
Alessia Filanci
Dipartimento Energia Consorzio LegnoLegno
Il 30/12/2021 è stata pubblicata la nuova Legge di Bilancio 2022 in Gazzetta Ufficiale, la quale ha introdotto importanti novità in materia fiscale sulle agevolazioni edilizie riguardanti i Bonus Minori, e precisamente:
– Periodo di incentivazione fiscale per Bonus Casa ed Ecobonus
– Asseverazione di congruità delle spese e Visto di conformità
Quali sono le nuove scadenze per le agevolazioni/incentivi edilizi?
Nella nuova Legge di Bilancio sono state rese pubbliche le nuove scadenze relative ai Bonus Edilizi Minori, ovvero Bonus Casa ed Ecobonus, che stabiliscono quindi la proroga delle agevolazioni fino al 31/12/2024 permettendo alle aziende e ai soggetti beneficiari più stabilità dal momento che l’estensione dell’orizzonte temporale è più ampia.
In quali casi è necessaria l’Asseverazione della congruità dei prezzi e il Visto di conformità?
Nella legge di Bilancio viene definita anche la nuova gestione delle pratiche fiscali in materia di sostituzione di serramenti per i quali viene richiesta l’Asseverazione e il Visto di conformità.
L’Asseverazione e il Visto di conformità sono obbligatori per gli interventi che hanno, contemporaneamente, tutte le caratteristiche sotto riportate:
– Intervento per il quale viene richiesta la cessione del credito e/o sconto in fattura;
– Intervento con presenza di titolo abilitativo edilizio (ad es. Scia, Cila…);
– Intervento con spese complessive superiori a 10.000 euro iva compresa;
Mentre l’Asseverazione e il Visto di conformità non sono obbligatori per tutte le altre tipologie d’intervento, e cioè:
– Intervento per il quale viene richiesta/si opti per la detrazione diretta in 10 anni;
– Intervento in edilizia libera;
– Intervento con spesa complessiva minore o uguale a 10.000 euro iva compresa;
Ricordiamo che per spesa “complessiva” si intende, appunto, il totale delle spese che possono comprendere anche interventi che esulano dal campo serramenti/oscuranti.
Successivamente alla Legge di Bilancio, il 16 Marzo 2022, dopo settimane di attesa, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Ministero della Transizione Ecologia, il cosiddetto “Decreto Prezzi” in vigore il 16/04/2022 che definisce i costi massimali specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici.
L’entrata in vigore del Decreto Prezzi stabilisce che per gli interventi con data inizio lavori dal 16/04/2022, l’asseverazione della congruità dei prezzi deve avvenire considerando il valore minore tra quanto riportato:
– nei prezzari regionali delle opere edili, DEI o tariffari CCIAA;
– nell’Allegato A del sopra citato Decreto
Come vengono stabiliti i massimali per le voci degli interventi non compresi nell’Allegato A?
Nel Decreto Prezzi è stato precisato che per le tipologie di intervento non ricomprese nell’allegato A, l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici utilizzando i prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice del DEI.
Le spese per la manodopera della posa sono comprese nei massimali riportati nell’Allegato A?
I costi stabiliti nella tabella dell’Allegato A devono essere considerati al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni; di conseguenza, i massimali di costo per la manodopera della posa saranno da calcolare mediante i prezzari.
Una nota importante: le asseverazioni (dei Tecnici incaricati) valuteranno 2 livelli di costo: controllo sui Prezzari + controllo su Allegato A, con limite posto sul valore più basso; tale criterio si applica solo in caso di asseverazione.
La congruità della spesa è necessaria anche per gli interventi che non necessitano l’asseverazione?
Per tutte le tipologie di interventi che non necessitano dell’asseverazione è obbligatorio che il fornitore rilasci la “Dichiarazione del fornitore” con la quale attesta la congruità dei prezzi/della spesa.
Questo controllo della congruità della spesa deve essere effettuato sempre secondo l’Allegato A; è consigliabile che per gli interventi non compresi in esso si utilizzino i prezziari Regionali oppure il DEI.
I limiti di costo si applicano anche al Bonus Casa?
Il Bonus Casa, seppur non oggetto di specifico incarico a MiTE e ENEA, può essere prudenzialmente gestito con i limiti di costo specificati in Decreto Prezzi, non essendo diversamente regolato. Si tratta di una nostra indicazione, ripetiamo prudenziale e derivante dalle interlocuzioni avute con gli organi competenti, nei confronti di qualcosa che al momento non è stato oggetto di specifici chiarimenti.
LegnoLegno, ora più che mai, è al fianco dei serramentisti sia nella gestione delle pratiche che prevedono l’obbligo dell’Asseverazione, sia in quelle che prevedono semplicemente l’elaborazione e comunicazione dei dati ad Enea per poter usufruire dello sgravio fiscale; infine, nel controllo dei prezzi qualora tale onere ricada sul serramentista stesso. Scopri di più
L’intento del nostro Consorzio è quello di rappresentare un punto di riferimento nel disbrigo di queste incombenze in un momento legislativo complesso ed in continua evoluzione.
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