Voucher Doppia Transizione 2026: verifica subito il bando della tua Camera di Commercio
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Voucher Doppia Transizione 2026

verifica subito il bando della tua Camera di Commercio

È aperta la stagione dei Voucher Doppia Transizione 2026.

In alcune Camere di Commercio italiane le imprese possono ottenere un contributo per attivare processi di sostenibilità di prodotto.

L’analisi LCA rientra tra le spese finanziabili nei bandi territoriali che hanno previsto questa tipologia di intervento. In alcuni casi anche FSC e PEFC, rientrano nelle spese ammissibili.

La finestra di tempo per presentare la domanda cambia da CCIAA a CCIAA ed è molto breve.

Di seguito la scadenza e quali spese sono ammesse.

Camera di CommercioSpese ammissibiliFinestra temporale per invio domanda
Avellino/BeneventoLCA14 settembre – 30 settembre
BolognaLCA10 settembre – 17 settembre
CaltanisettaLCA20 luglio – 31 agosto
CasertaLCA8 luglio – 9 settembre
Catania/Ragusa/SiracusaLCA15 luglio – 31 ottobre
Catanzaro/Crotone/Vibo ValentiaLCA8 settembre – 30 settembre
Chieti/PescaraLCA, FSC/PEFC8 settembre – 30 ottobre
Ferrara/RavennaLCA21 luglio – 25 settembre
FoggiaLCA15 settembre – 15 ottobre
Frosinone/LatinaLCA25 settembre – 10 novembre
Gran Sasso (Aquila/Teramo)LCA10 settembre – 30 settembre
ModenaLCA7 settembre – 18 settembre
SalernoLCA5 ottobre – 5 novembre
TrapaniLCA15 luglio – 15 settembre
Venezia/RovigoLCA27 luglio – 7 settembre
VeronaLCA15 settembre – 22 settembre
MoliseLCA14 settembre – 16 ottobre
MarcheLCA, FSC/PEFC30 settembre – 7 ottobre
Toscana nord-ovest (Lucca/Pisa/Massa Carrara)LCA, FSC/PEFC7 settembre – 30 settembre
Maremma e Tirreno (Grosseto/Livorno)LCA8 luglio – 10 novembre
UmbriaLCA9 settembre – 14 settembre

Non trovi bandi attivi nella tua provincia o regione? Contattaci: la situazione può cambiare e potrebbero esserci nuove opportunità o alternative da valutare.

Consorzio LegnoLegno, offre il proprio supporto per acquisire  FSC®  e/o PEFC, LCA e per sostenere una filiera ecosostenibile dalla foresta al prodotto finito.

Siamo a disposizione per illustrarti il processo, assisterti nel percorso e sfruttare questa opportunità!

A questo link puoi vedere le aziende che hanno già acquisito FSC®  e/o PEFC e LCA.

PER INFORMAZIONI Compila il FORM a fondo pagina oppure scrivi a elena.barbieri@legnolegno.it

Entrato in vigore il nuovo Decreto Requisiti Minimi: cosa cambia per i serramenti

È entrato in vigore il 3 giugno 2026 il D.M. 5 dicembre 2025, n. 283, “Decreto Requisiti Minimi” (aggiornamento del D.M. 26 giugno 2015), che indica le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e i requisiti minimi degli edifici in materia di efficienza energetica.

Il Decreto Requisiti Minimi, entrato in vigore nel 2026, come già il decreto del 2015, disciplina le prestazioni energetiche degli edifici e degli interventi relativi a: nuove costruzioni, demolizione e ricostruzione, ampliamento, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche.

Si applica agli interventi sugli edifici, sia in regime invernale sia estivo, e costituisce il riferimento per la definizione dei limiti di trasmittanza termica (Uw o UD), del fattore solare totale gₜₒₜ (di chiusure oscuranti e schermature solari), della trasmittanza dei cassonetti Usb, nonché dell’obbligo di permeabilità all’aria dei serramenti esterni che insieme alle chiusure oscuranti sono assoggettati alla marcatura CE, rispettivamente secondo le norme EN 14351-1 ed EN 13659.

LIMITI PREVISTI PER LA TRASMITTANZA TERMICA DEI SERRAMENTI ESTERNI UW o UD

I limiti di Uw e Ud per finestre e porte pedonali esterne sono sostanzialmente rimasti invariati, ad eccezione della zona climatica F, per la quale il limite è variato da 1,0 a 1,1 W/m²K. I valori si riferiscono ai limiti di trasmittanza calcolati con esclusione del ponte termico Ψ tra il telaio fisso del serramento e il vano murario lungo i quattro lati.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, viene confermata la possibilità di utilizzo dei campioni di riferimento e delle regole di estensione dei risultati previste dalla UNI EN 14351-1+A2:2016 (es. finestra di dimensioni 1,23 × 1,48 m, misurate sul lato esterno del telaio fisso).

Il decreto, prevede che, in caso di riqualificazione energetica dell’involucro edilizio o di installazione di chiusure tecniche trasparenti, apribili o assimilabili, che delimitano il volume climatizzato verso l’esterno o verso ambienti non dotati di impianto di climatizzazione, sia obbligatoria l’installazione di valvole termostatiche o di un altro sistema di termoregolazione limitatamente alle unità immobiliari dotate di impianto termico non a servizio della singola unità

REQUISITI RELATIVI AI PONTI TERMICI Ψ

La principale novità del nuovo Decreto consiste nell’introduzione di requisiti specifici relativi ai ponti termici (Ψ), dei quali occorre tenere conto negli interventi edilizi che rientrano nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello. A tal proposito, il decreto stabilisce:

“L’intervento interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il rispetto dei limiti sulla trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici.”

Di conseguenza, nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello, il progettista dovrà valutare le prestazioni energetiche considerando anche il contributo dei ponti termici.

Nota

Se l’edificio in cui viene effettuata una ristrutturazione importante di secondo livello è assoggettato ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), entrati in vigore il 3 febbraio 2026, il requisito relativo ai ponti termici potrebbe rientrare nel più generale requisito di conformità alla UNI 11673-1, che comprende anche la verifica della prestazione termica, inclusa la valutazione del ponte termico.

È opportuno ricordare che il requisito termico rappresenta solo uno degli otto requisiti prestazionali previsti dalla UNI 11673-1:2017. Per progettare in conformità alla norma è infatti necessario soddisfare anche gli altri requisiti, quali permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, prestazioni acustiche e gli ulteriori requisiti previsti dalla norma.

Ritornando ai ponti termici, il decreto definisce i valori di trasmittanza termica lineare da assegnare a quattro tipologie di nodo tra serramento e vano murario: davanzale, spalle murarie, soglia su balcone e architrave del serramento.

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Laboratorio serramento e posa in opera

Il nuovo hub tecnico a SAIE Serramenti 2026

Dal 7 al 10 ottobre 2026, SAIE Serramenti ospiterà il nuovo Laboratorio Serramento e Posa in Opera, un’area tematica sviluppata in collaborazione tra SAIE e Consorzio LegnoLegno.
Un luogo di incontro e confronto dedicato ai temi che stanno ridefinendo il mercato del serramento:
sostenibilità, qualità della posa, prestazioni dell’involucro edilizio e conformità normativa.

Cosa troverai

Nel corso della manifestazione, il Laboratorio offrirà contenuti specialistici, dimostrazioni tecniche e casi applicativi sui principali argomenti di interesse per la filiera:

  • Decreto CAM e sostenibilità dei serramenti
  • Marchio Posa Qualità
  • Progettazione del giunto di installazione
  • Prestazioni energetiche e termoacustiche
  • Materiali e tecnologie per la posa evoluta

Un’occasione concreta per incontrare il mercato.

Il Laboratorio nasce per favorire il dialogo tra aziende, progettisti, serramentisti, posatori, direttori lavori e tecnici specializzati, creando un contesto altamente qualificato dove confrontarsi sui temi che stanno guidando l’evoluzione del settore.
Per le aziende rappresenta un’opportunità unica per sviluppare nuove relazioni professionali, entrare in contatto con interlocutori qualificati e presentare le proprie soluzioni all’interno di un contesto tecnico autorevole.
Le aziende partecipanti a SAIE Serramenti potranno inoltre contribuire ai contenuti dell’Arena attraverso speech tecnici, presentazioni applicative e dimostrazioni dedicate a prodotti, sistemi e soluzioni innovative.

Scopri tutte le informazioni sul Laboratorio Serramento e Posa in Opera
https://www.saiebologna.it/area-posa-serramenti/

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Decreto CAM Edilizia 2025: novità per i serramenti e sintesi dei più rilevanti requisiti

L'Impatto per le aziende del settore

In data 3 dicembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto CAM Edilizia 2025: “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi” che aggiorna i requisiti anche per il settore serramento, nonché per i relativi materiali, componenti ed accessori.

Il decreto entrerà in vigore 60 gg dopo la data di pubblicazione, il 2 febbraio 2026, abrogando i CAM precedenti e le loro modifiche.

La revisione ha aggiornato i requisiti anche per il settore dei serramenti, inclusi i materiali, i componenti e gli accessori correlati.

Il comparto dovrà adeguarsi ai nuovi requisiti ambientali obbligatori previsti per gli appalti e per le forniture destinate alle pubbliche amministrazioni. Le imprese saranno tenute a verificare la conformità dei propri prodotti alle certificazioni richieste, avvalendosi anche di enti terzi accreditati.

In particolare, segnaliamo l’introduzione di specifici requisiti (obbligatori e premianti) relativi alla conformità del progetto esecutivo di installazione dei serramenti ed alla sua esecuzione operativa, documentabile attraverso il marchio Progettazione Posa Qualità e il marchio Posa Qualità.


Nel seguito trovare una sintesi esemplificativa dei più rilevanti requisiti richiesti dal Decreto per le varie categorie di prodotto:

>> Serramenti esterni e oscuranti

>> Schermature solari

>> Porte

>> Pannelli e derivati a base legno

>> Monoblocchi e cassonetti

Le imprese che vogliono operare negli interventi della PA dovranno documentare il soddisfacimento degli specifici requisiti richiesti.

Serramenti esterni e oscuranti

Il nuovo Decreto CAM 2025 individua specifici requisiti per serramenti esterni e oscuranti, tra i quali:

  • Per i prodotti in legno, provenienza della materia prima e certificazione della catena di custodia FSC/PEFC
  • Per i profili dei prodotti in PVC e alluminio, percentuale di materia riciclata
  • Emissioni VOC di prodotti vernicianti, sigillanti e adesivi
  • Per i prodotti vernicianti, assenza di sostanze pericolose per l’ambiente acquatico
  • Progettazione dei sistemi di posa in conformità a UNI 11673-1, a marchio Progettazione Posa Qualità
  • Esecuzione dell’installazione in conformità a UNI 11673-1, a marchio Posa Qualità
  • Qualificazione/certificazione delle competenze dei posatori
  • Eventuale presenza di contenuto di riciclato in materiali, componenti, accessori

Per ciascun requisito il Decreto specifica puntualmente le modalità per documentarne il soddisfacimento.

Schermature solari

Il nuovo Decreto CAM 2025 individua requisiti applicabili anche alle schermature solari (in ragione della loro composizione), tra i quali:

  • Fattore di trasmissione solare (gtot)
  • Emissioni VOC di prodotti vernicianti, sigillanti e adesivi
  • Per i prodotti vernicianti, assenza di sostanze pericolose per l’ambiente acquatico
  • Eventuale presenza di contenuto di riciclato in materiali, componenti, accessori

Per ciascun requisito il Decreto specifica puntualmente le modalità per documentarne il soddisfacimento.

Porte

Il nuovo Decreto CAM 2025 individua possibili requisiti per le porte, tra i quali:

  • Per i prodotti in legno, provenienza della materia prima e certificazione della catena di custodia FSC/PEFC
  • Emissioni VOC di prodotti vernicianti, sigillanti e adesivi
  • Per i prodotti vernicianti, assenza di sostanze pericolose per l’ambiente acquatico
  • Qualificazione/certificazione delle competenze dei posatori
  • Eventuale presenza di contenuto di riciclato in materiali, componenti, accessori

Per ciascun requisito il Decreto specifica puntualmente le modalità per documentarne il soddisfacimento.

Pannelli e derivati a base legno

Il nuovo Decreto CAM 2025 individua requisiti applicabili a pannelli e prodotti derivati del legno, tra i quali (se applicabili):

  • Provenienza della materia prima e certificazione della catena di custodia FSC/PEFC
  • Emissioni VOC di prodotti vernicianti, sigillanti e adesivi
  • Per i prodotti vernicianti, assenza di sostanze pericolose per l’ambiente acquatico
  • Eventuale presenza di contenuto di riciclato

Per ciascun requisito il Decreto specifica puntualmente le modalità per documentarne il soddisfacimento.

Monoblocchi e cassonetti

Il nuovo Decreto CAM 2025 individua requisiti applicabili anche a monoblocchi e cassonetti copriavvolgibili, tra i quali:

  • Per i prodotti aventi elementi legno, provenienza della materia prima legno e certificazione della catena di custodia FSC/PEFC
  • Emissioni VOC di prodotti vernicianti, sigillanti e adesivi
  • Per i prodotti vernicianti, assenza di sostanze pericolose per l’ambiente acquatico
  • Eventuale presenza di contenuto di riciclato in materiali, componenti, accessori

Per ciascun requisito il Decreto specifica puntualmente le modalità per documentarne il soddisfacimento.

Per avere maggiori informazioni, siamo disponibili ad una video call oppure a una telefonata.

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Apertura portale telematico ENEA 2026

Gentili Soci e Clienti,

vi comunichiamo che è nuovamente attivo il Portale ENEA 2026 per l’inserimento di tutte le pratiche relative agli interventi di Ecobonus e Bonus Casa, per i lavori iniziati a partire dal 04/02/2026.

Rispetto alla versione precedente, vi confermiamo che non vi sono novità sostanziali per quanto riguarda la sostituzione di serramenti e chiusure oscuranti.

Nota importante sulla scadenza: ENEA ha specificato che il termine di 90 giorni per l’invio dei dati relativi ai lavori avviati dal 4 febbraio 2026 partirà ufficialmente dalla data di apertura del portale, ovvero dal 25 giugno 2026.

Il supporto di LegnoLegno

Come sempre, LegnoLegno è al fianco dei serramentisti per il supporto nella compilazione delle pratiche ENEA e per la Verifica dei Costi per ECOBONUS e BONUS CASA.

Segnaliamo che l’attività di supporto, dotata di debite coperture assicurative, è anche quella di verificare i documenti trasmessi, assicurandone la congruità ai requisiti di legge.

Cogliamo l’occasione per inoltrarvi tutti i contratti on-line da compilare per attivare l’erogazione dei servizi: sono disponibili in questa pagina web  o direttamente dai seguenti link:
Contratto inserimento Pratica Enea:  https://bit.ly/contr_praticheEnea
Contratto inserimento Pratica Enea + Verifica Costi:  https://bit.ly/contr_pratENEA_Verifica
Contratto Verifica Costi (Congruità): https://bit.ly/contr_Verifica

PER INFORMAZIONI

Alessia Filanci – 0522/733042 alessia.filanci@legnolegno.it

40 dB: SOFTWARE per il calcolo del potere fonoisolante minimo del serramento in funzione del valore complessivo di facciata

40dB è un software, intuitivo e di facile utilizzo, pensato per serramentisti e rivenditori di serramento

– Stima il valore minimo di isolamento acustico necessario per il serramento, partendo dall’obiettivo di isolamento complessivo della facciata
– Calcola il valore di isolamento acustico complessivo della facciata (D₂m,nT,w), integrando i dati di tutti i componenti (serramenti, muro, cassonetti, giunti, ecc.) per una verifica puntuale e conforme alle normative UNI EN ISO 10140 e DPCM 05/12/97
– Valuta preventivamente soluzioni progettuali efficaci e mirate, riducendo rischi e incertezze

Se vuoi vedere la dimostrazione pratica di utilizzo, saperne di più sulle richieste di mercato e sul quadro normativo

CLICCA QUI

Le informazioni che fanno la differenza nell’installazione

La Norma UNI 11979, guida essenziale per serramentisti e produttori di controtelai e monoblocchi.

La norma italiana UNI 11979, ratificata a Maggio 2025, definisce le metodologie e i criteri per la caratterizzazione di controtelai e controtelai monoblocco utilizzati per l’installazione di finestre, porte esterne e interne pedonali, chiusure oscuranti e schermature solari.

Questa norma è cruciale non solo per chi fabbrica questi componenti, ma anche per il serramentista che li acquista e li installa, in quanto stabilisce, tra i tantissimi contenuti, anche le informazioni e istruzioni essenziali (dettagliate nell’Appendice F) da fornire ed acquisire in merito all’installazione dei prodotti.

La cooperazione e lo scambio di informazioni tra produttore e installatore sono, dunque, fondamentali.

THANKS TO

L’Importanza cruciale di un’informazione chiara e di un controllo rigoroso.

Perché tanta attenzione all’installazione?

Per il serramentista, è di fondamentale importanza ricevere, comprendere e seguire scrupolosamente le istruzioni fornite dal fabbricante dei controtelai e controtelai monoblocco.

Il mancato rispetto di tali indicazioni, o l’assenza di un adeguato controllo sul processo di posa, può comportare evidenti difformità rispetto a quanto atteso dal committente. Ciò può compromettere seriamente non solo le prestazioni dichiarate del prodotto, ma anche la sua durabilità nel tempo e la sicurezza d’uso. La norma UNI 11979 sottolinea la necessità di mantenere in opera le prestazioni del prodotto, un obiettivo che dipende intrinsecamente dalla qualità dell’installazione.

Lampante esempio di quanto descritto è proprio la verifica delle prestazioni dei controtelai e monoblocchi che prevede le “misurazioni” delle prestazioni comprensive dei giunti di installazione;

  1. Per monoblocchi e controtelai di libera installazione è oggetto di misura, oltre al prodotto, anche il giunto di posa primario (tra muratura e controtelaio/monoblocco);
  2. Per monoblocchi e controtelai proprietari è oggetto di misura, oltre al prodotto, sia il giunto di posa primario che secondario (quindi tra muratura e controtelaio/mono-blocco e tra controtelaio/monoblocco e serramento.

Le esperienze di Laboratorio stanno fornendo dati pioneristici ed innovativi; ad esempio, se la posa del controtelaio/monoblocco viene eseguita senza le dovute accortezze e con utilizzo di materiali non selezionati corretta­mente, la verifica acustica è influenzata in modo devastante dal giunto di installazione con il conseguente crollo della prestazione. (v. Fig. 1 e Fig. 2)

Cercando, a grandi linee di dare una indica­zione del valore tra i due prodotti si consideri che un aumento di 10 dB si isolamento cor­risponde a una riduzione di intensità sonora di 10 volte.

Nel caso evidenziato, una differenza di 7 dB (41 dB – 34 dB) significa che il prodotto da 41 dB è circa 5 volte più efficace nel ridurre l’in­tensità del suono che lo attraversa rispetto al prodotto da 34 dB, con un impatto sul comfort acustico molto significativo. Il tutto non legato alla variazione del prodotto ma esclusivamente all’incidenza del giunto di posa.

Per questo motivo, l’intero processo di forni­tura e posa in opera richiede una definizione chiara dei ruoli e delle responsabilità, come stabilito dalla norma UNI 10818. La progetta­zione dell’installazione deve seguire requisiti e criteri di verifica specifici stabiliti dalla UNI 11673-1, mentre l’esecuzione della posa in opera è soggetta a criteri di verifica dettagliati dalla UNI 11673-4.

Un elemento chiave per garantire un’instal­lazione a regola d’arte è la qualificazione/certificazione degli operatori che possono essere verificate e documentate secondo i requisiti di conoscenza, abilità e compe­tenza definiti dalla norma UNI 11673-2.

Questo approccio sistematico assicura che il contributo prestazionale dei contro­telai e controtelai monoblocco sia piena­mente realizzato nel contesto dell’edificio.

Appendice F: Informazioni essenziali per il produttore e richieste fondamen­tali per il serramentista

L’Appendice F della UNI 11979 è una sezione normativa che dettaglia le informazioni cruciali che devono essere scambiate per una posa in opera efficace e conforme.

Si divide in 3 parti che di seguito sono det­tagliatamente descritte su ciò che ciò che il fabbricante DEVE fornire e il serramentista DEVE Conoscere.

Il punto F.1 stabilisce le informazioni mi­nime che il fabbricante di controtelai o controtelai monoblocco deve fornire in relazione ai fissaggi nel caso il serramento sia fissato alla traversa superiore del con­trotelaio/monoblocco.

Per il serramentista, è essenziale acquisire e comprendere a fondo questi dettagli per garantire la stabilità e la sicurezza dell’installazione. Le informazioni includono:

  • Interasse, posizione e natura dei fissaggi.
  • Tipologia dell’elemento di fissaggio impiegato.
  • Dettagli dei punti che richiedono un fissaggio particolarmente rigido.
  • Presenza/necessità di elementi di rin-forzo e relativi dimensionamenti/posizionamenti.
  • Prospetto di staffatura della traversa superiore (se significativo).
  • Limiti d’impiego dei controtelai / contro-telai monoblocco.
  • Altri dettagli rilevanti direttamente collegati al controtelaio e/o controtelaio monoblocco che influenzano la sua resistenza al carico del vento e, se significativo, ai tentativi di effrazione.
  • Dettagli della condizione di sicurezza e/o delle condizioni che soddisfano i requisiti della classe di resistenza dichiarata (se significativo).
  • Ogni ulteriore informazione che consenta di riprodurre le condizioni di installazione realizzate in sede di prova e di ottemperare alle normative cogenti previste in ambito nazionale.

Il punto F.2 riguarda Le istruzioni minime e informazioni generali di installazione che chi fabbrica il controtelaio/monoblocco deve rendere disponibili, e che quindi il serramentista deve acquisire e se necessario richiedere. Queste indicazioni sono fondamentali per guidare il processo di posa in opera e il serramentista ha la responsabilità di seguirle accuratamente.

  • Dettagli degli spazi da mantenere tra i giunti di installazione.

Inoltre, in caso di presenza di guide accessorie (come quelle per avvolgibili, zanzariere, frangisole, ecc.), il fabbricante deve fornire informazioni aggiuntive che il serramentista deve consultare e applicare:

  • Tipo di fissaggio e distanza massima tra i punti di fissaggio nella guida.
  • Tipo e punti di fissaggio del dispositivo antisollevamento, se presente.
  • Indicazioni sull’eventuale presenza di sistemi o dispositivi (quali ad esempio sistemi di VMC) onde evitare interferenze con i sistemi di fissaggio del serramento.
  • Tolleranze dei controtelai e controtelai monoblocco rilevate ad installazione in opera effettuata, escluse finiture e rasature, considerando i limiti ammessi di seguito.

Il punto F.3 è una importante novità; definisce le informazioni minime che il fabbricante del controtelaio o controtelaio monoblocco deve acquisire prima dell’installazione.

In questo caso il serramentista gioca un ruolo attivo, fornendo i dati necessari per assicurare che il prodotto sia adeguato al contesto specifico dell’edificio e che l’installazione possa avvenire senza problemi, operando in piena coerenza con le indicazioni del produttore.

  • Stratigrafia della parete e tipologia dei materiali costituenti nella quale il controtelaio e/o controtelaio monoblocco è collocato.
  • Posizionamento del serramento rispetto alla larghezza dell’intradosso.
  • Tipologia e sezione del serramento installato, comprensiva del sistema di apertura e delle relative dimensioni.
  • Tipologia degli eventuali prodotti complementari previsti (avvolgibile, frangisole, oscurante, ecc.) e tipologia e posizionamento degli eventuali fissaggi rilevanti.
  • Principali prestazioni del prodotto da installare (classe di resistenza al carico di vento, isolamento acustico, permeabilità all’aria, ecc.).
  • Profondità minima di penetrazione dell’elemento accessorio (telo dell’avvolgibile, zanzariera, frangisole, ecc.) nella guida.
  • Posizione, numero e configurazione dei punti di ancoraggio di cardini e telai delle chiusure oscuranti.
  • Necessità di eventuali elementi di rinforzo/fissaggio.

Tutte le informazioni e istruzioni della presente appendice F sono fornite considerando le di-verse tipologie di apertura dei serramenti e le caratteristiche dei materiali impiegati.

Per il serramentista, richiedere e fornire attivamente queste informazioni è un passo indispensabile per assicurare la conformità, la performance e la soddisfazione del cliente finale.

In conclusione, la norma UNI 11979, come ogni standard appena introdotto, rappresenta un fondamentale punto di partenza per l’intero settore. Essa definisce un quadro chiaro per la caratterizzazione e l’installazione di controtelai e monoblocchi, promuovendo un sistema di autoregolamentazione che mira a migliorare continuamente lo “stato dell’arte”.

Per il produttore, fornire istruzioni dettaglia-te e acquisire le informazioni necessarie dal cantiere è un atto di responsabilità.

Per il serramentista, invece, richiedere, comprendere e seguire scrupolosamente tali indicazioni, unitamente a un controllo rigoroso, è un elemento di maggiore tutela per tutti gli attori coinvolti.

L’adozione coerente di queste pratiche garantisce non solo il mantenimento delle prestazioni dichiarate dei prodotti e la loro durabilità, ma anche la sicurezza d’uso e la piena soddisfazione del cliente finale, riducendo significativamente il rischio di difformità e problematiche future.

DAVIDE BARBATO
Responsabile Qualità Laboratorio Tecnologico LegnoLegno ⮕ davide.barbato@legnolegno.it

SPECIALE MONOBLOCCHI

Con la pubblicazione della UNI 11979:2025 – “Controtelai e controtelai monoblocco per serramenti – Caratteristiche prestazionali e requisiti” – si compie un passo importante per dare identità, regole e trasparenza ad un elemento che nonostante sia di fondamentale importanza nell’installazione del serramento e, nonostante sia oggi ampiamente adoperato in ambito costruttivo, fino a questo momento ha vissuto in un limbo normativo
La norma UNI 11979, così come tutte le norme UNI (e le equi­valenti EN e ISO), è un documento di natura volontaria che però, finalmente, propone regole chiare e condivise.
Ma quali sono? E cosa cambia per te?

In questi articoli di approfondimento illustriamo la norma e perché è così importante per il settore.

leggi qui ⮕ UNI 11979: Una svolta per controtelai e monoblocchi
leggi qui ⮕ Il monoblocco di “libera installazione”
leggi qui ⮕ Il monoblocco “proprietario”

Per informazioni ⮕compila il FORM

I contratti di subappalto: guida pratica tra pubblico e privato

I serramentisti non di rado operano come subappaltatori nell’ambito di appalti pubblici e privati.

Solo attraverso una contrattualistica accurata e consapevole è possibile minimizzare i rischi e massimizzare le opportunità offerte dal mercato di settore.

Molte sono le insidie: nella prima parte dell’articolo vedremo le caratteristiche del rapporto di subappalto pubblico e privato; nella seconda passeremo in rassegna le clausole da introdurre e quelle assolutamente da evitare.

THANKS TO

Perché è importante prestare attenzione al contratto?

Il contratto ha forza di legge tra le parti. Questo significa che, una volta concluso, vincola i contraenti come se fosse una legge. Ciò implica che le parti sono obbligate a rispettare gli impegni presi e che il contratto non può essere modificato o sciolto unilateralmente, ma solo di comune accordo (mutuo consenso) o per le cause previste dalla legge.

1. IL SUBAPPALTO, COS’È?

Il subappalto è un contratto derivato dall’originario contratto di appalto, con il quale l’appaltatore affida ad un’altra azienda l’esecuzione dell’opera o del servizio, a lui direttamente ordinata dal committente.

Nel contratto di subappalto i soggetti sono soltanto l’appaltatore e il subappaltatore (ad esempio: l’impresa edile e il serramentista), non già il committente.

Ne deriva che:

  • per un verso, le responsabilità del serramentista potranno essere fatte valere dal solo appaltatore e non direttamente dal committente; per altro verso, gli obblighi di pagamento saranno in capo al solo appaltatore, e non al committente;
  • il committente rimane terzo ed estraneo ai rapporti tra appaltatore originario e subappaltatore;
  • tuttavia, il contratto di subappalto può esistere validamente solo in presenza del consenso espresso dal committente per l’esecuzione parziale o totale dei lavori al subappaltatore.

…la definizione del Codice dei contratti pubblici

Il Codice dei contratti pubblici (o nuovo Codice degli appalti) definisce il subappalto come “il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore”. Questa definizione ne evidenzia gli elementi caratterizzanti: i) l’affidamento di parte delle prestazioni; ii) l’organizzazione autonoma dei mezzi e iii) l’assunzione del rischio da parte del subappaltatore.

…l’assenza di disciplina nel codice civile

A differenza dell’appalto, disciplinato dagli articoli 1655 e seguenti del codice civile, il subappalto non trova una regolamentazione organica nel diritto civile. Il codice civile si limita a precisare, all’art. 1656, il principio fondamentale che “l’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente”.

Questa lacuna normativa ha importanti conseguenze pratiche: mentre negli appalti pubblici il subappalto è dettagliatamente disciplinato dal codice degli appalti, nei rapporti privati si applica la disciplina generale dell’appalto contenuta nel codice civile, integrata dalle pattuizioni contrattuali specifiche.

I legami con il contratto principale

Il subappalto ha una duplice natura. Da un lato, come si è visto, costituisce un contratto autonomo tra appaltatore e subappaltatore, con propria disciplina contrattuale, che ben può differire dal contratto di appalto principale. Dall’altro, è pur sempre un contratto “derivato” dal contratto principale di appalto, e come tale dipende da questo, nel senso che la invalidità o la risoluzione dell’appalto si ripercuote sul subappalto: se il contratto di appalto principale è invalido o si risolve, cessa necessariamente anche il subappalto.

I tre soggetti dell’appalto e i loro rapporti

Un aspetto cruciale riguarda i rapporti tra i tre soggetti coinvolti: committente, appaltatore e subappaltatore.

Il principio generale – escluse le eccezioni che si vedranno subito infra per gli appalti pubblici – è che il committente rimane estraneo al rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore: il committente non acquisisce diritti, né assume obblighi direttamente verso il subappaltatore. Questo principio ha conseguenze pratiche rilevanti: il subappaltatore non può pretendere il pagamento direttamente dal committente, salvo specifiche previsioni contrattuali o normative (come nel caso delle piccole imprese subappaltatrici in ambito pubblico, che come si vedrà possono richiedere, ricorrendone i presupposti, il pagamento direttamente alla stazione appaltante). Il consenso del committente al subappalto vale esclusivamente a rendere legittimo il ricorso al subappalto, ma non instaura alcun rapporto obbligatorio diretto tra committente e subappaltatore.

Nel caso in cui l’appaltatore non adempia al pagamento?

Come abbiamo visto, il subappaltatore non può agire direttamente nei confronti del committente, sia esso un privato o una stazione appaltante.
Anche laddove l’appaltatore principale sia insolvente, non tutto è necessariamente perduto: il subappaltatore potrà infatti, ricorrendone le condizioni, pignorare il credito che l’appaltatore ha nei confronti del committente, ossia imporre al committente di essere pagato al posto dell’appaltatore (si tratta del “famoso” pignoramento presso terzi).
Per raggiungere questo risultato occorrono però due condizioni:
a) la prima, ovvia, che il committente non abbia ancora saldato l’appaltatore;
b) la seconda, non scontata, che il subappaltatore riesca ad ottenere in tempo utile dal tribunale un titolo che confermi l’esistenza del proprio credito.
A tal fine, i tempi possono essere di vari mesi o più. E’ pur vedo nel subappalto in ambito pubblico i lunghi tempi di pagamento delle stazioni appaltanti giocano a favore, ma il buon esito dell’azione dipenderà dal comportamento del subappaltatore. Il bravo serramentista avrà, in via preliminare, sottoscritto un contratto tutelante; a seguire, agito senza perdere un giorno e con la massima intransigenza.
Queste attitudini del serramentista sono quelle che fanno la differenza.

Il contratto di subappalto, deve essere uguale al contratto principale?

Il contratto di subappalto mantiene la propria autonomia rispetto al contratto principale, consentendo alle par ti di disciplinare liberamente il rapporto. In altre parole, l’applicazione delle clausole dell’appalto al subappalto non è automatica, bensì rimessa alla volontà, o meglio all’autonomia contrattuale, delle parti.

Tuttavia, questa autonomia non è assoluta: occorre pur sempre rispettare la legge.

Segnatamente, v’è da distinguere a seconda che si tratti di appalto pubblico o privato.

Le differenze tra ambito Pubblico e Privato

Negli appalti pubblici, il subappalto è soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) che prevede specifici obblighi di autorizzazione, comunicazione, verifica dei requisiti e, in alcuni casi, pagamento diretto al subappaltatore.

In dettaglio, nei subappalti in ambito pubblico:

  1. l’appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto (art. 119, comma 6)
  2. la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto, per le prestazioni eseguite, nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa (meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro); b) se l’appaltatore non paga il dovuto; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente (art. 119, comma 11
  3. L’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi dei lavoratori dipendenti del subappaltatore (art. 119, comma 6), come previsto anche negli appalti privati

Negli appalti privati, invece, si applica la disciplina generale del codice civile, con maggiore libertà contrattuale ma anche minori tutele procedurali. Questa differenza ha implicazioni significative nella redazione dei contratti e nella gestione dei rapporti, come vedremo nella seconda parte di questa guida.

RICORDATI!

In sintesi:
1. il contratto di subappalto dev’essere stipulato per iscritto e contenere l’esplicita approvazione del committente alla delega dei lavori;
2. il contratto di subappalto ben può essere di contenuto differente rispetto a quello principale; tuttavia, in quanto contratto accessorio e derivato il subappalto segue le sorti del contratto principale e non può aggravare i costi a carico del committente;
3. il subappaltatore assume, nei confronti dell’appaltatore, le stesse responsabilità che l’appaltatore ha verso il committente;
4. tra committente e subappaltatore, nonostante l’autorizzazione, non si crea alcun rapporto giuridico;
5. non vi è alcuna responsabilità diretta del subappaltatore nei confronti del committente;
6. stante l’autonomia dei rapporti, l’appaltante principale non può effettuare direttamente al subappaltatore la denuncia di vizi o difetti dell’opera;
7. l’appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima che il committente gli abbia denunciato l’esistenza di vizi o difformità, poiché il committente potrebbe comunque accettare l’opera o non denunciare mai i vizi occulti o ancora farne denuncia tardiva;
8. l’appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato l’esistenza dei predetti vizi o difformità.

1 Il MIT, richiamando un precedente parere ANAC, nel giugno 2025 si è espresso sul pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante affermando che non devono necessariamente sussistere tutti e tre i requisiti contemporaneamente.

2. LA REDAZIONE DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO

La corretta redazione del contratto di subappalto è fondamentale per prevenire controversie e tutelare gli interessi del serramentista/subap­paltatore. La struttura e il contenuto del contratto sono estremamente tecnici e devono essere calibrati in base al contesto (pubblico o privato) e alle specificità dell’attività di serramentista.

Di seguito, viene fornita una prima check list delle clausole che devono necessariamente essere inserite nel contratto e che bisogna preten­dere siano disciplinate con chiarezza, o che viceversa bisogna stare attenti ad evitare.

a) Le clausole essenziali

QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO

Il contratto, oltre ad identificare le parti, deve qualificare espressamente il rapporto come subappalto. È opportuno specificare il riferimento al contratto principale di appalto, indicando committente, oggetto e valore dell’appalto base. Questa precisazione è importante sia per definire il quadro normativo applicabile, sia soprattutto per i limiti dell’attività subappaltata.

OGGETTO DEL SUBAPPALTO

La descrizione dell’opera e della prestazione deve essere precisa e det­tagliata, specificando esattamente quali prestazioni sono affidate al subappaltatore.

Per i serramentisti, è essenziale distinguere tra fornitura e posa in opera, indicando tipologie di serramenti, materiali, caratteristiche tecniche e prestazioni energetiche richieste.

CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL’OPERA

Il prezzo è l’obbligazione principale dell’appaltante e deve essere de­terminato in maniera chiara e per iscritto: è la parte del contratto che merita maggiore attenzione.

  1. La determinazione del corrispettivo può avvenire “a corpo” o “a misura”. Nel primo caso, il prezzo è fisso e invariabile; nel secondo, è commisurato alle quantità effettivamente eseguite. Le due quali­ficazioni nel medesimo contratto sono incompatibili.
  2. Le modalità di pagamento devono essere ben definite, spe­cificando tempi, condizioni e documentazione richiesta. Ne­gli appalti pubblici, è importante considerare le disposizio­ni sul pagamento diretto previste dal codice degli appalti. In tutti i contratti, sarà fondamentale prevedere il versamento di ac­conti, condizione addirittura irrinunciabile in presenza di SAL intermedi (ad es.: 30% all’ordine / 40% al momento in cui i serramenti sono pronti o a disposizione dal serramentista / 30% saldo alla consegna).
  3. Un buon consiglio è quello di inserire nel contratto clausole di revisione del prezzo (ad es.: per aumento costi materie prime; ore aggiuntive per istallazione etc.), così da prevenire ogni discussione.

E IN CASO DI VARIANTI?

Attenzione: accanto al prezzo originariamente stabilito nel contratto di subappalto, sarà doveroso vi sia l’accordo, sempre per iscritto, su ogni successiva modifica di prezzo dovuta alle varianti. A tal fine basterà anche un semplice scambio di mail tra appaltante principale/subappaltatore. Si noti: non basta limitarsi ad inviare una mail ma si deve pretenderne l’accettazione da parte dell’appaltante.

SOSPENSIONE IN CASO DI RITARDO NEI PAGAMENTI

Una previsione che non deve mai mancare è quella di poter sospen­dere l’esecuzione o la consegna delle opere in caso di mancato o ritardato pagamento degli acconti, nonché di risolvere il contratto con diritto al risarcimento del danno. Ciò, avendo sempre cura di specificare che non si incorrerà in penali in caso di ritardo.

TEMPI DI ESECUZIONE

I termini di esecuzione devono essere coordinati con quelli del contratto principale. È opportuno prevedere clausole che tengano conto di eventuali ritardi non imputabili al subappaltatore, come la mancata consegna di documentazione tecnica o autorizzazioni da parte dell’appaltatore (ciò, anche in caso di varianti richieste dal committente/appaltatore che spostino in avanti il completamento dell’opera). Occorre prestare attenzione, viceversa, a penali in caso di ritardo.

GARANZIA E RESPONSABILITÀ

Il contratto deve disciplinare la responsabilità per vizi e difformità dell’opera, tenuto conto che la giurisprudenza ha chiarito che l’appal­tatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell’opera a lui contestati dal committente e che, prima della formale denuncia di quest’ultimo, non può agire in regresso nei confronti del subappaltatore (art. 1670 del codice civile).

È quindi essenziale prevedere che la responsabilità del subap­paltatore sia condizionata alla tempestiva denuncia da parte dell’appaltatore, da effettuarsi tassativamente entro sessanta giorni dal ricevimento della contestazione del committente.

ESONERO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

È importante specificare che la responsabilità del subappaltatore è limitata ai vizi effettivamente denunciati dal committente all’appaltatore.

Particolare attenzione deve essere posta alle clausole che limitano o escludono la responsabilità del subappaltatore, tenuto conto che tali clausole non possono riguardare dolo o colpa grave.

CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

È opportuno prevedere clausole risolutive espresse per i casi di ina­dempimento grave, specificando chiaramente quali comportamenti costituiscono causa di risoluzione, come la mancata consegna da parte dell’appaltatore principale, alla data prevista per l’inizio dei lavori, del titolo edilizio, del progetto, del programma esecutivo e del piano di sicurezza.

b) Le clausole da evitare

CLAUSOLE DI RESPONSABILITÀ ILLIMITATA

Sono da evitare clausole che rendano il subappaltatore responsabile per qualsiasi vizio o difformità, indipendentemente dalla denuncia del committente. Come chiarito anche dalla giurisprudenza, i vizi e i difetti di cui l’appaltatore è tenuto a rispondere verso il committente e che può riversare sul subappaltatore, salvo diversa previsione contrattuale (attenzione: purtroppo non infrequente nella prassi) sono individuati e circoscritti dalla denuncia formulata dal committente principale.

CLAUSOLE DI PAGAMENTO SUBORDINATO

Estremamente rischiose, sebbene purtroppo anch’esse molto diffuse, sono le clausole che subordinano il pagamento del subappaltatore all’in­tegrale pagamento da parte del committente all’appaltatore. Tali clausole, vessatorie, oltre a creare situazioni di dipendenza economica complicano moltissimo il recupero dei propri crediti, con un aumento di tempi e di spese legali che spesso non viene considerato a dovere.

CLAUSOLE DI MODIFICA UNILATERALE

Devono essere evitate clausole che consentono all’appaltatore di modi­ficare unilateralmente l’oggetto o le condizioni del subappalto. Eventuali variazioni devono essere concordate tra le parti e, negli appalti pubblici, rispettare apposite procedure.

Specificità per l’ambito Pubblico

Negli appalti pubblici, il contratto di subappalto deve rispettare specifici requisiti normativi. Il codice degli appalti prevede che “il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica pun­tualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici”.

È quindi obbligatorio inserire clausole di revisione prezzi coerenti con quelle del contratto principale e prevedere l’applicazione del medesimo contratto collettivo di lavoro dell’appaltatore principale. Inoltre, deve essere specificato che “l’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso”.

Avv. SIMONE FRANZONI
Studio Legale Associato Franzoni Dittamo
Ph.D in Diritto Costituzionale già Professore a contratto di Diritto delle Comunicazioni – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Per informazioni, analisi contratti e preventivi, redazione contratti standard “su misura”, consulenza legale:
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Trend di mercato, innovazione e aggiornamenti normativi

Trend di mercato, innovazione e aggiornamenti normativi

Un ricco calendario di appuntamenti quello che sarà presentato a YED il 16 17 18 aprile.

LegnoLegno sarà parte attiva nell’Arena della Formazione: lo spazio dedicato ad aggiornamento e confronto tra professionisti del settore serramento.

Presenterà interventi dedicati a trend di mercato, innovazione e aggiornamenti normativi.

Venerdì 17 aprile

h. 11:00 – STEFANO MORA

Nuovo Decreto CAM Edilizia: impatto su serramenti, installazione e Marchio Posa Qualità

➜ Per saperne di più

h. 14:00 – DAVIDE BARBATO

Migliorare l’isolamento acustico del prodotto e dei sistemi di installazione: modalità e strumenti

➜ Per saperne di più

Sabato 18 aprile

h. 11:00 – ALESSIA FILANCI – NICOLA FACCHINATO

Le novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2026 e la compilazione delle pratiche ENEA per i bonus attraverso il Service COLFERT

➜ Per saperne di più

Salva in agenda la data: ti aspettiamo alla fiera di Vicenza

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Il Silenzio del Segno

La nuova direzione di Entraconcept

Viviamo immersi nel rumore.

Ogni immagine, ogni messaggio, ogni spazio sembra gridare per attirare attenzione.

Nel mondo della progettazione, questo eccesso si traduce in showroom saturi, comunicazioni sovrapposte e linguaggi ormai uniformati. Entraconcept ha deciso di fare il contrario: togliere.

Il nuovo approccio si chiama “Il Silenzio del Segno”, ed è una presa di posizione culturale prima che estetica.

Significa restituire al progetto il diritto di respirare, ridando valore a ciò che davvero comunica: la materia, la luce, il tempo.

“Il silenzio non è assenza.

È spazio consapevole, è presenza.

È il momento in cui le cose si lasciano comprendere da sole.”

Nel futuro showroom, il silenzio diventa il vero protagonista:

La materia parla attraverso la texture, non attraverso il colore.

La luce non illumina, ma rivela.

Lo spazio non mostra, ma ascolta.

Questo approccio si traduce in ambienti dove ogni elemento ha un senso preciso: nessun eccesso, nessuna sovrapposizione, nessun slogan. Solo proporzione, ritmo, respiro.

Lo showroom, così reinterpretato, non è più una vetrina, ma un’esperienza di ascolto reciproco tra brand e visitatore.

Un luogo dove la qualità non ha bisogno di essere spiegata: si percepisce.

“Il Silenzio del Segno” rappresenta per Entraconcept una svolta netta rispetto al conformismo progettuale e comunicativo che domina il mercato.

Una scelta controcorrente, che parla di autenticità, misura e verità.

Perché il futuro del design, forse, non farà più rumore — ma saprà farsi ricordare.

Immagini: DimensioneCasa di Paolo Ferrara (NA)

Il prossimo 13 febbraio, LegnoLegno con la collaborazione dell’Arch Marchesi, organiz­zerà un webinar di un pomeriggio dal titolo “Lo showroom che vende”.

L’incontro sarà un viaggio nel cuore dello showroom: dalla progettazione alla selezione dei prodotti, fino alle strategie di valorizzazione attraverso visual e marketing.

Perché oggi aprire uno showroom non basta. Serve costruire uno spazio che vende, non solo che emoziona.

Giorgio Marchesi porta una visione chiara, diretta, pro­vocatoria: lo showroom non è un progetto architettonico, ma uno strumento di business.

Unisce vent’anni di esperienza tra progettazione, marke­ting, design del prodotto e retail strategy. Parla con chi produce, espone, vende. E li fa dialogare.

Mostrerà come si parte dal prodotto per costruire un’e­sperienza efficace, dove il cliente tocca, comprende, de­sidera… e compra.

Marchesi presenterà cosa serve davvero al rivenditore per vendere e quali strumenti le Case Madri devono fornire per rendere lo showroom un vero asset commerciale. Saranno presentati case history di successo, esempi concreti di showroom che sono diventati potenti leve di business.

ARCH. GIORGIO MARCHESI
Architetto, grafico e interior designer specializzato in showroom di infissi

Il prossimo 13 febbraio, LegnoLegno con la collaborazione dell’Arch Marchesi, organiz­zerà un webinar di un pomeriggio dal titolo “Lo showroom che vende”.
L’incontro sarà un viaggio nel cuore dello showroom: dalla progettazione alla selezione dei prodotti, fino alle strategie di valorizzazione attraverso visual e marketing.
Perché oggi aprire uno showroom non basta. Serve costruire uno spazio che vende, non solo che emoziona.
Giorgio Marchesi porta una visione chiara, diretta, pro­vocatoria: lo showroom non è un progetto architettonico, ma uno strumento di business.
Unisce vent’anni di esperienza tra progettazione, marke­ting, design del prodotto e retail strategy. Parla con chi produce, espone, vende. E li fa dialogare.
Mostrerà come si parte dal prodotto per costruire un’e­sperienza efficace, dove il cliente tocca, comprende, de­sidera… e compra.
Marchesi presenterà cosa serve davvero al rivenditore per vendere e quali strumenti le Case Madri devono fornire per rendere lo showroom un vero asset commerciale. Saranno presentati case history di successo, esempi concreti di showroom che sono diventati potenti leve di business.

Potete trovare maggiori informazioni sul webinar su

www.legnolegno.it nell’area “Calendario corsi ed eventi”

oppure potete scrivere a stefania.luppi@legnolegno.it


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