Detrazioni fiscali 2025 e previsioni dello studio di mercato Nomisma-CNA – WEBINAR gratuito mercoledì 29 gennaio
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Detrazioni fiscali 2025 e previsioni dello studio di mercato Nomisma-CNA – WEBINAR gratuito mercoledì 29 gennaio

Approfondimento sui nuovi ambiti applicativi dei Bonus (Bonus Casa e Ecobonus), sui limiti applicativi, sulle nuove procedure delle commesse alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025

IL WEBINAR TRATTERÀ LE SEGUENTI TEMATICHE:

Bonus edilizi previsti per il 2025

1. Le detrazioni previste per la prima casa e per le altre proprietà

  • Bonus Casa
  • Ecobonus
  • Bonus Sicurezza
  • Bonus Mobili
  • Nuovi incentivi previsti
  • Tetti massimi alle detrazioni dei clienti
  • Superbonus per i lavori avviati

2. I limiti delle spese detraibili per fasce di reddito e i coefficienti familiari

3. Procedura di gestione del cliente privato alla luce dei nuovi bonus 2025: schema pratico d’azione

Dati e previsioni dallo studio Nomisma – CNA

Potenziali ricadute sul mercato a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025

I Criteri Ambientali Minimi – CAM 

  • PNRR e mercato della Pubblica amministrazione
  • Decreto CAM Edilizia: ambiti applicativi e requisiti tecnici
  • Problematiche ricorrenti relative all’applicazione del Decreto “CAM Edilizia”
  • Esempi di verifica di soddisfacimento dei requisiti CAM per i serramenti

Con queste informazioni sarà possibile capire cosa fare e come mettersi nella condizione di accogliere positivamente nuove opportunità di mercato.

Sarà inoltre attivo uno spazio domande dove i partecipanti potranno esporre le loro casistiche personali, i relatori saranno a disposizione per dare tutte le risposte del caso

Relatori:

Stefano Mora, Direttore del Consorzio LegnoLegno

Valentina Di Berardino, Coordinatrice CNA Produzione

Johnny Marzialetti, Senior Project Manager Nomisma

 

L’esperta risponde

Come consueto, il Consorzio Legnolegno, desidera offrire la possibilità di chiarimenti, su diverse questioni, per le quali il Serramentista riscontra grande incertezza.

A fronte di ciò, abbiamo pensato di continuare con la rubrica “L’esperta risponde”.


In questo numero della rivista risponderemo ad alcune domande relative alla Verifica della Congruità della spesa.

THANKS TO

1.

Quando deve essere verificata la Congruità della spesa da parte del Serramentista?
Il Serramentista, salvo che per gli interventi soggetti ad Asseverazione, dal 16 Aprile 2022 è SEMPRE tenuto a verificare la Congruità della spesa sia per gli interventi di Ecobonus che per gli interventi di Bonus Casa
Inoltre, è obbligato a rilasciare la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio del Fornitore con la quale dichiara:

  • Il rispetto dei Requisiti Tecnici dei prodotti relativi alla fornitura;
  • Il rispetto della Congruità della Spesa secondo il Decreto del MiTE Costi Massimi specifici;

RICORDIAMO!

L’Asseverazione di Congruità, da parte di un Tecnico Abilitato, è obbligatoria se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
– Intervento soggetto a Titolo Abilitativo (ad es. Cila, Scia…);
– Intervento soggetto a Cessione del Credito e/o Sconto in Fattura (divieto d’esercizio
dal 17/02/2023);
– Intervento con spese complessive superiore a 10.000,00 € iva compresa;

2.

Con quali strumenti occorre verificata la Congruità della spesa?

Il Decreto MITE del 14 Febbraio 2022, relativo ai Costi Massimi Specifici Agevolabili, definisce che per la Verifica della Congruità dei costi si deve far riferimento all’Allegato A, ossia una tabella in cui sono riportati i costi massimi specifici agevolabili per alcune tipologie di beni.

Nel Decreto del MiTE è stato inoltre specificato che le voci relative ai costi non compresi nell’Allegato A, devono comunque rispettare dei massimali di costo, pertanto dovranno essere verificate mediante un Prezzario.
Ricordiamo quindi che i costi indicati nell’Allegato A sono considerati al netto di:

  • Iva
  • Prestazioni Professionali
  • Opere relative all’installazione (es. ponteggi, piattaforme ecc.): da verificare mediante prezzario
  • Manodopera relativa all’installazione: da verificare mediante prezzario

Di seguito un esempio pratico di come verificare la Congruità della Spesa.

Mettendo a confronto le due tabelle, verrà definito se i costi preventivati dal serramentista risultano congrui rispetto ai massimali di spesa calcolati secondo l’Allegato A.

Pertanto si potranno verificare due situazioni:
1° CASO: gli importi preventivati risultano inferiori rispetto ai massimali di spesa calcolati: Spesa Congrua, ovvero il Beneficiario potrà portare tutta la spesa in Detrazione.
2° CASO: gli importi preventivati risultano superiori rispetto ai massimali di spesa calcolati: Spesa Parzialmente Congrua, ovvero il Beneficiario potrà portare in detrazione solamente la parte della spesa risultata congrua.
(Come nel seguente esempio).

3.

Come devono essere gestite le commesse che non sono totalmente congrue?

Facendo riferimento all’Esempio della Domanda 2, possiamo
notare che viene soddisfatto il 2° Caso, ovvero
l’importo relativo alla Manodopera risulta superiore rispetto
al massimale calcolato.
In questo caso, è necessario procedere come segue:
1) Emissione di 2 Fatture Differenti:

  • Una Fattura relativa all’importo Congruo Detraibile: in questo caso specifico € 2.223,08 (2.100,00 + 123,08)
  • Una Fattura relativa all’importo Non Congruo: in questo caso specifico € 26,92 (2.250,00 – 2.223,08)

2) Rilasciare la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà del Fornitore indicando:

  • Importo totale Massimo Detraibile di fornitura: in questo caso specifico € 2.223,08 (2.100,00 + 123,08)
  • Importo totale di fornitura: in questo caso specifico € 2.250,00 (2.100,00 + 150,00)
  • Importo non detraibile (se presente): in questo caso specifico € 26,92 (2.250,00 -2.223,08)

Concludendo, vi ricordiamo che Legnolegno rimane al fianco dei serramentisti attraverso i servizi di:

ALESSIA FILANCI

Dipartimento Energia
Consorzio LegnoLegno

alessia.filanci@legnolegno.it




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Post 110% Impatto dei Controlli e Contenzioso Fiscale

Il Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio nel 2020, ha rappresentato una delle misure fiscali più significative degli ultimi anni in Italia, incentivando la riqualificazione energetica e sismica degli edifici. Tuttavia, con la conclusione del programma, l’attenzione si è spostata sui controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e sulla gestione del contenzioso fiscale derivante da eventuali irregolarità.
Questo articolo esamina l’impatto di questi controlli e le strategie per gestire il contenzioso fiscale alla luce degli ultimi provvedimenti normativi.

THANKS TO

Meuco Rivista LLN 71

Il Superbonus 110%: Un Breve Riepilogo

Il Superbonus 110% è stato concepito per promuovere interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, offrendo una detrazione del 110% delle spese sostenute. Gli interventi ammessi includevano l’isolamento termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e l’installazione di pannelli solari, tra gli altri.


L’Attenzione Post 110%

Con la fine del Superbonus, l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli per verificare la legittimità delle detrazioni richieste. Questo ha comportato una serie di verifiche documentali e ispettive per garantire che i benefici fiscali siano stati richiesti correttamente e che non vi siano stati abusi o irregolarità.


Controlli e Verifiche

  1. Verifica Documentale: L’Agenzia delle Entrate esamina la documentazione presentata dai contribuenti, tra cui fatture, ricevute e certificazioni energetiche. È essenziale che tutta la documentazione sia correttamente compilata e conservata.
  2. Sopralluoghi: In alcuni casi, l’Agenzia delle Entrate può effettuare sopralluoghi per verificare la corrispondenza tra i lavori dichiarati e quelli effettivamente eseguiti.

Impatto sui Contribuenti

I controlli intensificati hanno generato una certa preoccupazione tra i contribuenti. Le verifiche possono comportare la sospensione delle agevolazioni e, nei casi più gravi, il recupero delle somme indebitamente detratte, oltre a sanzioni e interessi. Questo ha reso fondamentale per i contribuenti avere una gestione accurata e trasparente della documentazione e dei processi legati al Superbonus.


Gestione del Contenzioso Fiscale

La gestione del contenzioso fiscale diventa cruciale quando i contribuenti si trovano a dover rispondere a contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. La recente normativa ha introdotto diverse novità che influenzano questo processo

Procedura di Accertamento

La procedura di accertamento fiscale inizia con una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, che può essere seguita da un invito al contraddittorio. Durante questa fase, il contribuente ha la possibilità di fornire chiarimenti e documentazione aggiuntiva.

  • Invito al Contraddittorio: È una fase preliminare in cui il contribuente può discutere le contestazioni con l’Agenzia delle Entrate. È un’opportunità per chiarire eventuali malintesi o errori documentali prima che venga emesso un avviso di accertamento formale.
  • Avviso di Accertamento: Se le spiegazioni fornite non sono sufficienti, l’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento, dettagliando le somme dovute e le motivazioni delle contestazioni.

Ricorso e Difesa

In caso di avviso di accertamento, il contribuente può presentare un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica. È importante che il ricorso sia supportato da una solida documentazione e da argomentazioni giuridiche precise.

  • Assistenza Legale e Fiscale: Avvalersi di professionisti esperti in diritto tributario può fare la differenza nella gestione del contenzioso.
    Un buon consulente fiscale può aiutare a costruire una difesa efficace, presentare prove documentali adeguate e argomentare le proprie ragioni in modo convincente.
  • Mediazione Tributaria: Per controversie di valore non superiore a 50.000 euro, è possibile ricorrere alla mediazione tributaria, una procedura che mira a risolvere la disputa in modo consensuale, evitando il contenzioso giudiziario.

Consigli per i Contribuenti

Di fronte ai controlli intensificati e alla possibilità di contenzioso, i contribuenti devono adottare una serie di buone pratiche per ridurre il rischio di sanzioni e contenziosi:

  1. Conservazione della Documentazione: È essenziale conservare tutta la documentazione relativa agli interventi ammessi al Superbonus 110%, inclusi contratti, fatture, ricevute e certificazioni energetiche.
  2. Trasparenza e Accuratezza: Assicurarsi che tutte le informazioni fornite siano accurate e trasparenti. Errori o omissioni possono portare a contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
  3. Consultazione di Professionisti: Avvalersi di consulenti fiscali e legali esperti può aiutare a navigare le complesse normative e a prepararsi adeguatamente per eventuali controlli.
  4. Preparazione per il Contraddittorio: In caso di contestazione, prepararsi adeguatamente per il contraddittorio, raccogliendo tutta la documentazione necessaria e argomentando le proprie ragioni in modo chiaro e preciso.


Conclusione

L’attenzione post Superbonus 110%, con l’intensificazione dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, rappresenta una sfida significativa per i contribuenti italiani. Tuttavia, con una gestione accurata e trasparente della documentazione e con l’adozione di buone pratiche nella gestione fiscale, è possibile ridurre il rischio di contenzioso e affrontare eventuali verifiche in modo efficace.
La recente normativa ha introdotto novità che possono facilitare la gestione del contenzioso fiscale, ma è essenziale che i contribuenti siano ben informati e preparati. L’assistenza di professionisti esperti può fare la differenza nel garantire una difesa adeguata e nel raggiungere una risoluzione favorevole delle dispute fiscali.
In conclusione, l’attenzione post 110% richiede un approccio proattivo e ben organizzato. Le aziende e i contribuenti devono essere pronti ad affrontare i controlli e a gestire il contenzioso fiscale con competenza e determinazione, per assicurarsi che i benefici ottenuti con il Superbonus siano mantenuti e che eventuali controversie siano risolte nel modo più favorevole possibile.

ANDREA BARATTI
Dottore commercialista e revisore contabile presso Studio Baratti.
Consulente in materia contabile e tributaria, collabora con diversi Tribunali assumendo le cariche di Liquidatore Giudiziario nelle procedure concorsuali ed Amministratore Giudiziario e Custode Giudiziario nei procedimenti civili e penali.
Si occupa di consulenza, operazioni straordinarie e due diligence e di organizzazione delle attività di Studio Baratti, oltre che delle attività fiduciarie affidategli dai Tribunali.




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14 Post 110% e insolvenze

Dal Superbonus alle Superinsolvenze

La normativa: crediti d’imposta come nuova forma di moneta

Con il Superbonus 110% i crediti fiscali hanno cambiato funzione.
Da semplice detrazione fiscale sono diventati una vera e propria forma di pagamento delle opere edili (non a caso si parla di “sconto in fattura”). Si tratta però di una moneta rimessa all’andamento del mercato, non solo perché, con la cessione, assume un valore diverso rispetto al reale ammontare delle opere effettivamente svolte, ma anche perché per essere ceduta deve trovare acquirenti.

THANKS TO

Gli effetti sul settore edile: il trasferimento degli oneri finanziari sulle imprese appaltatrici

Attraverso lo sconto in fattura, tali crediti sono stati in larga parte ceduti alle imprese appaltatrici. Da un lato, i committenti hanno potuto beneficiare dei lavori con un impatto finanziario modesto se non nullo; dall’altro, gli appaltatori si sono fatti carico della componente finanziaria delle opere, facendo fede alla ragionevole aspettativa di riuscire a cedere i crediti d’imposta.
In questi casi, anche se ci si trova innanzi ad aziende con adeguata redditività e patrimonializzazione, sino all’avvenuta cessione si crea una situazione per cui ai crediti fiscali corrispondono, specularmente,
debiti, soprattutto verso i fornitori, ai quali è possibile far fronte solo se si dispone di sufficiente liquidità.
Non a caso, negli ultimi anni le sorti dell’edilizia sembravano dipendere dallo “sblocco” dei crediti fiscali.


Il passo indietro del Legislatore: il blocco dei crediti fiscali

Sennonché, è avvenuto proprio il contrario. Vuoi per la normativa che si è succeduta, la quale ha ristretto sempre più le maglie per la cessione; vuoi perché la prospettiva dello sconto in fattura è stata, almeno sulla carta, così allettante da determinare un eccesso di richieste che ha in breve saturato il mercato.
Dal blocco dei crediti fiscali si è così arrivati al blocco dei cantieri.


Lo scenario attuale e futuro: contenziosi in arrivo e ritorno delle insolvenze?

Il fermo dei lavori, specie in assenza di idonee clausole contrattuali, ha già avuto come effetto quello di alimentare i contenziosi tra committenti e imprese appaltatrici per inadempimento contrattuale di queste ultime.

Danno per perdita di chance

Le prime sentenze, laddove i lavori non siano iniziati o terminati tempestivamente per fatto imputabile all’appaltatore, stabiliscono che questi debba risarcire ai committenti il danno consistente nella differenza tra il risparmio fiscale astrattamente usufruibile godendo del superbonus al 110% e il minore risparmio fiscale usufruibile godendo del bonus ristrutturazioni. Il committente può poi sempre decidere se insistere per l’adempimento o chiedere la risoluzione del contratto, fermo il diritto al risarcimento del danno.

A compimento di questo quadro si aggiungono altri due fattori:
a. la costituzione di imprese create ad hoc per il 110%, spesso scarsamente patrimonializzate e incapaci di pagare i propri fornitori o subappaltatori;
b. la presenza di contratti spesso carenti quanto alla disciplina del mancato o solo ridotto godimento dei benefici fiscali, o viceversa che prevedono penali esorbitanti in caso di ritardo dell’appaltatore.
Considerata pure la situazione economica contingente, siamo innanzi alla tempesta perfetta per una dirompente ripresa degli insoluti.

Come tutelarsi?

1.

La prima cosa da fare è quella di prevenire gli insoluti

Il principale strumento è rappresentato dal contratto che, laddove sottoscritto o anche espressamente accettato via mail, ha forza di legge tra le parti.
Sarà doveroso effettuare una checklist dei propri modelli contrattuali e assicurarsi che:
1) il prezzo sia indicato precisamente, non solo per la fornitura principale ma anche per tutte le varianti, inserendo pure clausole di revisione dei prezzi legate, ad esempio, all’aumento delle materie prime;
2) il pagamento avvenga tramite più acconti, di cui il primo, sostanziale, alla conferma d’ordine;
3) siano indicati chiaramente modalità e termini di pagamento;
4) sia previsto il diritto di sospensione della fornitura in caso di mancato incasso;
5) vi siano clausole di accettazione automatica dell’opera decorso un determinato numero di giorni dalla fornitura, onde evitare contestazioni pretestuose volte appunto a ritardare i pagamenti.

ATTENZIONE!

Il contratto, per il diritto, è sinonimo di “accordo” nel linguaggio comune, da intendersi come incontro tra proposta/accettazione. Vale a dire che occorre poter dimostrare l’accettazione della proposta.
Un modello contrattuale di 30 pagine, privo di accettazione del committente, a nulla vale. Un preventivo – posto che il codice civile nemmeno conosce il termine “preventivo” – dotato degli elementi essenziali come il prezzo e l’oggetto della fornitura, se accettato dal committente, è un contratto in piena regola, seppur limitatamente ai soli aspetti che disciplina.
La forma scritta non è strettamente necessaria per la validità del contratto, ma consente di darne prova. Questo anche al fine di ottenere un decreto ingiuntivo in caso di mancato pagamento. Oltre alla sottoscrizione fisica, ancor più certo è lo scambio di PEC (meglio: l’accettazione del committente ricevuta via pec) o la sottoscrizione digitale; anche lo scambio di semplici mail è di fatto assimilato alla prova scritta, mentre qualche problema in più è dato dagli sms o dagli scambi tramite applicazioni di messaggistica, che si consiglia di evitare.

2.

Analisi dei clienti

(da effettuarsi prima della stipulazione del contratto, non al verificarsi dell’insoluto)

Un’altra tutela per prevenire gli insoluti è l’analisi dei potenziali
clienti. L’avvalersi di professionisti è senz’altro la
cosa migliore, ma molto può essere fatto direttamente
dall’Azienda.
Essenziale è la valutazione della natura giuridica del
cliente.
Ai sensi dell’art. 2740 del codice civile, il debitore
risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni
presenti e futuri.
Ma i clienti, in punto di diritto, sono tutti uguali?
Il discorso sarebbe molto articolato. In linea di massima
approssimazione, il committente:

  • se è un privato, risponderà con tutto il suo patrimonio, a partire dall’immobile oggetto di intervento e da eventuali conti correnti, passando per la propria auto o il 1/5 dello stipendio, sino alla propria pensione o eredità quali beni futuri;
  • se è una impresa individuale o una società di persone (ad es.: s.n.c.) risponderà sia con il patrimonio dell’azienda
  • a partire dai “beni futuri” rappresentati dai crediti nei confronti dei propri clienti – sia in proprio come socio/persona fisica;
  • se è una società di capitali (ad es.: s.r.l. o s.p.a.) a rispondere sarà soltanto la società con il relativo patrimonio, non quello dei soci né degli amministratori.

Occorrerà pertanto sincerarsi che tale società sia patrimonializzata e tener conto che se dovesse cessare o fallire non ci si potrà rivalere sui patrimoni dei soci. Naturalmente, è necessario che, dei beni, vi siano. Con delle semplici visure, al costo di poche decine di euro, tramite il codice fiscale del committente è possibile appurare la presenza di immobili, eventuali ipoteche o gravami sugli stessi, nonché visionare i bilanci delle società di capitali.

Al di là di queste nozioni, un importante “stress test”, che a nostra volta operiamo anche con i nostri clienti, è quello di prevedere nei contratti degli acconti il più possibile sostanziosi. Il saldo immediato di un acconto importante è, ad un tempo, l’indice fondamentale per testare la solidità di un cliente e il miglior modo per limitare la portata degli insoluti.

Tutto questo conviene farlo prima di effettuare una fornitura. Appurare che il cliente non è solvibile a riba respinta sarebbe soltanto un’amara sorpresa.

3.

Efficiente gestione del credito

Prima dell’intervento del legale, l’Azienda può (e deve) fare molto.
Anzitutto, un imperativo è quello di agire con tempestività e fermezza. Il che non significa inseguire il debitore con una serie infinita di telefonate.
Vero è che i crediti commerciali si prescrivono in 10 anni, ma l’ordinamento richiede la certezza della ricezione del sollecito. Al bando, quindi, telefonate e solleciti via sms. La richiesta di pagamento, per avere valenza giuridica, deve essere effettuata tramite una diffida scritta e inviata via raccomandata A/R o PEC (la cui ricevuta di consegna ha il medesimo valore della raccomandata A/R), che si consiglia però sempre di anticipare tramite semplici mail.

La diffida deve contenere:
– l’indicazione precisa del credito;
– l’indicazione del contratto di riferimento nonché delle fatture emesse;
– il termine entro il quale adempiere (solitamente 7 giorni);
-l’avvertimento che, in mancanza di saldo, si darà affiderà la pratica al legale per il recupero coattivo;
null’altro.

Sarà bene che la diffida sia sintetica.
E’ difatti importante astenersi per quanto possibile dall’intessere corrispondenza scritta con il debitore, specie in presenza di contestazioni pretestuose.
Ricordiamoci che quanto si scrive non potrà essere usato a proprio favore in tribunale poiché proviene dalla medesima parte che ne vuole beneficiare; viceversa, tutto quanto il serramentista metterà per iscritto, anche via mail, potrà essere usato contro di lui.
Il modo migliore per far perdere il sonno ai propri avvocati è quello di presentarsi con prolissi scambi di mail o interminabili sms nei quali si entra nel merito di contestazioni, concessioni di dilazioni di pagamento che impediscono al creditore di agire nell’immediato, ridondanti spiegazioni. Tutto materiale che potrà esclusivamente essere usato contro di noi.
Da questo principio deriva però, specularmente, l’importanza di ottenere riconoscimenti scritti del debito.

(attenzione: anche una semplice richiesta di dilazione del
pagamento o una ammissione di non avere, al momento,
denari, è un chiaro riconoscimento dell’insoluto, nella
misura in cui lo presuppone, come tale valevole in
tribunale).

Si comprenderà ora perché anticipare via semplice mail ogni diffida di pagamento non è soltanto una questione di garbo, ma è il modo migliore per stimolare un’ammissione del debito, magari attraverso una richiesta di dilazione del pagamento.

Perché è importante ottenere un riconoscimento scritto del debito, anche nelle forme di una semplice richiesta di dilazione di pagamento effettuata via mail?
Il riconoscimento del debito fatto per iscritto dal cliente inadempiente consente, nella maggior parte dei casi, di ottenere un’ingiunzione di pagamento munita della provvisoria esecuzione. Ciò significa che, ottenuto il decreto ingiuntivo dal tribunale, si potrà procedere subito alla fase esecutiva, mettendo quindi il debitore nelle condizioni di subire, entro solitamente dieci giorni e, comunque, in un brevissimo lasso temporale, un pignoramento e procedure espropriative.

Gestire in maniera efficiente il credito significa pertanto da un lato risparmiare tempi e spese legali; dall’altro spianare la strada ai propri avvocati per un recupero più rapido, meno dispendioso e con minori rischi.
Proprio la rapidità di azione, in tempi difficili, rappresenta il vero discrimine tra il concreto recupero di quanto dovuto e l’iscrizione di una perdita in bilancio.

AVV. SIMONE FRANZONI
Studio Legale Associato Franzoni Dittamo
già Professore a contratto di Diritto delle
Comunicazioni – Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia




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Bonus Barriere Architettoniche

Bonus Barriere Architettoniche

I requisiti tecnici richiesti ai serramentisti per usufruire del Bonus Barriere Architettoniche

Il bonus di cui si parla non è qualcosa di eccessivamente recente: già alla fine del 2021, la Legge Finanziaria del 2022 (Legge 234/2021) lo conteneva.

La successiva Finanziaria del 2023 (Legge 197/2022) lo ha ripreso, con alcune modifiche, fino ad arrivare alla corposa Circolare N. 17/E dell’Agenzia delle Entrate. Anche quest’ultima pubblicazione, indubbiamente recente (26/06/2023), in quanto alle disposizioni tecniche rimanda al Decreto 236 del 1989, (documento che inevitabilmente sconta il peso di oltre 3 decenni di storia).


Tutte le prescrizioni tecniche in esso contenute, si fondano su tre colonne portanti: ogni intervento deve essere mirato a garantire l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità, andando ad agire su edifici esistenti.

Partendo da questi presupposti, si innescano due percorsi correlati ma ben distinti: un primo, che riguarda i requisiti di carattere progettuale, ed un secondo, che invece descrive in maniera più specifica i requisiti tecnici degli elementi che possono essere oggetto di incentivo e fra questi, anche, i serramenti.

Con riferimento a questi ultimi, vi sono in primis una serie di disposizioni di carattere dimensionale che riguardano il serramento o parti di esso. Poi, si individuano dei requisiti prestazionali atti a garantire la facilità sia nella movimentazione delle ante mobili, che nella manovrabilità del meccanismo di apertura e chiusura.


Il laboratorio individua le forze/coppie di ingaggio e disingaggio e le forze di movimentazione, in apertura e chiusura, dell’anta mobile. Sulla base di alcune prove ripetute di questo tipo, il prodotto viene classificato secondo le specifiche norme tecniche.


A questo punto la domanda è: un prodotto che rispetta le prescrizioni dimensionali e che, a seguito di tali test, risulti conforme ai requisiti tecnici previsti, può essere ritenuto senza null’altro aggiungere “detraibile”?
In altre parole, sono detraibili quei prodotti/sistemi la cui funzionalità, ai fini del rispetto dei requisiti progettuali, non è svincolabile da valutazioni di contesto applicativo?


Ad oggi, per poter rispondere con un SI ci sentiamo di subordinare questa certezza ad una condizione: che la conformità ai requisiti sia correttamente valutata ed ASSEVERATA da un Professionista abilitato.

Pur non essendo un obbligo previsto, è comunque disposto l’obbligo di fornire “documentazione attestante il rispetto dei requisiti”: pertanto, nonostante si parli anche di interventi “parziali”, soprattutto in condizioni particolari è solo un Professionista che può valutare se il rispetto dei requisiti tecnici può essere garantito senza che possano ingenerarsi conflitti/decadimenti in valutazioni tecniche di più ampio spettro.


A tal proposito, non dimentichiamo che tale bonus non fa decadere le altre disposizioni previste per gli interventi riguardanti i serramenti: la comunicazione ad Enea (qualora l’intervento modifichi il bilancio energetico dell’edificio) ed il rispetto dei limiti di costo dell’Allegato A del Decreto MiTE del 14/02/2022, che si richiede venga autocertificato e che andrà quindi a sommarsi al rispetto dei limiti di costo generali già previsti per questo specifico bonus.


Vista l’importanza di gestire queste commesse con attenzione abbiamo creato un pacchetto di strumenti per acquisire le informazioni necessarie per evitare errori e gestire le pratiche correttamente con i clienti.
Clicca qui per saperne di più.

Bonus Barriere Architettoniche per i serramenti – VIDEOREGISTRAZIONE WEBINAR + GUIDA

Vediamo come e quando

Il bonus barriere architettoniche prevede una detrazione al 75% con possibilità di cessione del credito e sconto in fattura per i lavori che consentono di eliminare gli ostacoli alla mobilità nelle abitazioni residenziali.

Tra i beni agevolabili rientrano anche i serramenti.  

Questo bonus nasce per incentivare l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici residenziali. L’obiettivo è quello di aggiungere alle performance di risparmio energetico anche la possibilità di agevolare e anticipare esigenze diverse e nuove di utilizzo dell’abitazione.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato, infatti che, la detrazione fiscale del 75% spetta laddove l’intervento realizzato presenti le caratteristiche tecniche di cui al D.M. n. 236/1989, in linea con quanto già indicato nella circolare del 25 luglio 2022, n. 28/E (cfr pag. 39).

Anche se non specificatamente indicato nella predetta circolare, è necessaria la predisposizione di un documento che attesti che l’intervento realizzato risponde ai requisiti tecnici previsti dal D.M. n. 236/1989 ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Detto questo, è importante gestire queste commesse con attenzione e come specificatamente richiesto dalle indicazioni governative.


Per chiarire tutti i dubbi che spontaneamente nascono su una materia così eticamente delicata e controversa, abbiamo strutturato un pacchetto di strumenti:

+ Webinar on demand (scaricabile) della durata di 1 ora e 40 minuti – Relatore: Stefano Mora, Direttore di Consorzio LegnoLegno

+ Slide di approfondimento

+ Guida alle detrazioni fiscali relative a: BONUS CASA 50%, ECOBONUS 50% SERRAMENTI, BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 75% (in aggiornamento continuo fino al 31/12/2023) Scopri di più sulla guida –>

Grazie a questi strumenti troverete soluzioni e risposte a tante domande come ad esempio:

  • Come e in quali interventi si applica il Bonus Barriere Architettoniche?
  • Quali sono le caratteristiche tecniche dei prodotti da utilizzare per questo genere di lavori?
  • Come i serramentisti possono tutelarsi nell’utilizzo di questo Bonus?
  • E’ necessaria l’asseverazione di conformità della commessa ai requisiti del Decreto da parte un tecnico abilitato?
  • I serramenti da utilizzarsi in questo tipo di cantiere hanno necessità di avere prestazioni testate particolari o è sufficiente la Marcatura CE?

I tre strumenti sono acquistabili ad un prezzo di 130€ .  

Compila il modulo al seguente link per effettuare il tuo ordine e riceverai via mail le indicazioni per effettuare il pagamento e, a seguire, tutti i materiali in formato digitale.

Le Guide e i successivi aggiornamenti saranno spediti all’indirizzo mail indicato.

Bozza di Decreto Legge “Sostegni ter” approvata dal CdM

Informiamo che la bozza di Decreto approvata dal Consiglio dei ministri contiene un articolo di modifica all’art. 121 del DL Rilancio.
La sua applicazione corrisponde ad una ulteriore “stretta” in materia di sconto in fattura e cessione del credito, limitando ad un solo passaggio la cessione dei crediti derivanti dai Bonus fiscali (Superbonus, Ecobonus, Bonus Casa, ecc.).
La bozza prevede quindi la cessione a terzi, a istituiti di credito ed intermediari, ma questi non potranno ulteriormente cedere il credito.
E’ presumibile che questa stretta possa determinare ulteriori significative difficoltà nelle attività di sconto in fattura e cessione del credito.


Sarà nostra cura tenervi informati, non appena disponibili i testi definitivi.

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