Bonus Barriere Architettoniche
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I requisiti tecnici richiesti ai serramentisti per usufruire del Bonus Barriere Architettoniche

Il bonus di cui si parla non è qualcosa di eccessivamente recente: già alla fine del 2021, la Legge Finanziaria del 2022 (Legge 234/2021) lo conteneva.

La successiva Finanziaria del 2023 (Legge 197/2022) lo ha ripreso, con alcune modifiche, fino ad arrivare alla corposa Circolare N. 17/E dell’Agenzia delle Entrate. Anche quest’ultima pubblicazione, indubbiamente recente (26/06/2023), in quanto alle disposizioni tecniche rimanda al Decreto 236 del 1989, (documento che inevitabilmente sconta il peso di oltre 3 decenni di storia).


Tutte le prescrizioni tecniche in esso contenute, si fondano su tre colonne portanti: ogni intervento deve essere mirato a garantire l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità, andando ad agire su edifici esistenti.

Partendo da questi presupposti, si innescano due percorsi correlati ma ben distinti: un primo, che riguarda i requisiti di carattere progettuale, ed un secondo, che invece descrive in maniera più specifica i requisiti tecnici degli elementi che possono essere oggetto di incentivo e fra questi, anche, i serramenti.

Con riferimento a questi ultimi, vi sono in primis una serie di disposizioni di carattere dimensionale che riguardano il serramento o parti di esso. Poi, si individuano dei requisiti prestazionali atti a garantire la facilità sia nella movimentazione delle ante mobili, che nella manovrabilità del meccanismo di apertura e chiusura.


Il laboratorio individua le forze/coppie di ingaggio e disingaggio e le forze di movimentazione, in apertura e chiusura, dell’anta mobile. Sulla base di alcune prove ripetute di questo tipo, il prodotto viene classificato secondo le specifiche norme tecniche.


A questo punto la domanda è: un prodotto che rispetta le prescrizioni dimensionali e che, a seguito di tali test, risulti conforme ai requisiti tecnici previsti, può essere ritenuto senza null’altro aggiungere “detraibile”?
In altre parole, sono detraibili quei prodotti/sistemi la cui funzionalità, ai fini del rispetto dei requisiti progettuali, non è svincolabile da valutazioni di contesto applicativo?


Ad oggi, per poter rispondere con un SI ci sentiamo di subordinare questa certezza ad una condizione: che la conformità ai requisiti sia correttamente valutata ed ASSEVERATA da un Professionista abilitato.

Pur non essendo un obbligo previsto, è comunque disposto l’obbligo di fornire “documentazione attestante il rispetto dei requisiti”: pertanto, nonostante si parli anche di interventi “parziali”, soprattutto in condizioni particolari è solo un Professionista che può valutare se il rispetto dei requisiti tecnici può essere garantito senza che possano ingenerarsi conflitti/decadimenti in valutazioni tecniche di più ampio spettro.


A tal proposito, non dimentichiamo che tale bonus non fa decadere le altre disposizioni previste per gli interventi riguardanti i serramenti: la comunicazione ad Enea (qualora l’intervento modifichi il bilancio energetico dell’edificio) ed il rispetto dei limiti di costo dell’Allegato A del Decreto MiTE del 14/02/2022, che si richiede venga autocertificato e che andrà quindi a sommarsi al rispetto dei limiti di costo generali già previsti per questo specifico bonus.


Vista l’importanza di gestire queste commesse con attenzione abbiamo creato un pacchetto di strumenti per acquisire le informazioni necessarie per evitare errori e gestire le pratiche correttamente con i clienti.
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Vediamo come e quando

Il bonus barriere architettoniche prevede una detrazione al 75% con possibilità di cessione del credito e sconto in fattura per i lavori che consentono di eliminare gli ostacoli alla mobilità nelle abitazioni residenziali.

Tra i beni agevolabili rientrano anche i serramenti.  

Questo bonus nasce per incentivare l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici residenziali. L’obiettivo è quello di aggiungere alle performance di risparmio energetico anche la possibilità di agevolare e anticipare esigenze diverse e nuove di utilizzo dell’abitazione.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato, infatti che, la detrazione fiscale del 75% spetta laddove l’intervento realizzato presenti le caratteristiche tecniche di cui al D.M. n. 236/1989, in linea con quanto già indicato nella circolare del 25 luglio 2022, n. 28/E (cfr pag. 39).

Anche se non specificatamente indicato nella predetta circolare, è necessaria la predisposizione di un documento che attesti che l’intervento realizzato risponde ai requisiti tecnici previsti dal D.M. n. 236/1989 ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Detto questo, è importante gestire queste commesse con attenzione e come specificatamente richiesto dalle indicazioni governative.


Per chiarire tutti i dubbi che spontaneamente nascono su una materia così eticamente delicata e controversa, abbiamo strutturato un pacchetto di strumenti:

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Grazie a questi strumenti troverete soluzioni e risposte a tante domande come ad esempio:

  • Come e in quali interventi si applica il Bonus Barriere Architettoniche?
  • Quali sono le caratteristiche tecniche dei prodotti da utilizzare per questo genere di lavori?
  • Come i serramentisti possono tutelarsi nell’utilizzo di questo Bonus?
  • E’ necessaria l’asseverazione di conformità della commessa ai requisiti del Decreto da parte un tecnico abilitato?
  • I serramenti da utilizzarsi in questo tipo di cantiere hanno necessità di avere prestazioni testate particolari o è sufficiente la Marcatura CE?

I tre strumenti sono acquistabili ad un prezzo di 130€ .  

Compila il modulo al seguente link per effettuare il tuo ordine e riceverai via mail le indicazioni per effettuare il pagamento e, a seguire, tutti i materiali in formato digitale.

Le Guide e i successivi aggiornamenti saranno spediti all’indirizzo mail indicato.

Bozza di Decreto Legge “Sostegni ter” approvata dal CdM

Informiamo che la bozza di Decreto approvata dal Consiglio dei ministri contiene un articolo di modifica all’art. 121 del DL Rilancio.
La sua applicazione corrisponde ad una ulteriore “stretta” in materia di sconto in fattura e cessione del credito, limitando ad un solo passaggio la cessione dei crediti derivanti dai Bonus fiscali (Superbonus, Ecobonus, Bonus Casa, ecc.).
La bozza prevede quindi la cessione a terzi, a istituiti di credito ed intermediari, ma questi non potranno ulteriormente cedere il credito.
E’ presumibile che questa stretta possa determinare ulteriori significative difficoltà nelle attività di sconto in fattura e cessione del credito.


Sarà nostra cura tenervi informati, non appena disponibili i testi definitivi.

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