Il prezzo della fornitura tra bonus fiscali, pagamenti e liquidità: 10 clausole che non possono mancare e qualche errore da evitare.
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Il prezzo della fornitura tra bonus fiscali, pagamenti e liquidità: 10 clausole che non possono mancare e qualche errore da evitare.

AVV. SIMONE FRANZONI

Partner dello Studio Legale Associato Franzoni-Dittamo.

Nei precedenti articoli su questa rivista abbiamo esposto i requisiti minimi contrattuali, indicando le tutele che i serramentisti dovrebbero adottare non solo ove intendano operare attraverso i meccanismi dello sconto in fattura/cessione del credito, ma in generale in tutti i loro contratti.


Una particolare attenzione necessità però la regolamentazione di quello che rappresenta, ad un tempo, l’interesse esclusivo del fornitore e l’obbligazione principale del committente: il pagamento del prezzo.


Sennonché, nel redigere i propri contratti/proposte d’ordine le Aziende di settore incorrono spesso in carenze o in veri e propri errori, con conseguenze che rischiano di compromettere la liquidità.

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Di seguito verranno indicati dieci accorgimenti da prevedere espressamente.

In via preliminare, è scontato rilevare come nel contratto occorra

In caso contrario, laddove il committente non adempia al saldo, l’unica alternativa sarà quella di incardinare una causa volta non solo al recupero del credito, ma persino all’accertamento del quantum, che sarà rimesso essenzialmente a consulenti tecnici di parte e nominati d’ufficio.

Il che significa forti ritardi (anche anni) e ingenti spese legali per ottenere quanto dovuto, ma soprattutto esiti incerti proprio sulla corrispondenza tra quanto concordato, magari solo a parole, e il valore “di mercato” che emergerà in sede peritale.

La puntuale quantificazione dell’importo, tuttavia, non basta. È difatti onere dei serramentisti – i quali devono ora fare, letteralmente, “i conti” pure con i prezziari DEI – inserire

volte a sopperire l’aumento dei costi di materie prime o dei trasporti, assolutamente imprescindibili nel periodo attuale, nonché

che deve essere anch’esso indicato per iscritto (con ciò intendendosi anche la semplice e-mail) ed espressamente accettato, sempre per iscritto, dal committente.

In mancanza, oltre al rischio di non poterne quantificare il costo se non attraverso l’intervento peritale in corso di causa, il pericolo è quello di non poterne nemmeno richiederne il pagamento: al committente basterà eccepire maliziosamente che non sono state concordate; sarà il serramentista a doverne darne prova. L’ottimale sarebbe pertanto prevedere contrattualmente, sin dall’inizio, pure un sistema di accettazione delle varianti (ad. es.: autorizzazione via semplice e-mail). Altro elemento saliente è rappresentato dai tempi di pagamento, ai quali è rimessa l’esigibilità dell’importo dovuto. In merito, la previsione del

(ad es. alla conferma d’ordine; al momento in cui la merce viene consegnata al magazzino del fornitore, etc.) è senz’altro un ottimo punto di partenza, seppur non sia sufficiente.

Non è raro che il serramentista operi in un cantiere complesso, con previsioni di penali anche cospicue per ogni giorno di ritardo. Ad ogni modo, la mancanza d’infissi opera quasi sempre un rallentamento del cantiere che comporta comunque un danno al committente nella misura in cui ne ritardi l’ingresso nell’abitazione. In tali casi, l’ultimazione dell’opera viene non di rado sollecitata dal committente, pur persistendo l’insoluto, dietro la minaccia di una richiesta risarcitoria.

In assenza di disciplina contrattuale, il rischio di essere citati per danni da ritardo in caso di sospensione della fornitura è, paradossalmente, reale.

Non devono mancare, dunque, clausole che prevedano, qualora il ritardo nel pagamento di una fattura superi un determinato numero di giorni

sino all’avvenuto incasso e

per analogo periodo.

Viceversa, si rivelano poco utili e, anzi, fuorvianti laddove diano “false sicurezze”, clausole che prevedano la riserva di proprietà dei serramenti per il fornitore in caso di mancato saldo. Si tratta di sistemi idonei per le vendite, ad esempio, di macchinari molto costosi e facilmente identificabili e recuperabili dal fornitore in caso di insoluto, ma di difficile applicazione in questo settore, tanto più se i serramenti sono stati fatti su misura o già installati. All’opposto, operare tramite un tassativo sistema di acconti che preveda un importo residuale a saldo (ad es.: 30%) con il diritto del fornitore di sospendere la consegna in caso di ritardo nel pagamento dei SAL, è senz’altro il modo migliore anche per testare la solidità dei propri clienti.

Il versamento di acconti è, di prassi, legato a un’altra previsione che, ove coerente con la tipologia della fornitura – ad es. in cantieri particolarmente complessi – sarà bene inserire, ovvero la

Peraltro, principio cardine della normativa è che il committente, prima di prendere in consegna l’opera, ha il diritto di verificarla.

Finché l’opera non viene verificata e quindi accettata, il serramentista non potrà quindi pretendere il compenso. I SAL, subordinati al positivo esito del collaudo/accettazione, espletano proprio a questa funzione.

Una corretta pianificazione di SAL assume importanza primaria proprio laddove si operi attraverso i bonus fiscali. In questo caso i SAL non rappresentano soltanto uno strumento per ottenere liquidità, ma consentono di venire a conoscenza di problematiche relative alla fruibilità delle detrazioni. In primo luogo, difatti, ad ogni SAL il tecnico asseveratore è obbligato ad asseverare la conformità; in secondo luogo, la parte del credito oggetto di cessione è “sicura”, eccetto l’unico caso in cui non si superino le due classi, esclusiva ipotesi di decadenza dal beneficio. Ipotesi, tuttavia, inusuale se non altro perché il termotecnico avrà dovuto attestare le due classi sin dall’inizio.


Alla luce di quanto sopra, i SAL sono fondamentali sia giuridicamente che finanziariamente.


Si noti: è pur vero che sarà il direttore lavori a stabilire i SAL; il serramentista potrà però pretenderli, specie se “concede” al cliente il beneficio dello sconto in fattura.

Cosa accade, tuttavia, laddove il pagamento sia subordinato al positivo esito del collaudo/accettazione, ma questi vengano pretestuosamente ritardati?

Come di consueto, la soluzione dipenderà dal testo del contratto.
Si suggerisce, in merito, di inserire

decorso un dato numero di giorni dalla consegna.

Si tratta di una previsione fondamentale, pur nella sua semplicità. In presenza di tali pattuizioni, difatti, in caso di ingiustificato diniego – da parte del committente o del direttore dei lavori – all’emissione di documenti, verbali e certificati attinenti al collaudo, entro il periodo di tempo tassativamente indicato nel contratto (ad es: 10 giorni), le opere saranno da ritenersi automaticamente accettate.


Sotto altro profilo, nell’ipotesi in cui, in presenza di bonus fiscali, si scelga di operare attraverso il meccanismo dello sconto in fattura, il tema del pagamento è naturalmente superato (totalmente con il 110%; in parte con gli altri bonus fiscali), salvo quanto detto sopra per le varianti e, soprattutto, per le opere non oggetto di agevolazioni.

Tuttavia, subentra la ben nota complicazione di ottenere liquidità in attesa del saldo dell’importo oggetto di cessione.

Come si è visto nel ns contributo sul numero precedente di questa rivista:

– in caso di ecobonus la soluzione sarà quella di prevedere il versamento.

Se è vero che il cliente, in questi casi, è tenuto a farsi carico solo di una parte del valore della fornitura (essendo il resto oggetto di sconto e cessione), dovrà però versarla subito o comunque prima dell’ultimazione della fornitura.

In regime di superbonus, viceversa, non dovendo il committente versare alcunché, è esclusa la possibilità di prevedere acconti, che come tali sono oggetto di fatturazione.

Una soluzione percorribile è allora quella di prevedere il versamento di un importo a titolo (non di acconto ma) di

in percentuale variabile. La stessa non sarà oggetto di fatturazione proprio perché, per sua natura, dovrà essere restituita una volta ricevuto il pagamento dal cessionario, sempre fatte salve varianti o ulteriori lavorazioni non coperte da cessione, a cui potrà essere poi eventualmente imputata tale somma. Attenzione però a un possibile effetto collaterale: in caso d’inadempimento da parte del fornitore (se, ad esempio, non inizi o completi il cantiere), questi dovrà restituire un importo pari al doppio della caparra ricevuta.


Le 10 clausole sopra citate vengono generalmente accettate da parte dei committenti, tanto da rappresentare uno standard di tutela irrinunciabile per i serramentisti, beninteso laddove formulate correttamente ed applicate con rigore. E’ peraltro evidente come predisporre contratti adeguati sia non solo il miglior deterrente per evitare insoluti e spese legali, ma anche per testare la solvibilità dei propri clienti.


Ci si è concentrati in questa sede soltanto sul prezzo e sul sistema di pagamento della fornitura. Si tratta di elementi centrali ma non esclusivi dei contratti, i quali ultimi, redatti in maniera completa e ritagliati misura per le esigenze e le specificità della singola impresa, dovrebbero rappresentare la condizione preliminare per l’avvio di qualsiasi cantiere.

Ciò, sulla base dell’assunto che, come sancisce l’art. 1372 del codice civile, il contratto ha forza di legge tra le parti.

AVV. SIMONE FRANZONI: Partner dello Studio Legale Associato Franzoni-Dittamo. Già professore a contratto del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Da oltre dieci anni opera nel settore del serramento, svolgendo la sua attività a tutela dei Consorziati. In collaborazione con il Consorzio LegnoLegno ha curato lo studio di clausole contrattuali specifiche per affrontare le problematiche in ambito bonus. Con il Consorzio ha attivato una convenzione per la redazione di contratti su misura delle singole imprese a tariffe convenzionate.



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