BeOpen Porte & Finestre 2023 scopri le nuove date e le tappe in tutta Italia
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Corso obbligatorio schiume poliuretaniche

Corso OBBLIGATORIO sul corretto uso delle schiume poliuretaniche

Programma conforme al Regolamento Europeo = Sicurezza per il datore di lavoro

Perché se usi le schiume devi frequentare il corso?

Dal 24 agosto 2023 gli operatori non in possesso dell’attestato di superamento dell’esame a seguito della formazione obbligatoria, non potranno utilizzare schiume poliuretaniche contenenti diisocianati.
È obbligatorio secondo Regolamento Europeo UE 1149 del 2020 e fa parte dei percorsi formativi obbligatori per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il corso consente agli operatori di imparare ad utilizzare in sicurezza questi prodotti per l’installazione, salvaguardando la propria salute e quella degli altri

Responsabilità del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a fornire la corretta formazione ai lavoratori oltre ad accertarsi che questi abbiano superato con esito positivo l’esame al termine della formazione stessa e quindi entrino in possesso del documento che lo attesti. In caso di mancata erogazione della formazione, il datore di lavoro ha responsabilità civili e penali, tanto che l’inadempimento degli obblighi si traduce in alcuni casi in sanzione amministrativa pecuniaria. I controlli potranno essere eseguiti dalle Asl locali, dall’Ispettorato del Lavoro e dai controllori Reach.

Perché fare il corso OBBLIGATORIO con LegnoLegno?

  • Rispetta il Regolamento Europeo 2020/1149 e la legislazione nazionale in materia di sicurezza dei lavoratori
  • È specializzato per gli installatori di serramenti
  • Il corso è tenuto da un docente laureato in chimica, esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di Regolamento Europeo
  • Saranno consegnati strumenti di lavoro utili quali:
    – un documento riportante una selezione di dispositivi di protezione individuale
    – il modulo di gestione e registrazione della consegna ai lavoratori dei dispositivi di sicurezza
    – disponibilità all’assistenza post-corso all’azienda, in materia di sicurezza

I POSTI SONO LIMITATI A 35 PER OGNI DATA

consigliamo quindi di iscriversi in tempi brevi per avere assicurato l’accesso.

Per la partecipazione al corso è richiesta la conoscenza della lingua italiana finalizzata alla lettura e alla comprensione della documentazione tecnica di riferimento.  

Novità per bonus fiscali e asseverazioni: LE NOSTRE SUPER FAQ

Alessia Filanci

Dipartimento Energia Consorzio LegnoLegno

Il 30/12/2021 è stata pubblicata la nuova Legge di Bilancio 2022 in Gazzetta Ufficiale, la quale ha introdotto importanti novità in materia fiscale sulle agevolazioni edilizie riguardanti i Bonus Minori, e precisamente:

– Periodo di incentivazione fiscale per Bonus Casa ed Ecobonus

– Asseverazione di congruità delle spese e Visto di conformità

THANKS TO

Quali sono le nuove scadenze per le agevolazioni/incentivi edilizi?

Nella nuova Legge di Bilancio sono state rese pubbliche le nuove scadenze relative ai Bonus Edilizi Minori, ovvero Bonus Casa ed Ecobonus, che stabiliscono quindi la proroga delle agevolazioni fino al 31/12/2024 permettendo alle aziende e ai soggetti beneficiari più stabilità dal momento che l’estensione dell’orizzonte temporale è più ampia.


In quali casi è necessaria l’Asseverazione della congruità dei prezzi e il Visto di conformità?

Nella legge di Bilancio viene definita anche la nuova gestione delle pratiche fiscali in materia di sostituzione di serramenti per i quali viene richiesta l’Asseverazione e il Visto di conformità

L’Asseverazione e il Visto di conformità sono obbligatori per gli interventi che hanno, contemporaneamente, tutte le caratteristiche sotto riportate:

– Intervento per il quale viene richiesta la cessione del credito e/o sconto in fattura;

– Intervento con presenza di titolo abilitativo edilizio (ad es. Scia, Cila…);

– Intervento con spese complessive superiori a 10.000 euro iva compresa;

Mentre l’Asseverazione e il Visto di conformità non sono obbligatori per tutte le altre tipologie d’intervento, e cioè:

– Intervento per il quale viene richiesta/si opti per la detrazione diretta in 10 anni;

– Intervento in edilizia libera;

– Intervento con spesa complessiva minore o uguale a 10.000 euro iva compresa;


Ricordiamo che per spesa “complessiva” si intende, appunto, il totale delle spese che possono comprendere anche interventi che esulano dal campo serramenti/oscuranti.

Successivamente alla Legge di Bilancio, il 16 Marzo 2022, dopo settimane di attesa, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Ministero della Transizione Ecologia, il cosiddetto “Decreto Prezzi” in vigore il 16/04/2022 che definisce i costi massimali specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici. L’entrata in vigore del Decreto Prezzi stabilisce che per gli interventi con data inizio lavori dal 16/04/2022, l’asseverazione della congruità dei prezzi deve avvenire considerando il valore minore tra quanto riportato:

– nei prezzari regionali delle opere edili, DEI o tariffari CCIAA;

– nell’Allegato A del sopra citato Decreto


Come vengono stabiliti i massimali per le voci degli interventi non compresi nell’Allegato A?

Nel Decreto Prezzi è stato precisato che per le tipologie di intervento non ricomprese nell’allegato A, l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici utilizzando i prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice del DEI.


Le spese per la manodopera della posa sono comprese nei massimali riportati nell’Allegato A?

I costi stabiliti nella tabella dell’Allegato A devono essere considerati al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni; di conseguenza, i massimali di costo per la manodopera della posa saranno da calcolare mediante i prezzari.

Una nota importante: le asseverazioni (dei Tecnici incaricati) valuteranno 2 livelli di costo: controllo sui Prezzari + controllo su Allegato A, con limite posto sul valore più basso; tale criterio si applica solo in caso di asseverazione.


La congruità della spesa è necessaria anche per gli interventi che non necessitano l’asseverazione?

Per tutte le tipologie di interventi che non necessitano dell’asseverazione è obbligatorio che il fornitore rilasci la “Dichiarazione del fornitore” con la quale attesta la congruità dei prezzi/della spesa.
Questo controllo della congruità della spesa deve essere effettuato sempre secondo l’Allegato A; è consigliabile che per gli interventi non compresi in esso si utilizzino i prezziari Regionali oppure il DEI.


I limiti di costo si applicano anche al Bonus Casa?

Il Bonus Casa, seppur non oggetto di specifico incarico a MiTE e ENEA, può essere prudenzialmente gestito con i limiti di costo specificati in Decreto Prezzi, non essendo diversamente regolato. Si tratta di una nostra indicazione, ripetiamo prudenziale e derivante dalle interlocuzioni avute con gli organi competenti, nei confronti di qualcosa che al momento non è stato oggetto di specifici chiarimenti.


LegnoLegno, ora più che mai, è al fianco dei serramentisti sia nella gestione delle pratiche che prevedono l’obbligo dell’Asseverazione, sia in quelle che prevedono semplicemente l’elaborazione e comunicazione dei dati ad Enea per poter usufruire dello sgravio fiscale; infine, nel controllo dei prezzi qualora tale onere ricada sul serramentista stesso. Scopri di più

L’intento del nostro Consorzio è quello di rappresentare un punto di riferimento nel disbrigo di queste incombenze in un momento legislativo complesso ed in continua evoluzione.

VALUTARE UN CASSONETTO

GIOVANNI CIAMPA

Responsabile Dipartimento Energetico
Laboratorio Tecnologico LegnoLegno

Determinare e comunicare un valore di trasmittanza termica del cassonetto idoneo e performante è un elemento oggi più che mai fondamentale per rispondere prontamente alle richieste di mercato e alle esigenze della
committenza.

Da qualche anno è cresciuta esponenzialmente la domanda di test su cassonetti coprirullo per avvolgibili. Nel presente articolo cercheremo di fare chiarezza sulle prestazioni termiche dei cassonetti misurabili ed in base alle variabili costruttive valuteremo la possibilità di massimizzare la loro prestazione non dimenticando però le esigenze di mercato.

THANKS TO

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Il presente articolo prenderà in considerazione variabili prettamente progettuali che per adattarsi alla realtà produttiva di ogni azienda dovranno essere attentamente studiate dai produttori in base alla funzionalità di ogni singolo cassonetto e in base al proprio particolare
prodotto.

Sul mercato da qualche anno è presente molta confusione riguardo il prodotto cassonetto e non di rado riceviamo telefonate di produttori che ci chiedono consigli sulle modalità costruttive del cassonetto coprirullo.

Cercheremo di fare quanta più chiarezza è possibile su questo prodotto.

Da cosa è generata questa confusione?

Principalmente la confusione è generata da una lacuna normativa riguardo il prodotto oggetto del nostro articolo, diversamente da prodotti quali i serramenti esterni, oggi NON ESISTE una normativa di prodotto che regolamenti questa categoria, nonostante in Italia siano sono soggetti a regolamentazioni di carattere prestazionale, in particolare:

– in base al d.m. del 26 giugno 2015 il cosiddetto “decreto requisiti minimi” ogni qualvolta si esegue una riqualificazione energetica che riguardi anche i cassonetti (quindi ogni qualvolta si sostituiscano cassonetti esistenti o si vadano a coibentare prodotti già installati) bisogna rispettare valori di trasmittanza termica uguali a quelli da rispettare per i serramenti. In particolare il valore della trasmittanza termica del cassonetto espresso come Usb deve rispettare la seguente tabella:

– nel caso di accesso al cosiddetto Ecobonus da parte del contribuente, per potare in detrazione fiscale i cassonetti coprirullo bisogna rispettare la tabella fornita dal decreto del MISE il 06/08/2020. Il valore Usb del cassonetto dovrà rispettare la seguente tabella:

Il valore Usb quindi diventa fondamentale sia per rispondere a richieste legislative sia per differenziare il proprio prodotto sul mercato

Ci troviamo quindi di fronte a prodotti per i quali NON ESISTE LA MARCATURA CE ma sui quali tra le prestazioni misurabili diventa fondamentale la trasmittanza termica (Usb), calcolata in base alla UNI EN ISO 10077/2 : 2018 che ormai ben conosciamo in quanto oggetto di numerosi articoli su questa rivista.

Quali sono le variabili che entrano in gioco con il calcolo del valore Usb e quanto “pesano” tali variabili?

Cercheremo di darne una visione generale in quanto è impossibile entrare nello specifico di ogni singolo aspetto di calcolo e di progetto.

Nel computo totale della trasmittanza termica del cassonetto alcune caratteristiche hanno un ruolo fondamentale:

1. La tipologia di cassonetto

2. Il materiale costituente la struttura principale del cassonetto

3. La posizione del serramento

4. La presenza e lo spessore di eventuale isolante all’interno

5. Le dimensioni del foro di uscita dell’avvolgibile

Innanzitutto individuiamo due famiglie di prodotto: i cassonetti per monoblocco anche detti volgarmente “a ponte”

e il Cassonetto classico (con Veletta).

Tipicamente il cassonetto “a ponte” rappresenta il lato superiore dei monoblocchi isolati che oggigiorno sono sempre più utilizzati in cantiere mentre il cassonetto “classico” rappresenta la maggior parte dei prodotti installati fino ad oggi.

Il cassonetto “per monoblocco” presenta valori di Usb molto preformanti in quanto è costituito da un unico blocco di materiale isolante che mette in comunicazione (ecco perché ponte) lo strato della muratura esterno esposto alle temperature fredde tipicamente 0°C e lo strato di muratura interno esposto alle temperature calde tipicamente 20°C.

Ad esempio il cassonetto in figura costituito da un blocco in EPS arriva a valori ben al di sotto del 1,0 W/m2 K e quindi adatto in ogni zona climatica, in particolare il nostro calcolo raggiunge il valore Usb di 0,42 W/m2 K.

Per avere un’idea di come cambi la trasmittanza termica del cassonetto variando la posizione del serramento proviamo a spostare il serramento da “centro muro” a “filo esterno” in modo da massimizzare le zone del cassonetto esposte alle temperature calde (di fatto aumenta la superfice del cassonetto a contatto con i 20°C interni) ed eventuali passaggi di calore dall’interno verso l’esterno.

In questa configurazione il valore di trasmittanza del cassonetto peggiora passando da 0,42 W/m2 K a 0,53 W/m2 K restando comunque ampiamente al di sotto dell’1,0 W/m2 K e quindi ancora compatibile con la zona climatica F.

Volendo invece migliorare il valore di trasmittanza termica potremo avere la possibilità di installare una guarnizione a spazzolino che vada a contatto con l’avvolgibile.

In questo modo la cavità interna del cassonetto da “leggermente ventilata” diventa “non ventilata” non consentendo alle temperature fredde in qualche modo di “entrare” nel foro avvolgibile e abbassando estremamente il valore di trasmittanza termica del cassonetto.

Ora invece prendiamo in considerazione un cassonetto classico, tipicamente il cassonetto “classico” ha una porzione di muratura comunemente chiamata “veletta” che delimita lo strato esterno a contatto con le temperature fredde e presenta una porzione di cassonetto che sporge internamente a contatto con le temperature calde.

La Struttura principale di tali prodotti (legno, pvc, alluminio) è variabile, a seconda delle realtà produttive e a seconda che sia abbinata o meno all’utilizzo di un isolante interno (eps, xps, lana di roccia) e influenza pesantemente il valore delle trasmittanza termica del cassonetto.

Dai calcoli è molto chiaro come il materiale costituente la struttura principale del cassone incida sul valore Usb nonostante sia presente per i tre cassonetti lo stesso strato di 20 mm di isolante. Volendo evidenziare tale incidenza possiamo creare una tabella

È evidente che il cassonetto in legno e quello in PVC abbiano comportamenti “simili” mentre il cassonetto metallico se non presenta dei particolari accorgimenti quali tagli termici appositamente studiati hanno dei valori che vanno ben oltre i limiti di trasmittanza per qualsiasi zona climatica.
A questo punto per continuare il discorso prenderemo in considerazione un cassonetto in legno e variando alcuni parametri progettuali analizzeremo come si comporta il valore della trasmittanza termica

Variamo la posizione del serramento

Anche in questo caso notiamo come il valore Usb sia influenzato dal posizionamento del serramento e come, su un cassonetto non particolarmente isolato, la semplice posizione della finestra possa condizionare o meno la possibilità di installazione in zone climatiche particolarmente “fredde”: nel nostro esempio solo con il serramento montato a filo interno avremo la possibilità di montare il cassonetto in zona climatica F con valori Usb ≤ 1,0 W/m2 K.

Variamo lo spessore dell’isolante interno

A prescindere dal tipo di isolante utilizzato (EPS, XPS, LANA MINERALE) notiamo come il comportamento del valore Usb sia pesantemente influenzato dallo spessore dell’isolante.
La tipologia (non lo spessore) di isolante utilizzato non influenza in maniera considerevole il risultato ottenuto, la scelta sulla tipologia di isolante da utilizzare è bene che si faccia in base al prezzo e soprattutto alla sua reperibilità sul mercato (ancor più oggi dove assistiamo a una mancanza di materie prime).
Invece, lo spessore da utilizzare (che influenza pesantemente la prestazione) andrebbe valutato in base sì alla prestazione termica ma non tralasciando il funzionamento del rullo dell’avvolgibile.
Anche nel caso del cassonetto tradizionale il foro di uscita e quindi la tipologia di cavità che si crea all’interno del cassonetto, influenza fortemente la prestazione termica.

Anche qui si nota come, senza voler aumentare in maniera considerevole lo spessore dell’isolante con l’utilizzo di guarnizioni che riducano il foro di uscita dell’avvolgibile, si riesca a costruire un cassonetto compatibile con la zona climatica F.
In questo breve articolo ci si è voluti concentrare sugli aspetti produttivi progettuali del cassonetto ma rimane ancora tanto da dire su quello che invece sono le prestazioni evidenti in cantiere quando i cassonetti sono montati.
Per avere un visione ancora più ampia vi invito alla visione del webinar di 4 ore che è disponibile proprio sul tema del cassonetto on line e in vendita presso i nostri canali abituali

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Il silenzio è d’oro… anzi di legno, di alluminio, di pvc.

DAVIDE BARBATO

Responsabile Qualità Laboratorio
Tecnologico LegnoLegno

Per la realizzazione di un recente intervento formativo nella città di Torino, sono andato alla ricerca di “valutazioni acustiche” eseguite in Piemonte, al fine di poter presentare dati relativi al contesto nel quale l’attività formativa
si è tenuta.
Così, sul sito della città di Torino (Comune. Torino.it), ho trovato delle informazioni utilissime e preziose; la caratterizzazione acustica della città, suddivisa per:
• Circoscrizioni
• Livello di rumore diurno
• Livello di rumore notturno
• Rappresentazione grafica del valore medio, diurno e notturno

THANKS TO

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Considerando che l’obbiettivo dell’attività ricadeva proprio nella valorizzazione dei benefici acquisiti dal committente grazie all’acquisto di un serramento con soddisfacente valore di isolamento acustico, i dati trovati in rete sono stati un vero e proprio tesoro.

Dati di questo tipo permettono di confrontarsi con la committenza non esprimendo il valore della sola prestazione acustica, e quindi non “vendendo” una finestra da 39, 40 o 41 dB ma valorizzando:
• il maggior comfort
• la possibilità di riposare meglio
• la riduzione dei fastidiosi rumori cittadini

Il tutto legato al contesto di utilizzo del serramento ed al vantaggio che questo comporta nella vita dell’utilizzatore.

L’acustica è legata ad una “sensazione” immediatamente percepita che il cliente è in grado di valutare in tempi molto rapidi; se i benefici legati ad ulteriori caratteristiche del prodotto come trasmittanza termica, permeabilità all’aria e tenuta all’acqua, sono “meno percepibili nell’immediato”, per quanto riguarda l’acustica la “verifica a orecchio” della committenza è istantanea.

Pensando alla Regione Piemonte mi sono così chiesto: “Quanti serramenti saranno stati sostituiti negli ultimi anni prendendo in considerazione il requisito termico? E quanti considerando il requisito acustico?”.

I dati presentati da Enea a fine 2021 ci aiutano, parzialmente, nel trovare una risposta.

Come è possibile notare i dati sono aggiornati al 2019; con una semplice proiezione si può stimare che a fine 2021 possano essere vicino ai 220.000 interventi. Se mediamente un intervento è composto da 9 pezzi tra finestre, porte, bilici o alzanti, siamo vicini ai 2.000.000 di serramenti.

Se valutiamo che queste stime si riferiscono a dati iniziali contenuti nella presentazione dei risultati di ENEA con riferimento agli interventi oggetto di bonus, è praticamente certo che tutti i suddetti siano stati eseguiti avendo come riferimento dei valori di trasmittanza molto positivi.

Per l’acustica non è però possibile dire altrettanto dato che molto spesso, nel caso non sussista un obbligo diretto, il requisito viene “trascurato”.

La condizione che è probabile si presenti in questi edifici oggetto di sostituzione di serramenti è: serramenti nuovi, energeticamente performanti, per i quali il cliente magari è ancora in fase di fruizione dei benefici fiscali, senza particolare caratterizzazione acustica.

Ora, guardando le mappature presenti sul comune di Torino per l’evidenza dei livelli di rumore nelle varie circoscrizioni, è possibile pensare che, se in talune zone (quelle verdi per intenderci) la mancanza di un adeguato isolamento acustico potrebbe essere ritenuto poco rilevante, in altre zone (quelle rosse, viola, ecc) tale mancanza è una vera e propria criticità… che avrà, molto probabilmente, bisogno di essere risolta e il serramentista a suo favore ha conoscenza:

• dei riferimenti dei clienti che si sono affidati alla propria azienda per sostituire i serramenti;
• del prodotto installato con le relative prestazioni acustiche (perché lo ha montato!)
• della caratterizzazione acustica della zona di destinazione del fabbricato (che ha reperito in comune).

La domanda che ci dobbiamo porre a questo punto è: come migliorare il valore acustico dei serramenti “nuovi” senza doverli cambiare ancora (o senza sostituire il vetrocamera)?

La risposta è tutt’altro che scontata, soprattutto operando in un settore nel quale la professionalità e la “certezza” dei dati diventa sempre più importante, proviamo a partire da un ragionamento basato sul comportamento delle persone; possiamo dedurre che il momento nel quale l’abitante di una casa ha bisogno di maggior quiete è probabilmente la notte, quando il riposo può essere facilmente interrotto da rumori esterni, le finestre sono chiuse e se è presente una chiusura esterna (antone, persiana o avvolgibile), è probabile che sia a sua volta serrata.

Bene, ma quanto “silenzio in più” abbiamo in casa con anche la chiusura avvolgibile abbassata?

La principale difficoltà ad oggi è reperire valori acustici di chiusure oscuranti e relativo contributo ai serramenti, rilevati in ambito di studio e sperimentazioni.

Veniamo da anni nei quali ha assunto molta importanza, relativamente al requisito energetico, il contributo che la chiusura esterna può dare al serramento (quella che viene chiamata in ambito di compilazione della pratica ENEA la Resistenza Termica Addizionale); stessa rilevanza si avvia ad acquisire il contributo acustico delle chiusure esterne sul valore di isolamento del serramento.

Dati certi e valori misurati

Spesso risposte pressapochiste e poco chiare alle domande che possono pervenire dalla committenza, fungono da elemento in grado di sminuire la validità dell’intervento e la professionalità dell’operatore che risponde in modo vago e poco trasparente.
Primo elemento a cui è necessario cominciare a rispondere è

“Qual è il valore di isolamento acustico Rw di chiusure avvolgibili in diversi materiali”

Attraverso le verifiche di Laboratorio e la collaborazione con un produttore di avvolgibili è stato possibile rilevare il valore di isolamento acustico delle varie chiusure, ottenendo i seguenti dati:

Dagli spettri riportati è possibile trarre alcune importanti considerazioni.

Le notevoli differenze che si riscontrano a centro campione tra le diverse tipologie di avvolgibili sono attribuibili, oltre alla differente tenuta del materiale (e quindi alla massa superficiale), alla diversa efficienza di chiusura dei campioni tra le singole stecche che compongono il prodotto.

In più elevato potere fonoisolante tra i 1600 ed i 2000 Hz sottolinea una migliore sigillatura alle infiltrazioni attraverso fessure e giunti.

La maggiore massa superficiale dell’acciaio ha un’incidenza notevole alle basse frequenze fino ai 630 Hz. Da qui in poi la migliore capacità di chiusura degli avvolgibili in PVC fa sì che addirittura anche il PVC “standard” mostri una maggiore capacità di isolamento acustico tra i 1250 e i 2000 Hz, mentre addirittura il potere fonoisolante del PVC “pesante” a 1600 Hz supera quello dell’acciaio di oltre 4 dB.

Contributo acustico dell’avvolgibile

I valori dell’avvolgibile, se presi come “valori assoluti” sono molto meno performanti dei valori di isolamento dei serramenti, anche quando questi non hanno prestazioni di isolamento soddisfacenti.

Quanto ha senso però fare una valutazione del genere?

Il contributo acustico della chiusura avvolgibile deve essere misurato ed espresso proprio in termini di “contributo” ovvero, presa una finestra con un valore Rw noto, quanto questo migliora (se migliora) grazie alla chiusura esterna.

Pertanto, la riesecuzione della prova acustica sovrapponendo alla pressione sonora la finestra e la chiusura avvolgibile ha dato la possibilità di definire il valore di isolamento del sistema “Finestra + Avvolgibile”.

Partendo da una finestra di riferimento con isolamento acustico pari a RW = 41,5 dB, si sono ottenuti i seguenti risultati

È evidente il miglioramento per ogni prodotto, il cui valore Rw si alza fino ad arrivare a 45 dB per l’avvolgibile “più pesante”.

Lo studio delle caratteristiche tecniche del prodotto “SISTEMA AVVOLGIBILE” risulta ad oggi ancora un campo su cui è possibile lavorare ed approfondire le verifiche e le sperimentazioni al fine di raggiungere un maggiore e più approfondito livello di conoscenza delle caratteristiche del prodotto.

I valori rilevati, forniscono spunti interessanti e punti di riferimento.
È innegabile che il valore di isolamento acustico del Sistema Avvolgibile, indipendentemente dalla tipologia, non risulta essere in assoluto un valore elevato; ma è al contempo innegabile che la funzione prestazionale, ricercata dal cliente, non è (e non può essere) un elevato
isolamento acustico del solo schermo esterno.


È evidente invece di come lo schermo esterno debba essere un importante contributo al mantenimento e possibilmente al miglioramento delle caratteristiche prestazionali del serramento, che deve essere considerato come il reale elemento di riferimento per la tenuta ambientale e termo-acustica.

Considerando quanto descritto, è quindi possibile affermare che la finestra presa come riferimento (finestra spessore 68 con vetrocamera 44.1-12-8), aumenta notevolmente il proprio valore di isolamento acustico con la chiusura avvolgibile in posizione di chiusura, in particolare
per le frequenze superiori a 630 Hz.
Il valore della finestra infatti passa da 41,5 dB sino ad un valore di 45,1 dB in funzione delle diverse tipologie di avvolgibile ad essa accoppiata, ma i miglioramenti alle frequenze elevate raggiungono anche i 6-7 dB di miglioramento.

Si consideri, per trasparenza e correttezza, che tale verifica sperimentale non considera possibili influenze (di carattere migliorativo o peggiorativo) sul valore acustico legato alla presenza del cassonetto per avvolgibile che in quanto “piccolo elemento” prevede una misurazione ed una espressione del valore acustico differente

Dove ci eravamo lasciati…

Riagganciandoci a quanto scritto all’inizio, risulta quindi una reale soluzione fattibile quella di proporre al committente che non deve sostituire le finestre perché cambiate da poco, ma che ha necessità di aumentare il comfort acustico nella propria abitazione, chiusure oscuranti debitamente testate e verificate.

Si consideri, e non venga sottovalutato questo aspetto, che l’influenza positiva dello schermo esterno viene principalmente apprezzata alle alte frequenze, e cioè quelle infiltrazioni sonore che maggiormente disturbano la sensibilità dell’uomo.

Attenzione, tutto quanto descritto non vuol dire che ogni cliente abbia necessità di avere un isolamento acustico rilevante nella propria abitazione e bisogno di installare chiusure oscuranti in acciaio, che sono quelle che danno il maggior contributo acustico.

Il riferimento, per la proposta di una soluzione efficace al committente, è sempre ed indubbiamente legato alle specifiche necessità; ad esempio se il requisito energetico per un committente dovesse avere maggiore rilevanza è probabile che la chiusura oscurante in PVC e
fibra di vetro possa essere più adatta.

Attenzione quindi alla proposta ed alla valorizzazione del “beneficio” in linea con le necessità della committenza perché, anche per i serramenti e le chiusure oscuranti, è possibile costruire un prodotto “Taylor made”.

Si ringrazia Donelli Avvolgibili per l’utilizzo dei dati.

Prove in opera: un mondo in evoluzione

ANGELO POLENTA

Laboratorio Tecnologico LegnoLegno

Un altro inverno è alle spalle, e come è noto il periodo “freddo” è quello in cui i laboratori che eseguono test in opera sui serramenti concentrano le proprie attività, in quanto parte di tali test è basata su analisi termografiche eseguibili solo in condizioni di delta termico.

Di conseguenza, ogni fine inverno anche per Legnolegno diventa periodo di bilanci, di analisi e di valutazioni per capire in quale direzione si sta muovendo questo ramo del settore ancora relativamente “giovane”.

Il primo aspetto da sottolineare è sicuramente quello normativo: l’inverno appena passato è stato il primo in cui le prove si sono potute svolgere nel contesto di un quadro normativo finalmente completato.

THANKS TO

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Infatti, la pubblicazione della UNI 11673-4 (“Posa in opera di serramenti – Parte 4: Requisiti e criteri di verifica dell’esecuzione”) cambia profondamente lo scenario: i test non vengono più eseguiti sulla base di protocolli arbitrari, benché elaborati da enti autorevoli e riconosciuti dalle associazioni, ma sulla base di una specifica norma nazionale che ne regola ogni aspetto.

L’entrata in vigore della UNI 11673-4 cambia di fatto anche la sensibilità verso la materia da parte di tutti gli attori in campo, in primis i committenti.
Ricordiamo infatti che una delle ragioni che ha portato alla nascita della norma è sicuramente quella di fornire un adeguato riferimento tecnico in sede giudiziale in un contesto nazionale finora carente sotto questo aspetto.
Inoltre, la norma fornisce un indispensabile strumento per chi ambisce a valorizzare la posa in opera, a supporto delle operazioni di collaudo o per il raggiungimento di elevate performance di capitolato.


Crescono infatti i soggetti che si avvicinano ai test in cantiere per la prima volta, e non più solo per il conseguimento di prestigiosi marchi come il Posa Qualità, del quale il nostro Consorzio è laboratorio incaricato.

Ed allo stesso modo assistiamo ad una evoluzione del tipo di performance che i test in opera hanno lo scopo di verificare: non solo prestazioni energetiche, ma anche acustiche e di tenuta all’acqua.


Un altro fattore di enorme rilevanza è il constatare, da parte nostra, una sempre maggiore attenzione agli aspetti progettuali da parte del soggetto esecutore.

È un segnale estremamente positivo, e ci piace pensare che esso possa correlarsi al numero sempre crescente di posatori qualificati/certificati che Legnolegno ha contribuito a formare negli ultimi anni.
Soprattutto tanti nuovi “caposquadra” arricchiscono la nostra filiera di competenze fin qui non sempre adeguate, colmando il gap ogni qual volta la figura del progettista risulti assente o non sufficientemente propositiva nel processo di posa.

È innegabile che questo suoni come una conferma del fatto che l’aspetto progettuale, quello formativo e quello esecutivo sono tutte parti di un qualcosa che, solo quando tutti i fattori sono tenuti in considerazione, può portare a risultati tangibili.
È questo lo scopo per cui la UNI 11673 è stata concepita come ciclo suddiviso in quattro parti: progetto, competenze, soggetti formatori, esecuzione.

Non è superfluo ricordare che determinati obblighi relativi alla qualifica/certificazione del personale che esegue la posa per l’ambito delle detrazioni fiscali di natura “energetica” sono già in vigore nel nostro quadro legislativo (D.Lgs 48/2020), sebbene di fatto non ancora applicabile in quanto sprovvisto di un documento attuativo che però potrebbe essere pubblicato in qualsiasi momento.

Per essere in linea con qualcosa che cresce e si evolve, anche Legnolegno fa la sua parte, intensificando le attività formative e potenziando le competenze degli operatori. Dal mese di luglio 2021, altre due risorse dell’area tecnica hanno conseguito la certificazione di livello 2 secondo UNI EN ISO 9712, importante riconoscimento nell’ambito dei test termografici per personale addetto a prove non distruttive.


Infine, ci piace sottolineare che l’ambito dei test in opera si stia evolvendo anche dal punto di vista geografico: per il conseguimento del marchio Posa Qualità, ad esempio, sono state raggiunte regioni fino a poco fa non battute, anche nel profondo sud Italia, dove abbiamo riscontrato competenze ed entusiasmo nei confronti della materia, nonché volontà di crescere ulteriormente. Scopo della norma tecnica è anche quello di uniformare le abitudini costruttive in un paese come l’Italia, sicuramente variegato sotto questo aspetto, stabilendo di fatto un linguaggio comune.


Siamo certi che questo approccio, per adesso solo di alcuni più lungimiranti, potrà fare da traino anche per tanti altri.

Infine, il dato più importante di tutti: rispetto alle campagne degli inverni precedenti, registriamo una non trascurabile diminuzione delle non conformità, oltretutto ricavata sulla base di un numero di test più elevato. Ancora una volta ci permettiamo con cauto ottimismo di correlare questi risultati ad una evoluzione positiva nel suo complesso, anche alla luce di tutti gli aspetti fin qui discussi, che mettono in evidenza come ciascuno stia svolgendo positivamente la propria parte.
Quando una squadra è affiatata, ed ognuno opera correttamente, i risultati non possono che essere soddisfacenti soprattutto nel medio/lungo termine.

A questo punto, l’errore da non commettere è quello di sentirsi “arrivati”.

La strada da fare rimane tanta, e lo dimostrano i tanti errori progettuali ed esecutivi, talora anche grossolani, che ancora capita di vedere da Nord a Sud. Ancora oggi, circa una prova su quattro rileva delle non conformità, più o meno significative. Diventa più che mai necessario l’aspetto dell’aggiornamento nella formazione, anche in considerazione delle novità normative che riguardano i singoli materiali di posa (ad es. nastri, schiume) e che sono state introdotte nell’ultimo biennio. Nuovi prodotti e nuove tecnologie applicative sono il risultato di anni di ricerche e possono sicuramente aiutare nel conseguire risultati performanti, ma a patto di saperli individuare, conoscere ed utilizzare correttamente.

È ragionevole ipotizzare che i test in opera assumano un’importanza via via crescente, e tale “esame” prima o poi potrà riguardare qualsiasi operatore del settore, non solo realtà grandi e strutturate. Il Legislatore, gli Enti, le Associazioni e i Produttori continuano incessantemente a lavorare per fornirci tutto il supporto affinché possano essere nelle mani del serramentista gli strumenti necessari a tramutare questa esperienza in un successo.

E sarà, per molti, un salto di qualità.

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Gli ambiti applicativi del nuovo Decreto “Costi massimi agevolabili” del 14-02-22

Stefano Mora

Direttore Consorzio LegnoLegno

In materia di Detrazioni fiscali, il 2022 è stato certamente caratterizzato da una serie di novità legislative significative; abbiamo infatti assistito alla pubblicazione della Legge di bilancio 2022, del Decreto “Sostegni Ter” e delle successive correzioni ed infine del recente Decreto del 14 Febbraio “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici.”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 marzo.

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Quest’ultimo documento è sicuramente quello che ha ed avrà maggior impatto sulle scelte delle aziende (e dei loro clienti) relativamente alla gestione tecnico-commerciale delle offerte ai committenti.
In estrema sintesi, il Decreto introduce nuovi massimali di costo detraibile in pressoché tutti i Bonus che normalmente si impiegano nelle attività di riqualificazione energetica degli edifici,
ristrutturazione, sostituzione dei serramenti.

Vale la pena pertanto provare ad analizzarne sinteticamente gli aspetti essenziali.

Innanzitutto, per quanto riguarda l’ambito applicativo (art. 2), una delle principali novità è certamente costituita dal fatto che i limiti di costo si applicano non solo agli interventi soggetti a sconto in fattura o cessione del credito, ma anche alla più classica fruizione diretta della detrazione.

Inoltre, sempre in art. 2, viene specificato che le disposizioni del decreto si applicano agli interventi elencati all’art. 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020; in altri termini, sono considerati e comprese almeno le seguenti agevolazioni di riferimento per il settore “serramenti”:
a) recupero del patrimonio edilizio (Bonus Casa);
b) efficienza energetica (Superbonus ed Ecobonus).

Particolarmente importante è dunque definire il periodo di applicazione, ossia l’entrata in vigore del Decreto stesso. Il Decreto è stato pubblicato il 16 marzo, va da sé che entri in vigore il 16 Aprile. Diviene pertanto rilevante identificare in modo univoco la data di inizio lavori, poiché da quella si determinano gli obblighi previsti dal Decreto in questione:

In caso di interventi soggetti a titolo edilizio, la data del titolo documenta l’inizio lavori. Pertanto, i limiti di costo si applicheranno agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio è stata presentata successivamente al 15 Aprile;

In caso di interventi in edilizia libera, si tratta di definire la data di inizio lavori, con relativa assunzione di responsabilità da parte del Committente. Si rende pertanto indispensabile la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a firma del committente) nella quale sia dichiarato che l’intervento è soggetto a edilizia libera e che venga esplicitata
la data di inizio lavori. I limiti di costo del Decreto si applicheranno ovviamente agli interventi con data di inizio lavori successiva al 15 aprile.

Per quanto riguarda i valori economici, il Decreto li riporta in allegato A (fra gli altri):

Costi massimi specifici

Al di là delle valutazioni sui singoli costi, preme ricordare che i costi indicati sono “al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.”


Si consideri che, al momento, le interpretazioni degli Organi ufficiali interpellati sono sostanzialmente riassumibili come segue:

– Costi di posa in opera: si intendono unicamente i costi di manodopera

– Opere relative alla installazione: si intendono unicamente le opere provvisionali (ponteggi, ecc.)


Infine, sempre in art. 3 ma al comma 3, il Decreto chiarisce che gli oneri per le prestazioni professionali ed i costi di asseverazione relativi alla realizzazione degli interventi sono ammessi a detrazione.


Preme sottolineare che per “prestazioni professionali” l’Agenzia delle Entrate ha più volte specificato che si tratta dei costi e delle parcelle riconducibili ai Professionisti abilitati (Tecnici abilitati per le asseverazioni, CAF, commercialisti ecc. per i costi di visto di conformità).


L’allegato I, che tutti abbiamo imparato a conoscere in passato, viene di fatto pertanto abrogato e da qui in avanti dovremo lavorare considerando i massimali del nuovo Allegato A.


Si consideri che:

– I costi indicati in allegato A sono i massimi ammissibili a detrazione.
Nel caso si “sfori” quei massimali, il committente potrà certamente procedere con i lavori, ma porterà in detrazione solo fino al limite previsto dal massimale;

I costi indicati saranno oggetto di revisione annuale, fissata al 1 febbraio di ciascun anno, a partire dal 2023. Ovviamente, questo aspetto deve essere ben tenuto in considerazione in caso
di sottoscrizione di accordi o contratti con inizio lavori a partire dai primi mesi del 2023.

Il prezzo della fornitura tra bonus fiscali, pagamenti e liquidità: 10 clausole che non possono mancare e qualche errore da evitare.

AVV. SIMONE FRANZONI

Partner dello Studio Legale Associato Franzoni-Dittamo. Già professore a contratto del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Da oltre dieci anni opera nel settore del serramento, svolgendo la sua attività a tutela dei Consorziati. In collaborazione con il Consorzio LegnoLegno ha curato lo studio di clausole contrattuali specifiche per affrontare le problematiche in ambito bonus. Con il Consorzio ha attivato una convenzione per la redazione di contratti su misura delle singole imprese a tariffe convenzionate.

Nei precedenti articoli su questa rivista abbiamo esposto i requisiti minimi contrattuali, indicando le tutele che i serramentisti dovrebbero adottare non solo ove intendano operare attraverso i meccanismi dello sconto in fattura/cessione del credito, ma in generale in tutti i loro contratti.


Una particolare attenzione necessità però la regolamentazione di quello che rappresenta, ad un tempo, l’interesse esclusivo del fornitore e l’obbligazione principale del committente: il pagamento del prezzo.


Sennonché, nel redigere i propri contratti/proposte d’ordine le Aziende di settore incorrono spesso in carenze o in veri e propri errori, con conseguenze che rischiano di compromettere la liquidità.

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Di seguito verranno indicati dieci accorgimenti da prevedere espressamente.

In via preliminare, è scontato rilevare come nel contratto occorra

In caso contrario, laddove il committente non adempia al saldo, l’unica alternativa sarà quella di incardinare una causa volta non solo al recupero del credito, ma persino all’accertamento del quantum, che sarà rimesso essenzialmente a consulenti tecnici di parte e nominati d’ufficio.
Il che significa forti ritardi (anche anni) e ingenti spese legali per ottenere quanto dovuto, ma soprattutto esiti incerti proprio sulla corrispondenza tra quanto concordato, magari solo a parole, e il valore “di mercato” che emergerà in sede peritale.

La puntuale quantificazione dell’importo, tuttavia, non basta. È difatti onere dei serramentisti – i quali devono ora fare, letteralmente, “i conti” pure con i prezziari DEI – inserire

volte a sopperire l’aumento dei costi di materie prime o dei trasporti, assolutamente imprescindibili nel periodo attuale, nonché

che deve essere anch’esso indicato per iscritto (con ciò intendendosi anche la semplice e-mail) ed espressamente accettato, sempre per iscritto, dal committente. In mancanza, oltre al rischio di non poterne quantificare il costo se non attraverso l’intervento peritale in corso di causa, il pericolo è quello di non poterne nemmeno richiederne il pagamento: al committente basterà eccepire maliziosamente che non sono state concordate; sarà il serramentista a doverne darne prova. L’ottimale sarebbe pertanto prevedere contrattualmente, sin dall’inizio, pure un sistema di accettazione delle varianti (ad. es.: autorizzazione via semplice e-mail). Altro elemento saliente è rappresentato dai tempi di pagamento, ai quali è rimessa l’esigibilità dell’importo dovuto. In merito, la previsione del

(ad es. alla conferma d’ordine; al momento in cui la merce viene consegnata al magazzino del fornitore, etc.) è senz’altro un ottimo punto di partenza, seppur non sia sufficiente.

Non è raro che il serramentista operi in un cantiere complesso, con previsioni di penali anche cospicue per ogni giorno di ritardo. Ad ogni modo, la mancanza d’infissi opera quasi sempre un rallentamento del cantiere che comporta comunque un danno al committente nella misura in cui ne ritardi l’ingresso nell’abitazione. In tali casi, l’ultimazione dell’opera viene non di rado sollecitata dal committente, pur persistendo l’insoluto, dietro la minaccia di una richiesta risarcitoria.

In assenza di disciplina contrattuale, il rischio di essere citati per danni da ritardo in caso di sospensione della fornitura è, paradossalmente, reale.
Non devono mancare, dunque, clausole che prevedano, qualora il ritardo nel pagamento di una fattura superi un determinato numero di giorni

sino all’avvenuto incasso e

per analogo periodo.

Viceversa, si rivelano poco utili e, anzi, fuorvianti laddove diano “false sicurezze”, clausole che prevedano la riserva di proprietà dei serramenti per il fornitore in caso di mancato saldo. Si tratta di sistemi idonei per le vendite, ad esempio, di macchinari molto costosi e facilmente identificabili e recuperabili dal fornitore in caso di insoluto, ma di difficile applicazione in questo settore, tanto più se i serramenti sono stati fatti su misura o già installati. All’opposto, operare tramite un tassativo sistema di acconti che preveda un importo residuale a saldo (ad es.: 30%) con il diritto del fornitore di sospendere la consegna in caso di ritardo nel pagamento dei SAL, è senz’altro il modo migliore anche per testare la solidità dei propri clienti.

Il versamento di acconti è, di prassi, legato a un’altra previsione che, ove coerente con la tipologia della fornitura – ad es. in cantieri particolarmente complessi – sarà bene inserire, ovvero la

Peraltro, principio cardine della normativa è che il committente, prima di prendere in consegna l’opera, ha il diritto di verificarla. Finché l’opera non viene verificata e quindi accettata, il serramentista non potrà quindi pretendere il compenso. I SAL, subordinati al positivo esito del collaudo/accettazione, espletano proprio a questa funzione.


Una corretta pianificazione di SAL assume importanza primaria proprio laddove si operi attraverso i bonus fiscali. In questo caso i SAL non rappresentano soltanto uno strumento per ottenere liquidità, ma consentono di venire a conoscenza di problematiche relative alla fruibilità delle detrazioni. In primo luogo, difatti, ad ogni SAL il tecnico asseveratore è obbligato ad asseverare la conformità; in secondo luogo, la parte del credito oggetto di cessione è “sicura”, eccetto l’unico caso in cui non si superino le due classi, esclusiva ipotesi di decadenza dal beneficio. Ipotesi, tuttavia, inusuale se non altro perché il termotecnico avrà dovuto attestare le due classi sin dall’inizio.


Alla luce di quanto sopra, i SAL sono fondamentali sia giuridicamente che finanziariamente.


Si noti: è pur vero che sarà il direttore lavori a stabilire i SAL; il serramentista potrà però pretenderli, specie se “concede” al cliente il beneficio dello sconto in fattura.

Cosa accade, tuttavia, laddove il pagamento sia subordinato al positivo esito del collaudo/accettazione, ma questi vengano pretestuosamente ritardati?


Come di consueto, la soluzione dipenderà dal testo del contratto.
Si suggerisce, in merito, di inserire

decorso un dato numero di giorni dalla consegna.
Si tratta di una previsione fondamentale, pur nella sua semplicità. In presenza di tali pattuizioni, difatti, in caso di ingiustificato diniego – da parte del committente o del direttore dei lavori – all’emissione di documenti, verbali e certificati attinenti al collaudo, entro il periodo di tempo tassativamente indicato nel contratto (ad es: 10 giorni), le opere saranno da ritenersi automaticamente accettate.


Sotto altro profilo, nell’ipotesi in cui, in presenza di bonus fiscali, si scelga di operare attraverso il meccanismo dello sconto in fattura, il tema del pagamento è naturalmente superato (totalmente con il 110%; in parte con gli altri bonus), salvo quanto detto sopra per le varianti e, soprattutto, per le opere non oggetto di agevolazioni.
Tuttavia, subentra la ben nota complicazione di ottenere liquidità in attesa del saldo dell’importo oggetto di cessione.
Come si è visto nel ns contributo sul numero precedente di questa rivista: – in caso di ecobonus la soluzione sarà quella di prevedere il versamento.

Se è vero che il cliente, in questi casi, è tenuto a farsi carico solo di una parte del valore della fornitura (essendo il resto oggetto di sconto e cessione), dovrà però versarla subito o comunque prima dell’ultimazione della fornitura.
In regime di superbonus, viceversa, non dovendo il committente versare alcunché, è esclusa la possibilità di prevedere acconti, che come tali sono oggetto di fatturazione.
Una soluzione percorribile è allora quella di prevedere il versamento di un importo a titolo (non di acconto ma) di

in percentuale variabile. La stessa non sarà oggetto di fatturazione proprio perché, per sua natura, dovrà essere restituita una volta ricevuto il pagamento dal cessionario, sempre fatte salve varianti o ulteriori lavorazioni non coperte da cessione, a cui potrà essere poi eventualmente imputata tale somma. Attenzione però a un possibile effetto collaterale: in caso d’inadempimento da parte del fornitore (se, ad esempio, non inizi o completi il cantiere), questi dovrà restituire un importo pari al doppio della caparra ricevuta.


Le 10 clausole sopra citate vengono generalmente accettate da parte dei committenti, tanto da rappresentare uno standard di tutela irrinunciabile per i serramentisti, beninteso laddove formulate correttamente ed applicate con rigore. E’ peraltro evidente come predisporre contratti adeguati sia non solo il miglior deterrente per evitare insoluti e spese legali, ma anche per testare la solvibilità dei propri clienti.


Ci si è concentrati in questa sede soltanto sul prezzo e sul sistema di pagamento della fornitura. Si tratta di elementi centrali ma non esclusivi dei contratti, i quali ultimi, redatti in maniera completa e ritagliati misura per le esigenze e le specificità della singola impresa, dovrebbero rappresentare la condizione preliminare per l’avvio di qualsiasi cantiere.
Ciò, sulla base dell’assunto che, come sancisce l’art. 1372 del codice civile, il contratto ha forza di legge tra le parti.

IVA AGEVOLATA per i serramenti

Cosa si intende per beni di valore
significativo

D.M. 29.12.1999

• Per “beni significativi”, il cui valore può determinare l’applicabilità totale o parziale dell’aliquota Iva agevolata all’intera prestazione, si intendono i beni individuati dal D.M. 29.12.1999, ovvero:

– ascensori e montacarichi;

– infissi esterni ed interni;

– caldaie;

– video e citofoni;

– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;

– sanitari e rubinetterie dei bagni;

– impianti di sicurezza

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Assimilazione

I termini utilizzati per individuare i beni costituenti una parte significativa degli interventi di recupero devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico. Conseguentemente, sono classificabili come “beni significativi” anche quelli che hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente menzionati nell’elenco citato, ma che per specifiche caratteristiche e/o per esigenze di carattere commerciale assumono una diversa denominazione.


COME CALCOLARE IL VALORE DEL BENE SIGNIFICATIVO CON IVA AL 10%

Per i beni significativi, l’aliquota ridotta si applica soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Occorre quindi scorporare il valore dei beni significativi:
• una parte del valore è assoggettata a Iva agevolata al 10%
• la rimanente parte sconta l’Iva ordinaria al 22%
Come chiarito più volte dall’Agenzia delle Entrate (v. Risoluzione 25/E 2015 e altro), il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in
quanto confluisce in quello della manodopera. Il valore da assoggettare a Iva al 10% va individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione il valore dei beni significativi. La differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l’aliquota del 10%.
Il valore residuo del bene deve essere, invece, assoggettato all’aliquota ordinaria del 22%.
Ovviamente, se il valore di un bene non eccede la metà di quello della prestazione complessivamente considerata, è soggetto interamente all’aliquota IVA 10%

Rif.: circolare AE 15/E/2018

All’interno dell’installazione generalmente ricompresa nel mondo “infissi” ci sono i casi particolari riferiti a:
• scuri, persiane, tapparelle, veneziane;
• zanzariere;
• inferriate o grate di sicurezza.

A seconda delle singole fattispecie, abbiamo un diverso trattamento IVA.


BENI SIGNIFICATIVI: SCURI E PERSIANE

Scuri e persiane: ovvero analoghi sistemi di intercettazione della luce come le tapparelle o le veneziane.

1. l’Agenzia ritiene che le stesse debbano essere considerate come funzionalmente autonome rispetto agli infissi.
2. In considerazione di tale autonomia funzionale rispetto agli infissi esterni e/o interni dell’abitazione, gli scuri e le persiane, non sono attratte nel valore degli infissi (beni significativi), ma sono ricomprese nel valore della prestazione di servizio soggetta ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura del 10%.
3. In pratica, relativamente all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli infissi comprendenti scuri o persiane, l’IVA al 10% si applica su una base imponibile costituita dal corrispettivo pattuito per l’intervento di manutenzione, comprensivo del valore
(costo) di scuri o persiane; gli infissi, invece, devono essere interamente assoggettati ad IVA agevolata con aliquota del 10 per cento solo se il loro valore non supera la metà del valore dell’intera prestazione considerata nel suo complesso (ivi compreso, così come è stato
precisato, il valore che è stato attribuito agli scuri o alle persiane).
L’eventuale eccedenza di valore degli infissi resta, quindi, soggetto ad IVA con aliquota ordinaria.

BENI SIGNIFICATIVI: ZANZARIERE

Le medesime considerazioni che sono state sopra esposte con riferimento alle tapparelle valgono anche per quanto riguarda il trattamento fiscale degli interventi di manutenzione aventi ad oggetto l’installazione di zanzariere.


1.Al contrario degli infissi, le zanzariere sono installate al fine di proteggere gli ambienti interni contro le zanzare e altri insetti; in virtù di questa “autonomia funzionale” rispetto agli infissi, quindi, si ritiene che il valore delle zanzariere non assuma rilievo ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota IVA del 10%

BENI SIGNIFICATIVI: INFERRIATE O GRATE DI SICUREZZA

Le grate di sicurezza, invece sino installate al fine di prevenire atti illeciti ed intrusioni da parte di terzi.


1. Le grate, in virtù della loro autonoma rilevanza sotto il profilo funzionale, costituiscono esse stesse dei beni diversi e indipendenti dagli infissi esterni e/o interni dell’abitazione.
2. In ragione di ciò, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10% all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli infissi e delle grate di sicurezza, il valore delle grate non assume autonoma rilevanza e non deve confluire nel valore degli infissi (beni significativi), bensì nel valore complessivo della prestazione soggetta all’aliquota del 10%.

ESEMPIO PRATICO DI IVA AL 10% PER BENI SIGNIFICATIVI

Ipotizziamo di trovarci nel caso di un intervento di manutenzione (straordinaria o ordinaria) su un immobile destinato ad uso abitativo privato. L’impresa installatrice deve fornire e posare in opera alcuni infissi. Il corrispettivo pattuito per la fornitura con posa in opera degli infissi è pari a € 10.000 + Iva derivante da:
• fornitura infissi: € 7.000,00
• posa in opera, materie prime e semilavorate: € 3.000,00


Gli infissi costituiscono beni di valore significativo, come espressamente previsto dal dm 29 dicembre ’99.
In conseguenza di ciò, parte del valore degli infissi sarà assoggettato al 10% e parte al 22%. Manodopera e materie prime e semilavorate scontano comunque l’Iva al 10%

Per stabilire il valore degli infissi da assoggettare a Iva al 10%, occorre sottrarre dall’imponibile totale (corrispettivo totale) il valore degli infissi stessi:
• valore infissi IVA 10% = valore totale – valore infissi =
€ 10.000,00 – € 7.000,00 = € 3.000,00

La rimanente parte sconterà l’Iva al 22%:
• valore infissi IVA 22% = valore infissi – valore infissi IVA 10% =
€ 7.000,00 – € 3.000,00 = € 4.000,00

ESEMPIO DI FATTURA INFISSI IVA AL 10%

Di seguito proponiamo un esempio che chiarisce come applicare correttamente l’Iva al 10% e al 22% sui beni significativi.


Nel caso in cui…

IMMOBILI A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA PRIVATA

La categoria dei beni significativi assume rilevanza, solo nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, a condizione che i suddetti beni siano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione.

I beni forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente dei lavori sono soggetti ad Iva con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria.

Conseguenza diretta

CALCOLO DELL’IMPORTO SOGGETTO AD IVA 10%

Modalità
• Qualora nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria siano impiegati i beni costituenti una parte significativa del valore della prestazione, il bene significativo fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente all’aliquota nella misura del 10% se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione.
• Se, invece, il valore del bene significativo supera tale limite, l’aliquota nella misura del 10% si applica al bene solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi.
• Sul valore residuo del bene significativo trova applicazione l’aliquota nella misura ordinaria.

Base imponibile al 10%
Tutto ciò che non è bene significativo:

manodopera;

materie prime;

beni non significativi.

Valore del bene significativo pari all’importo di cui al punto precedente.
È necessario confrontare il valore dei beni significativi con quello dei lavori effettuati. Una parte del valore del bene (pari al valore di tutto quanto non è bene significativo) sarà assoggettata ad Iva 10%; la restante parte sarà assoggettata ad Iva ordinaria.

Base imponibile al 22%
• Valore del bene significativo che eccede il valore di tutto ciò che non è bene significativo.

Indicazioni in fattura
• Obbligo di indicare il valore dei beni significativi, anche se lo stesso è inferiore alla metà dell’intervento

BENI NON SIGNIFICATIVI

• Per tutti i beni diversi da quelli elencati nel D.M. 29.12.1999 vale il principio generale in base al quale il valore relativo confluisce in quello della prestazione di servizi soggetto ad Iva con aliquota nella misura del 10%.


Parti staccate di beni significativi scuri e persiane

PROBLEMA

• Per quanto riguarda le parti staccate dei beni significativi (scuri e persiane), fornite unitamente a questi ultimi nell’ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di recupero agevolato (intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria), si pone il problema di verificare se le stesse assumano rilevanza autonoma e, quindi, al pari degli altri beni diversi da quelli “significativi”, se siano soggette al medesimo trattamento fiscale previsto per la prestazione di servizi o se, diversamente, vadano considerate quali componenti
essenziali del bene significativo e, dunque, ne seguano le sorti per quanto concerne la determinazione dell’aliquota applicabile.

SOLUZIONE NORMATIVA

In base alla autonomia funzionale

• In base alla norma di interpretazione autentica prevista dall’art. 1, c. 19 della legge di Bilancio 2018, la verifica in merito alla rilevanza delle parti staccate (scuri e persiane) rispetto al bene significativo, ai fini della corretta determinazione della base imponibile sulla quale applicare l’Iva con aliquota nella misura del 10%, si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti (scuri e persiane) rispetto al manufatto principale (bene significativo).

Con autonomia funzionale
Le parti staccate dei beni significativi (ossia, il valore di scuri e persiane), solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al manufatto principale (bene significativo) non sono comprese nel valore del bene significativo, ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota nella misura del 10%.
Senza autonomia funzionale
Diversamente, se la parte staccata (scuro o persiana) concorre alla
normale funzionalità dei beni significativi ed è, dunque, priva di una
propria autonomia funzionale, la stessa deve essere considerata parte
integrante dei medesimi beni.
In quest’ultimo caso, il valore della parte staccata deve confluire, ai fini
della determinazione del limite cui applicare l’aliquota Iva del 10%, nel
valore dei beni significativi.

INSTALLAZIONE

• Qualora l’intervento di manutenzione agevolato abbia ad oggetto l’installazione/sostituzione della sola componente staccata (scuri o persiane) di un bene significativo (già installato precedentemente), ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, non è necessario alcun
apprezzamento in merito all’autonomia funzionale di detta componente rispetto al bene significativo.
• In tal caso, infatti, l’intervento non ha ad oggetto l’installazione del bene significativo, bensì la sostituzione/installazione di una sua parte staccata.
Conseguentemente, ai fini dell’applicazione dell’aliquota nella misura del 10%, il valore della parte staccata è attratto nel valore complessivo della prestazione di servizi.


Valore dei beni significativi

MATERIE PRIME E MANO D’OPERA

• La norma di interpretazione autentica, introdotta dall’art. 1, c. 19 della legge di Bilancio 2018, chiarisce che il valore dei beni significativi deve tener conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.

BENE SIGNIFICATIVO PRODOTTO DALLO STESSO PRESTATORE
Se il bene significativo fornito nell’ambito dell’intervento agevolato è prodotto dal prestatore stesso, ai fini dell’individuazione dell’aliquota Iva applicabile, il valore del bene è costituito dal relativo costo di produzione, comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione del medesimo bene (il costo di produzione non può, in particolare, essere inferiore al costo delle materie prime utilizzate ed al costo della manodopera impiegata).

BENE SIGNIFICATIVO ACQUISTATO
Nel caso in cui il fornitore non produca il bene significativo, bensì acquisti lo stesso da terzi, il valore del bene, ai fini dell’individuazione dell’aliquota Iva applicabile, non può essere inferiore al suo valore di acquisto.

Esempi di fatturazione

Per saperne di più partecipa al nostro webinar di formazione: LA CORRETTA IMPUTAZIONE DELL’IVA, BONUS E DETRAZIONI FISCALI – EVENTO ONLINE 15 FEBBRAIO 

Marchio Posa Qualità e Green nell’arena della Formazione a YED

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Un ricco calendario di appuntamenti quello presentato a YED (5/7 maggio), anche LegnoLegno è stato ospitato per presentare due progetti:

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IL MARCHIO POSA QUALITÀ:
il percorso facilitato di Colfert per l’ottenimento del Marchio Posa Qualità che si pone l’obiettivo di semplificare i principali passaggi (quali la predisposizione e l’effettuazione della prova in opera) e concretizzare i vantaggi acquisiti dalle aziende che aderiscono, ed i benefici per la committenza che ne usufruisce:


IL SERRAMENTO GREEN
protagonista del mercato, un progetto che affronterà le nuove sfide e opportunità per il settore quali l’ottenimento della Dichiarazione ambientale di prodotto EPD e/o PEF partendo dal metodo LCA che permette di soddisfare le richieste dei CAM (criteri minimi ambientali) e di comunicare il valore ambientale dei prodotti.


È stata l’occasione di scambio con Mirco Zanato Presidente CDA e Amministratore Delegato Colfert e Nicola Facchinato Resp. Formazione tecnica presso Colfert per comprendere la posizione e le scelte che hanno spinto l’azienda a sostenere questi progetti che oltre a YED sono stati presentati ai clienti a giugno 2022 presso la sede Colfert.

Mirco Zanato

Mirco Zanato

Nicola Facchinato

Nicola Facchinato

D. Perché il Marchio Posa Qualità è uno strumento importante e di valore per il serramentista?
R. Perché è uno strumento di valore volto a guidare il serramentista dalla progettazione alla posa del serramento, poiché a tutti gli effetti coinvolge l’intera filiera, da chi deve acquistare e progettare (profilo, accessori, vetri, materiali)
passando per chi vende i serramenti fino ad arrivare, non di certo ultimo per importanza, a chi li posa, figura garante finale delle prestazioni promesse al committente.

D. Perché a Yed è stato deciso di presentare il progetto Marchio Posa Qualità?
R. L’investimento è stato fatto per qualificare i prodotti a marchio Colfert (sigillanti-schiume pellicole etc..), e garantire al serramentista/installatore:
• La conformità dei nodi di posa alla norma UNI 11673- 1
• La conformità dei materiali di posa alla norma UNI11673-1
• Garanzia al cliente finale che quanto posato equivale esattamente a quanto acquistato

D. Come darete concretezza al Progetto per i vostri clienti?
R. Al progetto viene data evidenza in ogni corso/esame di certificazione delle competenze, nelle fiere ed invitando i clienti a partecipare ad incontri mirati alla promozione del marchio.

D. Qual è la vostra visione del futuro del comparto serramento?
R. Oggi il comparto del serramento è viziato dai numerosi bonus che ne hanno condizionato positivamente le vendite, questo carico importante di ordinativi è spesso di difficile gestione sia per la crescita vertiginosa, sia per la mancanza di materie prime, insomma stiamo vivendo in una bolla che potrebbe “saltare” in breve periodo, quindi vanno riviste le strategie, preparandosi a gestire una decrescita che potrebbe mettere in difficoltà numerose aziende.
Sicuramente qualificare le persone e l’azienda appoggiandosi a marchi come POSA QUALITÀ potrebbe aiutare a distinguersi nel mercato. Colfert insieme al Consorzio Nazionale Legnolegno affronterà le nuove sfide e opportunità per il settore.

D. Perché Colfert ha deciso di investire sulla sostenibilità?
R. COLFERT da anni si è impegnata in progetti sulla sostenibilità ambientale e crede fermamente che gli obiettivi di ogni azienda debbano perseguire il profitto nel totale rispetto delle risorse ambientali in modo da lasciare un mondo migliore alle future generazioni

D. Perché secondo lei progetto Serramento Green è uno strumento importante e di valore per il serramentista?
R. La sostenibilità ambientale non può essere una semplice etichetta di cui fregiarci correndo il rischio di inciampare e rovinare la nostra reputazione. L’effetto Green washing è devastante per la reputazione di un’azienda e quindi il progetto Serramento Green è un supporto valido per intraprendere un percorso con dei professionisti che siano d’aiuto per ottenere dei risultati concreti e spendibili nel mercato.

D. In che modo Colfert darà evidenza e sostegno al progetto?
R. A nostro avviso questi argomenti non sono semplici e richiedono sinergie che si possono creare solamente facendo rete d’impresa. COLFERT in questo è sempre stata a fianco di tutti i serramentisti e lo sarà a maggior ragione per un
argomento sentito come questo.

D. Quale ritenete sia la strada da percorrere per il serramento in merito alle tendenze green?
R. Il mondo del serramento oggi è indietro rispetto a quanto sta già accadendo in altri mondi industriali. Noi facciamo parte del gruppo sostenibilità di Assindustria Veneto centro da 5 anni e abbiamo avuto l’occasione di incontrare molte aziende che hanno già ottenuto risultati importanti. Percorrere la strada della sostenibilità ambientale è fondamentale. Noi non dovremmo sostenere il nostro pianeta, ma cominciare a ritornare quanto ci siamo presi, quindi è necessario rimboccarci le maniche ripensare al nostro modo di fare business.


Come già detto: noi ci siamo e ci crediamo.

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