come il comportamento del valore Usb sia pesantemente influenzato dallo spessore dell’isolante.

La tipologia (non lo spessore) di isolante utilizzato non influenza in maniera considerevole il risultato ottenuto, la scelta sulla tipologia di isolante da utilizzare è bene che si faccia in base al prezzo e soprattutto alla sua reperibilità sul mercato (ancor più oggi dove assistiamo a una mancanza di materie prime).

Invece, lo spessore da utilizzare (che influenza pesantemente la prestazione) andrebbe valutato in base sì alla prestazione termica ma non tralasciando il funzionamento del rullo dell’avvolgibile.

Anche nel caso del cassonetto tradizionale il foro di uscita e quindi la tipologia di cavità che si crea all’interno del cassonetto, influenza fortemente la prestazione termica.

Anche qui si nota come, senza voler aumentare in maniera considerevole lo spessore dell’isolante con l’utilizzo di guarnizioni che riducano il foro di uscita dell’avvolgibile, si riesca a costruire un cassonetto compatibile con la zona climatica F.

In questo breve articolo ci si è voluti concentrare sugli aspetti produttivi progettuali del cassonetto ma rimane ancora tanto da dire su quello che invece sono le prestazioni evidenti in cantiere quando i cassonetti sono montati.

Per avere un visione ancora più ampia vi invito alla visione del webinar di 4 ore che è disponibile proprio sul tema del cassonetto on line e in vendita presso i nostri canali abituali

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Il silenzio è d’oro… anzi di legno, di alluminio, di pvc

DAVIDE BARBATO

Responsabile Qualità Laboratorio
Tecnologico LegnoLegno

Per la realizzazione di un recente intervento formativo nella città di Torino, sono andato alla ricerca di “valutazioni acustiche” eseguite in Piemonte, al fine di poter presentare dati relativi al contesto nel quale l’attività formativa si è tenuta.

Così, sul sito della città di Torino (Comune.Torino.it), ho trovato delle informazioni utilissime e preziose; la caratterizzazione acustica della città, suddivisa per:


• Circoscrizioni
• Livello di rumore diurno
• Livello di rumore notturno
• Rappresentazione grafica del valore medio, diurno e notturno

THANKS TO

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Considerando che l’obbiettivo dell’attività ricadeva proprio nella valorizzazione dei benefici acquisiti dal committente grazie all’acquisto di un serramento con soddisfacente valore di isolamento acustico, i dati trovati in rete sono stati un vero e proprio tesoro.

Dati di questo tipo permettono di confrontarsi con la committenza non esprimendo il valore della sola prestazione acustica, e quindi non “vendendo” una finestra da 39, 40 o 41 dB ma valorizzando:

• il maggior comfortù

• la possibilità di riposare meglio

• la riduzione dei fastidiosi rumori cittadini

Il tutto legato al contesto di utilizzo del serramento ed al vantaggio che questo comporta nella vita dell’utilizzatore.

L’acustica è legata ad una “sensazione” immediatamente percepita che il cliente è in grado di valutare in tempi molto rapidi; se i benefici legati ad ulteriori caratteristiche del prodotto come trasmittanza termica, permeabilità all’aria e tenuta all’acqua, sono “meno percepibili nell’immediato”, per quanto riguarda l’acustica la “verifica a orecchio” della committenza è istantanea.

Pensando alla Regione Piemonte mi sono così chiesto:

“Quanti serramenti saranno stati sostituiti negli ultimi anni prendendo in considerazione il requisito termico? E quanti considerando il requisito acustico?”.

I dati presentati da Enea a fine 2021 ci aiutano, parzialmente, nel trovare una risposta.

Come è possibile notare i dati sono aggiornati al 2019; con una semplice proiezione si può stimare che a fine 2021 possano essere vicino ai 220.000 interventi.

Se mediamente un intervento è composto da 9 pezzi tra finestre, porte, bilici o alzanti, siamo vicini ai 2.000.000 di serramenti.

Se valutiamo che queste stime si riferiscono a dati iniziali contenuti nella presentazione dei risultati di ENEA con riferimento agli interventi oggetto di bonus, è praticamente certo che tutti i suddetti siano stati eseguiti avendo come riferimento dei valori di trasmittanza molto positivi.

Per l’acustica non è però possibile dire altrettanto dato che molto spesso, nel caso non sussista un obbligo diretto, il requisito viene “trascurato”.

La condizione che è probabile si presenti in questi edifici oggetto di sostituzione di serramenti è: serramenti nuovi, energeticamente performanti, per i quali il cliente magari è ancora in fase di fruizione dei benefici fiscali, senza particolare caratterizzazione acustica.

Ora, guardando le mappature presenti sul comune di Torino per l’evidenza dei livelli di rumore nelle varie circoscrizioni, è possibile pensare che, se in talune zone (quelle verdi per intenderci) la mancanza di un adeguato isolamento acustico potrebbe essere ritenuto poco rilevante, in altre zone (quelle rosse, viola, ecc) tale mancanza è una vera e propria criticità… che avrà, molto probabilmente, bisogno di essere risolta e il serramentista a suo favore ha conoscenza:

• dei riferimenti dei clienti che si sono affidati alla propria azienda per sostituire i serramenti;


• del prodotto installato con le relative prestazioni acustiche (perché lo ha montato!)


• della caratterizzazione acustica della zona di destinazione del fabbricato (che ha reperito in comune).

La domanda che ci dobbiamo porre a questo punto è: come migliorare il valore acustico dei serramenti “nuovi” senza doverli cambiare ancora (o senza sostituire il vetrocamera)?

La risposta è tutt’altro che scontata, soprattutto operando in un settore nel quale la professionalità e la “certezza” dei dati diventa sempre più importante, proviamo a partire da un ragionamento basato sul comportamento delle persone; possiamo dedurre che il momento nel quale l’abitante di una casa ha bisogno di maggior quiete è probabilmente la notte, quando il riposo può essere facilmente interrotto da rumori esterni, le finestre sono chiuse e se è presente una chiusura esterna (antone, persiana o avvolgibile), è probabile che sia a sua volta serrata.

Bene, ma quanto “silenzio in più” abbiamo in casa con anche la chiusura avvolgibile abbassata?


La principale difficoltà ad oggi è reperire valori acustici di chiusure oscuranti e relativo contributo ai serramenti, rilevati in ambito di studio e sperimentazioni.

Veniamo da anni nei quali ha assunto molta importanza, relativamente al requisito energetico, il contributo che la chiusura esterna può dare al serramento (quella che viene chiamata in ambito di compilazione della pratica ENEA la Resistenza Termica Addizionale); stessa rilevanza si avvia ad acquisire il contributo acustico delle chiusure esterne sul valore di isolamento del serramento.

Dati certi e valori misurati

Spesso risposte pressapochiste e poco chiare alle domande che possono pervenire dalla committenza, fungono da elemento in grado di sminuire la validità dell’intervento e la professionalità dell’operatore che risponde in modo vago e poco trasparente.


Primo elemento a cui è necessario cominciare a rispondere è

“Qual è il valore di isolamento acustico Rw di chiusure avvolgibili in diversi materiali”

Attraverso le verifiche di Laboratorio e la collaborazione con un produttore di avvolgibili è stato possibile rilevare il valore di isolamento acustico delle varie chiusure, ottenendo i seguenti dati:

Dagli spettri riportati è possibile trarre alcune importanti considerazioni.

Le notevoli differenze che si riscontrano a centro campione tra le diverse tipologie di avvolgibili sono attribuibili, oltre alla differente tenuta del materiale (e quindi alla massa superficiale), alla diversa efficienza di chiusura dei campioni tra le singole stecche che compongono il prodotto.

In più elevato potere fonoisolante tra i 1600 ed i 2000 Hz sottolinea una migliore sigillatura alle infiltrazioni attraverso fessure e giunti.


La maggiore massa superficiale dell’acciaio ha un’incidenza notevole alle basse frequenze fino ai 630 Hz. Da qui in poi la migliore capacità di chiusura degli avvolgibili in PVC fa sì che addirittura anche il PVC “standard” mostri una maggiore capacità di isolamento acustico tra i 1250 e i 2000 Hz, mentre addirittura il potere fonoisolante del PVC “pesante” a 1600 Hz supera quello dell’acciaio di oltre 4 dB.

Contributo acustico dell’avvolgibile

I valori dell’avvolgibile, se presi come “valori assoluti” sono molto meno performanti dei valori di isolamento dei serramenti, anche quando questi non hanno prestazioni di isolamento soddisfacenti.

Quanto ha senso però fare una valutazione del genere?

Il contributo acustico della chiusura avvolgibile deve essere misurato ed espresso proprio in termini di “contributo” ovvero, presa una finestra con un valore Rw noto, quanto questo migliora (se migliora) grazie alla chiusura esterna.

Pertanto, la riesecuzione della prova acustica sovrapponendo alla pressione sonora la finestra e la chiusura avvolgibile ha dato la possibilità di definire il valore di isolamento del sistema “Finestra + Avvolgibile”.

Partendo da una finestra di riferimento con isolamento acustico pari a RW = 41,5 dB, si sono ottenuti i seguenti risultati

È evidente il miglioramento per ogni prodotto, il cui valore Rw si alza fino ad arrivare a 45 dB per l’avvolgibile “più pesante”.

Lo studio delle caratteristiche tecniche del prodotto “SISTEMA AVVOLGIBILE” risulta ad oggi ancora un campo su cui è possibile lavorare ed approfondire le verifiche e le sperimentazioni al fine di raggiungere un maggiore e più approfondito livello di conoscenza delle caratteristiche del prodotto.

I valori rilevati, forniscono spunti interessanti e punti di riferimento.

È innegabile che il valore di isolamento acustico del Sistema Avvolgibile, indipendentemente dalla tipologia, non risulta essere in assoluto un valore elevato; ma è al contempo innegabile che la funzione prestazionale, ricercata dal cliente, non è (e non può essere) un elevato isolamento acustico del solo schermo esterno.

È evidente invece di come lo schermo esterno debba essere un importante contributo al mantenimento e possibilmente al miglioramento delle caratteristiche prestazionali del serramento, che deve essere considerato come il reale elemento di riferimento per la tenuta ambientale e termo-acustica.

Considerando quanto descritto, è quindi possibile affermare che la finestra presa come riferimento (finestra spessore 68 con vetrocamera 44.1-12-8), aumenta notevolmente il proprio valore di isolamento acustico con la chiusura avvolgibile in posizione di chiusura, in particolare per le frequenze superiori a 630 Hz.

Il valore della finestra infatti passa da 41,5 dB sino ad un valore di 45,1 dB in funzione delle diverse tipologie di avvolgibile ad essa accoppiata, ma i miglioramenti alle frequenze elevate raggiungono anche i 6-7 dB di miglioramento.

Si consideri, per trasparenza e correttezza, che tale verifica sperimentale non considera possibili influenze (di carattere migliorativo o peggiorativo) sul valore acustico legato alla presenza del cassonetto per avvolgibile che in quanto “piccolo elemento” prevede una misurazione ed una espressione del valore acustico differente.

Dove ci eravamo lasciati…

Riagganciandoci a quanto scritto all’inizio, risulta quindi una reale soluzione fattibile quella di proporre al committente che non deve sostituire le finestre perché cambiate da poco, ma che ha necessità di aumentare il comfort acustico nella propria abitazione, chiusure oscuranti debitamente testate e verificate.

Si consideri, e non venga sottovalutato questo aspetto, che l’influenza positiva dello schermo esterno viene principalmente apprezzata alle alte frequenze, e cioè quelle infiltrazioni sonore che maggiormente disturbano la sensibilità dell’uomo.

Attenzione, tutto quanto descritto non vuol dire che ogni cliente abbia necessità di avere un isolamento acustico rilevante nella propria abitazione e bisogno di installare chiusure oscuranti in acciaio, che sono quelle che danno il maggior contributo acustico.

Il riferimento, per la proposta di una soluzione efficace al committente, è sempre ed indubbiamente legato alle specifiche necessità; ad esempio se il requisito energetico per un committente dovesse avere maggiore rilevanza è probabile che la chiusura oscurante in PVC e fibra di vetro possa essere più adatta.

Attenzione quindi alla proposta ed alla valorizzazione del “beneficio” in linea con le necessità della committenza perché, anche per i serramenti e le chiusure oscuranti, è possibile costruire un prodotto “Taylor made”.

Si ringrazia Donelli Avvolgibili per l’utilizzo dei dati.



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Prove in opera: un mondo in evoluzione

ANGELO POLENTA

Laboratorio Tecnologico LegnoLegno

Un altro inverno è alle spalle, e come è noto il periodo “freddo” è quello in cui i laboratori che eseguono test in opera sui serramenti concentrano le proprie attività, in quanto parte di tali test è basata su analisi termografiche eseguibili solo in condizioni di delta termico.

Di conseguenza, ogni fine inverno anche per Legnolegno diventa periodo di bilanci, di analisi e di valutazioni per capire in quale direzione si sta muovendo questo ramo del settore ancora relativamente “giovane”.

Il primo aspetto da sottolineare è sicuramente quello normativo: l’inverno appena passato è stato il primo in cui le prove si sono potute svolgere nel contesto di un quadro normativo finalmente completato.

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Infatti, la pubblicazione della UNI 11673-4 (“Posa in opera di serramenti – Parte 4: Requisiti e criteri di verifica dell’esecuzione”) cambia profondamente lo scenario: i test non vengono più eseguiti sulla base di protocolli arbitrari, benché elaborati da enti autorevoli e riconosciuti dalle associazioni, ma sulla base di una specifica norma nazionale che ne regola ogni aspetto.

L’entrata in vigore della UNI 11673-4 cambia di fatto anche la sensibilità verso la materia da parte di tutti gli attori in campo, in primis i committenti.

Ricordiamo infatti che una delle ragioni che ha portato alla nascita della norma è sicuramente quella di fornire un adeguato riferimento tecnico in sede giudiziale in un contesto nazionale finora carente sotto questo aspetto.

Inoltre, la norma fornisce un indispensabile strumento per chi ambisce a valorizzare la posa in opera, a supporto delle operazioni di collaudo o per il raggiungimento di elevate performance di capitolato.


Crescono infatti i soggetti che si avvicinano ai test in cantiere per la prima volta, e non più solo per il conseguimento di prestigiosi marchi come il Posa Qualità, del quale il nostro Consorzio è laboratorio incaricato.

Ed allo stesso modo assistiamo ad una evoluzione del tipo di performance che i test in opera hanno lo scopo di verificare: non solo prestazioni energetiche, ma anche acustiche e di tenuta all’acqua.


Un altro fattore di enorme rilevanza è il constatare, da parte nostra, una sempre maggiore attenzione agli aspetti progettuali da parte del soggetto esecutore.

È un segnale estremamente positivo, e ci piace pensare che esso possa correlarsi al numero sempre crescente di posatori qualificati/certificati che Legnolegno ha contribuito a formare negli ultimi anni.

Soprattutto tanti nuovi “caposquadra” arricchiscono la nostra filiera di competenze fin qui non sempre adeguate, colmando il gap ogni qual volta la figura del progettista risulti assente o non sufficientemente propositiva nel processo di posa.

È innegabile che questo suoni come una conferma del fatto che l’aspetto progettuale, quello formativo e quello esecutivo sono tutte parti di un qualcosa che, solo quando tutti i fattori sono tenuti in considerazione, può portare a risultati tangibili.

È questo lo scopo per cui la UNI 11673 è stata concepita come ciclo suddiviso in quattro parti: progetto, competenze, soggetti formatori, esecuzione.

Non è superfluo ricordare che determinati obblighi relativi alla qualifica/certificazione del personale che esegue la posa per l’ambito delle detrazioni fiscali di natura “energetica” sono già in vigore nel nostro quadro legislativo (D.Lgs 48/2020), sebbene di fatto non ancora applicabile in quanto sprovvisto di un documento attuativo che però potrebbe essere pubblicato in qualsiasi momento.

Per essere in linea con qualcosa che cresce e si evolve, anche Legnolegno fa la sua parte, intensificando le attività formative e potenziando le competenze degli operatori. Dal mese di luglio 2021, altre due risorse dell’area tecnica hanno conseguito la certificazione di livello 2 secondo UNI EN ISO 9712, importante riconoscimento nell’ambito dei test termografici per personale addetto a prove non distruttive.


Infine, ci piace sottolineare che l’ambito dei test in opera si stia evolvendo anche dal punto di vista geografico: per il conseguimento del marchio Posa Qualità, ad esempio, sono state raggiunte regioni fino a poco fa non battute, anche nel profondo sud Italia, dove abbiamo riscontrato competenze ed entusiasmo nei confronti della materia, nonché volontà di crescere ulteriormente. Scopo della norma tecnica è anche quello di uniformare le abitudini costruttive in un paese come l’Italia, sicuramente variegato sotto questo aspetto, stabilendo di fatto un linguaggio comune.


Siamo certi che questo approccio, per adesso solo di alcuni più lungimiranti, potrà fare da traino anche per tanti altri.

Infine, il dato più importante di tutti: rispetto alle campagne degli inverni precedenti, registriamo una non trascurabile diminuzione delle non conformità, oltretutto ricavata sulla base di un numero di test più elevato. Ancora una volta ci permettiamo con cauto ottimismo di correlare questi risultati ad una evoluzione positiva nel suo complesso, anche alla luce di tutti gli aspetti fin qui discussi, che mettono in evidenza come ciascuno stia svolgendo positivamente la propria parte.

Quando una squadra è affiatata, ed ognuno opera correttamente, i risultati non possono che essere soddisfacenti soprattutto nel medio/lungo termine.

A questo punto, l’errore da non commettere è quello di sentirsi “arrivati”.

La strada da fare rimane tanta, e lo dimostrano i tanti errori progettuali ed esecutivi, talora anche grossolani, che ancora capita di vedere da Nord a Sud. Ancora oggi, circa una prova su quattro rileva delle non conformità, più o meno significative. Diventa più che mai necessario l’aspetto dell’aggiornamento nella formazione, anche in considerazione delle novità normative che riguardano i singoli materiali di posa (ad es. nastri, schiume) e che sono state introdotte nell’ultimo biennio. Nuovi prodotti e nuove tecnologie applicative sono il risultato di anni di ricerche e possono sicuramente aiutare nel conseguire risultati performanti, ma a patto di saperli individuare, conoscere ed utilizzare correttamente.

È ragionevole ipotizzare che i test in opera assumano un’importanza via via crescente, e tale “esame” prima o poi potrà riguardare qualsiasi operatore del settore, non solo realtà grandi e strutturate. Il Legislatore, gli Enti, le Associazioni e i Produttori continuano incessantemente a lavorare per fornirci tutto il supporto affinché possano essere nelle mani del serramentista gli strumenti necessari a tramutare questa esperienza in un successo.

E sarà, per molti, un salto di qualità.

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Gli ambiti applicativi del nuovo Decreto “Costi massimi agevolabili” del 14-02-22

Stefano Mora

Direttore Consorzio LegnoLegno

In materia di Detrazioni fiscali, il 2022 è stato certamente caratterizzato da una serie di novità legislative significative; abbiamo infatti assistito alla pubblicazione della Legge di bilancio 2022, del Decreto “Sostegni Ter” e delle successive correzioni ed infine del recente Decreto del 14 Febbraio “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici.”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 marzo.

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Quest’ultimo documento è sicuramente quello che ha ed avrà maggior impatto sulle scelte delle aziende (e dei loro clienti) relativamente alla gestione tecnico-commerciale delle offerte ai committenti.

In estrema sintesi, il Decreto introduce nuovi massimali di costo detraibile in pressoché tutti i Bonus che normalmente si impiegano nelle attività di riqualificazione energetica degli edifici, ristrutturazione, sostituzione dei serramenti.

Vale la pena pertanto provare ad analizzarne sinteticamente gli aspetti essenziali.

Innanzitutto, per quanto riguarda l’ambito applicativo (art. 2), una delle principali novità è certamente costituita dal fatto che i limiti di costo si applicano non solo agli interventi soggetti a sconto in fattura o cessione del credito, ma anche alla più classica fruizione diretta della detrazione.

Inoltre, sempre in art. 2, viene specificato che le disposizioni del decreto si applicano agli interventi elencati all’art. 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020; in altri termini, sono considerati e comprese almeno le seguenti agevolazioni di riferimento per il settore “serramenti”:

a) recupero del patrimonio edilizio (Bonus Casa);

b) efficienza energetica (Superbonus ed Ecobonus).


Particolarmente importante è dunque definire il periodo di applicazione, ossia l’entrata in vigore del Decreto stesso. Il Decreto è stato pubblicato il 16 marzo, va da sé che entri in vigore il 16 Aprile.

Diviene pertanto rilevante identificare in modo univoco la data di inizio lavori, poiché da quella si determinano gli obblighi previsti dal Decreto in questione:

In caso di interventi soggetti a titolo edilizio, la data del titolo documenta l’inizio lavori. Pertanto, i limiti di costo si applicheranno agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio è stata presentata successivamente al 15 Aprile;

In caso di interventi in edilizia libera, si tratta di definire la data di inizio lavori, con relativa assunzione di responsabilità da parte del Committente. Si rende pertanto indispensabile la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a firma del committente) nella quale sia dichiarato che l’intervento è soggetto a edilizia libera e che venga esplicitata la data di inizio lavori. I limiti di costo del Decreto si applicheranno ovviamente agli interventi con data di inizio lavori successiva al 15 aprile.

Per quanto riguarda i valori economici, il Decreto li riporta in allegato A (fra gli altri):

Costi massimi specifici

Al di là delle valutazioni sui singoli costi, preme ricordare che i costi indicati sono “al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.”


Si consideri che, al momento, le interpretazioni degli Organi ufficiali interpellati sono sostanzialmente riassumibili come segue:

– Costi di posa in opera: si intendono unicamente i costi di manodopera;

– Opere relative alla installazione: si intendono unicamente le opere provvisionali (ponteggi, ecc.).


Infine, sempre in art. 3 ma al comma 3, il Decreto chiarisce che gli oneri per le prestazioni professionali ed i costi di asseverazione relativi alla realizzazione degli interventi sono ammessi a detrazione.


Preme sottolineare che per “prestazioni professionali” l’Agenzia delle Entrate ha più volte specificato che si tratta dei costi e delle parcelle riconducibili ai Professionisti abilitati (Tecnici abilitati per le asseverazioni, CAF, commercialisti ecc. per i costi di visto di conformità).


L’allegato I, che tutti abbiamo imparato a conoscere in passato, viene di fatto pertanto abrogato e da qui in avanti dovremo lavorare considerando i massimali del nuovo Allegato A.


Si consideri che:

– I costi indicati in allegato A sono i massimi ammissibili a detrazione. Nel caso si “sfori” quei massimali, il committente potrà certamente procedere con i lavori, ma porterà in detrazione solo fino al limite previsto dal massimale;

I costi indicati saranno oggetto di revisione annuale, fissata al 1 febbraio di ciascun anno, a partire dal 2023.

Ovviamente, questo aspetto deve essere ben tenuto in considerazione in caso di sottoscrizione di accordi o contratti con inizio lavori a partire dai primi mesi del 2023.



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