I contratti di subappalto: guida pratica tra pubblico e privato
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I contratti di subappalto: guida pratica tra pubblico e privato

I serramentisti non di rado operano come subappaltatori nell’ambito di appalti pubblici e privati.

Solo attraverso una contrattualistica accurata e consapevole è possibile minimizzare i rischi e massimizzare le opportunità offerte dal mercato di settore.

Molte sono le insidie: nella prima parte dell’articolo vedremo le caratteristiche del rapporto di subappalto pubblico e privato; nella seconda passeremo in rassegna le clausole da introdurre e quelle assolutamente da evitare.

THANKS TO

Perché è importante prestare attenzione al contratto?

Il contratto ha forza di legge tra le parti. Questo significa che, una volta concluso, vincola i contraenti come se fosse una legge. Ciò implica che le parti sono obbligate a rispettare gli impegni presi e che il contratto non può essere modificato o sciolto unilateralmente, ma solo di comune accordo (mutuo consenso) o per le cause previste dalla legge.

1. IL SUBAPPALTO, COS’È?

Il subappalto è un contratto derivato dall’originario contratto di appalto, con il quale l’appaltatore affida ad un’altra azienda l’esecuzione dell’opera o del servizio, a lui direttamente ordinata dal committente.

Nel contratto di subappalto i soggetti sono soltanto l’appaltatore e il subappaltatore (ad esempio: l’impresa edile e il serramentista), non già il committente.

Ne deriva che:

  • per un verso, le responsabilità del serramentista potranno essere fatte valere dal solo appaltatore e non direttamente dal committente; per altro verso, gli obblighi di pagamento saranno in capo al solo appaltatore, e non al committente;
  • il committente rimane terzo ed estraneo ai rapporti tra appaltatore originario e subappaltatore;
  • tuttavia, il contratto di subappalto può esistere validamente solo in presenza del consenso espresso dal committente per l’esecuzione parziale o totale dei lavori al subappaltatore.

…la definizione del Codice dei contratti pubblici

Il Codice dei contratti pubblici (o nuovo Codice degli appalti) definisce il subappalto come “il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore”. Questa definizione ne evidenzia gli elementi caratterizzanti: i) l’affidamento di parte delle prestazioni; ii) l’organizzazione autonoma dei mezzi e iii) l’assunzione del rischio da parte del subappaltatore.

…l’assenza di disciplina nel codice civile

A differenza dell’appalto, disciplinato dagli articoli 1655 e seguenti del codice civile, il subappalto non trova una regolamentazione organica nel diritto civile. Il codice civile si limita a precisare, all’art. 1656, il principio fondamentale che “l’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente”.

Questa lacuna normativa ha importanti conseguenze pratiche: mentre negli appalti pubblici il subappalto è dettagliatamente disciplinato dal codice degli appalti, nei rapporti privati si applica la disciplina generale dell’appalto contenuta nel codice civile, integrata dalle pattuizioni contrattuali specifiche.

I legami con il contratto principale

Il subappalto ha una duplice natura. Da un lato, come si è visto, costituisce un contratto autonomo tra appaltatore e subappaltatore, con propria disciplina contrattuale, che ben può differire dal contratto di appalto principale. Dall’altro, è pur sempre un contratto “derivato” dal contratto principale di appalto, e come tale dipende da questo, nel senso che la invalidità o la risoluzione dell’appalto si ripercuote sul subappalto: se il contratto di appalto principale è invalido o si risolve, cessa necessariamente anche il subappalto.

I tre soggetti dell’appalto e i loro rapporti

Un aspetto cruciale riguarda i rapporti tra i tre soggetti coinvolti: committente, appaltatore e subappaltatore.

Il principio generale – escluse le eccezioni che si vedranno subito infra per gli appalti pubblici – è che il committente rimane estraneo al rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore: il committente non acquisisce diritti, né assume obblighi direttamente verso il subappaltatore. Questo principio ha conseguenze pratiche rilevanti: il subappaltatore non può pretendere il pagamento direttamente dal committente, salvo specifiche previsioni contrattuali o normative (come nel caso delle piccole imprese subappaltatrici in ambito pubblico, che come si vedrà possono richiedere, ricorrendone i presupposti, il pagamento direttamente alla stazione appaltante). Il consenso del committente al subappalto vale esclusivamente a rendere legittimo il ricorso al subappalto, ma non instaura alcun rapporto obbligatorio diretto tra committente e subappaltatore.

Nel caso in cui l’appaltatore non adempia al pagamento?

Come abbiamo visto, il subappaltatore non può agire direttamente nei confronti del committente, sia esso un privato o una stazione appaltante.
Anche laddove l’appaltatore principale sia insolvente, non tutto è necessariamente perduto: il subappaltatore potrà infatti, ricorrendone le condizioni, pignorare il credito che l’appaltatore ha nei confronti del committente, ossia imporre al committente di essere pagato al posto dell’appaltatore (si tratta del “famoso” pignoramento presso terzi).
Per raggiungere questo risultato occorrono però due condizioni:
a) la prima, ovvia, che il committente non abbia ancora saldato l’appaltatore;
b) la seconda, non scontata, che il subappaltatore riesca ad ottenere in tempo utile dal tribunale un titolo che confermi l’esistenza del proprio credito.
A tal fine, i tempi possono essere di vari mesi o più. E’ pur vedo nel subappalto in ambito pubblico i lunghi tempi di pagamento delle stazioni appaltanti giocano a favore, ma il buon esito dell’azione dipenderà dal comportamento del subappaltatore. Il bravo serramentista avrà, in via preliminare, sottoscritto un contratto tutelante; a seguire, agito senza perdere un giorno e con la massima intransigenza.
Queste attitudini del serramentista sono quelle che fanno la differenza.

Il contratto di subappalto, deve essere uguale al contratto principale?

Il contratto di subappalto mantiene la propria autonomia rispetto al contratto principale, consentendo alle par ti di disciplinare liberamente il rapporto. In altre parole, l’applicazione delle clausole dell’appalto al subappalto non è automatica, bensì rimessa alla volontà, o meglio all’autonomia contrattuale, delle parti.

Tuttavia, questa autonomia non è assoluta: occorre pur sempre rispettare la legge.

Segnatamente, v’è da distinguere a seconda che si tratti di appalto pubblico o privato.

Le differenze tra ambito Pubblico e Privato

Negli appalti pubblici, il subappalto è soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) che prevede specifici obblighi di autorizzazione, comunicazione, verifica dei requisiti e, in alcuni casi, pagamento diretto al subappaltatore.

In dettaglio, nei subappalti in ambito pubblico:

  1. l’appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto (art. 119, comma 6)
  2. la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto, per le prestazioni eseguite, nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa (meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro); b) se l’appaltatore non paga il dovuto; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente (art. 119, comma 11
  3. L’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi dei lavoratori dipendenti del subappaltatore (art. 119, comma 6), come previsto anche negli appalti privati

Negli appalti privati, invece, si applica la disciplina generale del codice civile, con maggiore libertà contrattuale ma anche minori tutele procedurali. Questa differenza ha implicazioni significative nella redazione dei contratti e nella gestione dei rapporti, come vedremo nella seconda parte di questa guida.

RICORDATI!

In sintesi:
1. il contratto di subappalto dev’essere stipulato per iscritto e contenere l’esplicita approvazione del committente alla delega dei lavori;
2. il contratto di subappalto ben può essere di contenuto differente rispetto a quello principale; tuttavia, in quanto contratto accessorio e derivato il subappalto segue le sorti del contratto principale e non può aggravare i costi a carico del committente;
3. il subappaltatore assume, nei confronti dell’appaltatore, le stesse responsabilità che l’appaltatore ha verso il committente;
4. tra committente e subappaltatore, nonostante l’autorizzazione, non si crea alcun rapporto giuridico;
5. non vi è alcuna responsabilità diretta del subappaltatore nei confronti del committente;
6. stante l’autonomia dei rapporti, l’appaltante principale non può effettuare direttamente al subappaltatore la denuncia di vizi o difetti dell’opera;
7. l’appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima che il committente gli abbia denunciato l’esistenza di vizi o difformità, poiché il committente potrebbe comunque accettare l’opera o non denunciare mai i vizi occulti o ancora farne denuncia tardiva;
8. l’appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato l’esistenza dei predetti vizi o difformità.

1 Il MIT, richiamando un precedente parere ANAC, nel giugno 2025 si è espresso sul pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante affermando che non devono necessariamente sussistere tutti e tre i requisiti contemporaneamente.

2. LA REDAZIONE DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO

La corretta redazione del contratto di subappalto è fondamentale per prevenire controversie e tutelare gli interessi del serramentista/subap­paltatore. La struttura e il contenuto del contratto sono estremamente tecnici e devono essere calibrati in base al contesto (pubblico o privato) e alle specificità dell’attività di serramentista.

Di seguito, viene fornita una prima check list delle clausole che devono necessariamente essere inserite nel contratto e che bisogna preten­dere siano disciplinate con chiarezza, o che viceversa bisogna stare attenti ad evitare.

a) Le clausole essenziali

QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO

Il contratto, oltre ad identificare le parti, deve qualificare espressamente il rapporto come subappalto. È opportuno specificare il riferimento al contratto principale di appalto, indicando committente, oggetto e valore dell’appalto base. Questa precisazione è importante sia per definire il quadro normativo applicabile, sia soprattutto per i limiti dell’attività subappaltata.

OGGETTO DEL SUBAPPALTO

La descrizione dell’opera e della prestazione deve essere precisa e det­tagliata, specificando esattamente quali prestazioni sono affidate al subappaltatore.

Per i serramentisti, è essenziale distinguere tra fornitura e posa in opera, indicando tipologie di serramenti, materiali, caratteristiche tecniche e prestazioni energetiche richieste.

CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL’OPERA

Il prezzo è l’obbligazione principale dell’appaltante e deve essere de­terminato in maniera chiara e per iscritto: è la parte del contratto che merita maggiore attenzione.

  1. La determinazione del corrispettivo può avvenire “a corpo” o “a misura”. Nel primo caso, il prezzo è fisso e invariabile; nel secondo, è commisurato alle quantità effettivamente eseguite. Le due quali­ficazioni nel medesimo contratto sono incompatibili.
  2. Le modalità di pagamento devono essere ben definite, spe­cificando tempi, condizioni e documentazione richiesta. Ne­gli appalti pubblici, è importante considerare le disposizio­ni sul pagamento diretto previste dal codice degli appalti. In tutti i contratti, sarà fondamentale prevedere il versamento di ac­conti, condizione addirittura irrinunciabile in presenza di SAL intermedi (ad es.: 30% all’ordine / 40% al momento in cui i serramenti sono pronti o a disposizione dal serramentista / 30% saldo alla consegna).
  3. Un buon consiglio è quello di inserire nel contratto clausole di revisione del prezzo (ad es.: per aumento costi materie prime; ore aggiuntive per istallazione etc.), così da prevenire ogni discussione.

E IN CASO DI VARIANTI?

Attenzione: accanto al prezzo originariamente stabilito nel contratto di subappalto, sarà doveroso vi sia l’accordo, sempre per iscritto, su ogni successiva modifica di prezzo dovuta alle varianti. A tal fine basterà anche un semplice scambio di mail tra appaltante principale/subappaltatore. Si noti: non basta limitarsi ad inviare una mail ma si deve pretenderne l’accettazione da parte dell’appaltante.

SOSPENSIONE IN CASO DI RITARDO NEI PAGAMENTI

Una previsione che non deve mai mancare è quella di poter sospen­dere l’esecuzione o la consegna delle opere in caso di mancato o ritardato pagamento degli acconti, nonché di risolvere il contratto con diritto al risarcimento del danno. Ciò, avendo sempre cura di specificare che non si incorrerà in penali in caso di ritardo.

TEMPI DI ESECUZIONE

I termini di esecuzione devono essere coordinati con quelli del contratto principale. È opportuno prevedere clausole che tengano conto di eventuali ritardi non imputabili al subappaltatore, come la mancata consegna di documentazione tecnica o autorizzazioni da parte dell’appaltatore (ciò, anche in caso di varianti richieste dal committente/appaltatore che spostino in avanti il completamento dell’opera). Occorre prestare attenzione, viceversa, a penali in caso di ritardo.

GARANZIA E RESPONSABILITÀ

Il contratto deve disciplinare la responsabilità per vizi e difformità dell’opera, tenuto conto che la giurisprudenza ha chiarito che l’appal­tatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell’opera a lui contestati dal committente e che, prima della formale denuncia di quest’ultimo, non può agire in regresso nei confronti del subappaltatore (art. 1670 del codice civile).

È quindi essenziale prevedere che la responsabilità del subap­paltatore sia condizionata alla tempestiva denuncia da parte dell’appaltatore, da effettuarsi tassativamente entro sessanta giorni dal ricevimento della contestazione del committente.

ESONERO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

È importante specificare che la responsabilità del subappaltatore è limitata ai vizi effettivamente denunciati dal committente all’appaltatore.

Particolare attenzione deve essere posta alle clausole che limitano o escludono la responsabilità del subappaltatore, tenuto conto che tali clausole non possono riguardare dolo o colpa grave.

CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

È opportuno prevedere clausole risolutive espresse per i casi di ina­dempimento grave, specificando chiaramente quali comportamenti costituiscono causa di risoluzione, come la mancata consegna da parte dell’appaltatore principale, alla data prevista per l’inizio dei lavori, del titolo edilizio, del progetto, del programma esecutivo e del piano di sicurezza.

b) Le clausole da evitare

CLAUSOLE DI RESPONSABILITÀ ILLIMITATA

Sono da evitare clausole che rendano il subappaltatore responsabile per qualsiasi vizio o difformità, indipendentemente dalla denuncia del committente. Come chiarito anche dalla giurisprudenza, i vizi e i difetti di cui l’appaltatore è tenuto a rispondere verso il committente e che può riversare sul subappaltatore, salvo diversa previsione contrattuale (attenzione: purtroppo non infrequente nella prassi) sono individuati e circoscritti dalla denuncia formulata dal committente principale.

CLAUSOLE DI PAGAMENTO SUBORDINATO

Estremamente rischiose, sebbene purtroppo anch’esse molto diffuse, sono le clausole che subordinano il pagamento del subappaltatore all’in­tegrale pagamento da parte del committente all’appaltatore. Tali clausole, vessatorie, oltre a creare situazioni di dipendenza economica complicano moltissimo il recupero dei propri crediti, con un aumento di tempi e di spese legali che spesso non viene considerato a dovere.

CLAUSOLE DI MODIFICA UNILATERALE

Devono essere evitate clausole che consentono all’appaltatore di modi­ficare unilateralmente l’oggetto o le condizioni del subappalto. Eventuali variazioni devono essere concordate tra le parti e, negli appalti pubblici, rispettare apposite procedure.

Specificità per l’ambito Pubblico

Negli appalti pubblici, il contratto di subappalto deve rispettare specifici requisiti normativi. Il codice degli appalti prevede che “il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica pun­tualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici”.

È quindi obbligatorio inserire clausole di revisione prezzi coerenti con quelle del contratto principale e prevedere l’applicazione del medesimo contratto collettivo di lavoro dell’appaltatore principale. Inoltre, deve essere specificato che “l’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso”.

Avv. SIMONE FRANZONI
Studio Legale Associato Franzoni Dittamo
Ph.D in Diritto Costituzionale già Professore a contratto di Diritto delle Comunicazioni – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Per informazioni, analisi contratti e preventivi, redazione contratti standard “su misura”, consulenza legale:
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Panoramica dei Bonus Edilizi per il Triennio 2026-2028

Nel presente numero della rivista analizzeremo nel dettaglio tutte le regole in relazione alle nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2026 in materia di incentivi fiscali relativi al triennio 2026 – 2028, con particolare riferimento al Bonus Ristrutturazione (Bonus Casa), all’Ecobonus e al Bonus Sicurezza.

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formazione

ALIQUOTE DI DETRAIBILITÀ

Di seguito si riportano le aliquote di detraibilità previste dalla Legge di Bilancio 2026 per gli anni 2026, 2027 e 2028.

Per le spese sostenute dal 01/01/2026 al 31/12/2026:

  • la detrazione spetta nella misura del 50% ai soggetti titolari di diritto di proprietà o di diritto di godimento per interventi eseguiti su unità immobiliari adibiti ad abitazione principale

mentre

  • la detrazione spetta nella misura del 36% a tutti gli altri soggetti che non rientrano nelle casistiche sopra riportate

Per le spese sostenute dal 01/01/2027 al 31/12/2027:

  • la detrazione spetta nella misura del 36% ai soggetti titolari di diritto di proprietà o di diritto di godimento per interventi eseguiti su unità immobiliari adibiti ad abitazione principale

mentre

  • la detrazione spetta nella misura del 30% a tutti gli altri soggetti che non rientrano nelle casistiche sopra riportate

Riepilogando, per poter accedere alle aliquote maggiorate, ovvero 50% per l’anno del 2026 e 36% per l’anno 2027, è necessario che vengano soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:

  1. l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale

(abitazione nella quale la persona fisica dimora abitualmente)

  1. il soggetto (beneficiario) deve essere titolare di un diritto di proprietà (inclusa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) oppure di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione)

SOGGETTI ESCLUSI DALLE ALIQUOTE MAGGIORATE

Rimangono esclusi dall’applicazione dalle percentuali maggiorare i seguenti soggetti:

  1. l’inquilino;
  2. il comodatario;
  3. l’utilizzatore di un contratto di leasing;
  4. il familiare convivente;
  5. persone giuridiche;

Tali soggetti, infatti, potranno solamente accedere all’aliquota di detraibilità più bassa, ovvero 36% per le spese sostenute nell’anno del 2026 e 30% per le spese sostenute nell’anno del 2027

LIMITAZIONI ALLE DETRAZIONI

Oltre alle differenti aliquote di detraibilità, la nuova Legge di Bilancio 2026 ha imposto importanti limitazioni alle detrazioni spettanti ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 e 120.000 euro. Per queste fasce di reddito, infatti, l’importo effettivamente detraibile è determinato anche in base al numero dei figli a carico.

Trattandosi di questioni di natura fiscale, è consigliabile che il serramentista non entri nel merito e inviti il cliente/beneficiario a verificare la specifica condizione con il proprio commercialista/CAF.

OBBLIGHI DOCUMENTALI DEL SERRAMENTISTA

Come per gli altri anni, ai fini della detrazione fiscale degli interventi di Bonus Ristrutturazione (Bonus Casa), Ecobonus e Bonus Sicurezza, è obbligatorio che il serramentista rilasci la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio del Fornitore, attestante la conformità tecnica dell’intervento ed il rispetto dei massimali di spesa stabiliti dall’Allegato A e dai Prezziari (DEI, Regionale, Camere di Commercio) per le voci non comprese dell’Allegato stesso.

Proprio ai fini della congruità della spesa, ricordiamo che i massimali a mq indicati nell’Allegato A sono da considerare:

  • in relazione alla zona climatica in cui viene eseguito l’intervento;
  • in relazione alla tipologia di intervento (soli Serramenti; Serramenti+ Chiusure Oscuranti; Schermature Solari/Chiusure Oscuranti)
  • al netto di iva, manodopera per l’installazione, opere per l’installazione e spese professionali (spese che devono essere verificate mediante un prezziario)

Come Legnolegno supporta le aziende

■ Gestione Pratiche Enea per (Bonus Casa ed Ecobonus) per le detrazioni fiscali;
■ Verifica della Congruita della Spesa per il rilascio della Dichiarazione del Fornitore;
■ Assistenza in abbonamento annua per ricevere assistenza personalizzata su diversi quesiti e tematiche di carattere tecnico e normativo

PER SAPERNE DI PIÚ

ALESSIA FILANCI
Dipartimento Energia Consorzio LegnoLegno

Info: alessia.filanci@legnolegno.it


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Le informazioni che fanno la differenza nell’installazione

La Norma UNI 11979, guida essenziale per serramentisti e produttori di controtelai e monoblocchi.

La norma italiana UNI 11979, ratificata a Maggio 2025, definisce le metodologie e i criteri per la caratterizzazione di controtelai e controtelai monoblocco utilizzati per l’installazione di finestre, porte esterne e interne pedonali, chiusure oscuranti e schermature solari.

Questa norma è cruciale non solo per chi fabbrica questi componenti, ma anche per il serramentista che li acquista e li installa, in quanto stabilisce, tra i tantissimi contenuti, anche le informazioni e istruzioni essenziali (dettagliate nell’Appendice F) da fornire ed acquisire in merito all’installazione dei prodotti.

La cooperazione e lo scambio di informazioni tra produttore e installatore sono, dunque, fondamentali.

THANKS TO

L’Importanza cruciale di un’informazione chiara e di un controllo rigoroso.

Perché tanta attenzione all’installazione?

Per il serramentista, è di fondamentale importanza ricevere, comprendere e seguire scrupolosamente le istruzioni fornite dal fabbricante dei controtelai e controtelai monoblocco.

Il mancato rispetto di tali indicazioni, o l’assenza di un adeguato controllo sul processo di posa, può comportare evidenti difformità rispetto a quanto atteso dal committente. Ciò può compromettere seriamente non solo le prestazioni dichiarate del prodotto, ma anche la sua durabilità nel tempo e la sicurezza d’uso. La norma UNI 11979 sottolinea la necessità di mantenere in opera le prestazioni del prodotto, un obiettivo che dipende intrinsecamente dalla qualità dell’installazione.

Lampante esempio di quanto descritto è proprio la verifica delle prestazioni dei controtelai e monoblocchi che prevede le “misurazioni” delle prestazioni comprensive dei giunti di installazione;

  1. Per monoblocchi e controtelai di libera installazione è oggetto di misura, oltre al prodotto, anche il giunto di posa primario (tra muratura e controtelaio/monoblocco);
  2. Per monoblocchi e controtelai proprietari è oggetto di misura, oltre al prodotto, sia il giunto di posa primario che secondario (quindi tra muratura e controtelaio/mono-blocco e tra controtelaio/monoblocco e serramento.

Le esperienze di Laboratorio stanno fornendo dati pioneristici ed innovativi; ad esempio, se la posa del controtelaio/monoblocco viene eseguita senza le dovute accortezze e con utilizzo di materiali non selezionati corretta­mente, la verifica acustica è influenzata in modo devastante dal giunto di installazione con il conseguente crollo della prestazione. (v. Fig. 1 e Fig. 2)

Cercando, a grandi linee di dare una indica­zione del valore tra i due prodotti si consideri che un aumento di 10 dB si isolamento cor­risponde a una riduzione di intensità sonora di 10 volte.

Nel caso evidenziato, una differenza di 7 dB (41 dB – 34 dB) significa che il prodotto da 41 dB è circa 5 volte più efficace nel ridurre l’in­tensità del suono che lo attraversa rispetto al prodotto da 34 dB, con un impatto sul comfort acustico molto significativo. Il tutto non legato alla variazione del prodotto ma esclusivamente all’incidenza del giunto di posa.

Per questo motivo, l’intero processo di forni­tura e posa in opera richiede una definizione chiara dei ruoli e delle responsabilità, come stabilito dalla norma UNI 10818. La progetta­zione dell’installazione deve seguire requisiti e criteri di verifica specifici stabiliti dalla UNI 11673-1, mentre l’esecuzione della posa in opera è soggetta a criteri di verifica dettagliati dalla UNI 11673-4.

Un elemento chiave per garantire un’instal­lazione a regola d’arte è la qualificazione/certificazione degli operatori che possono essere verificate e documentate secondo i requisiti di conoscenza, abilità e compe­tenza definiti dalla norma UNI 11673-2.

Questo approccio sistematico assicura che il contributo prestazionale dei contro­telai e controtelai monoblocco sia piena­mente realizzato nel contesto dell’edificio.

Appendice F: Informazioni essenziali per il produttore e richieste fondamen­tali per il serramentista

L’Appendice F della UNI 11979 è una sezione normativa che dettaglia le informazioni cruciali che devono essere scambiate per una posa in opera efficace e conforme.

Si divide in 3 parti che di seguito sono det­tagliatamente descritte su ciò che ciò che il fabbricante DEVE fornire e il serramentista DEVE Conoscere.

Il punto F.1 stabilisce le informazioni mi­nime che il fabbricante di controtelai o controtelai monoblocco deve fornire in relazione ai fissaggi nel caso il serramento sia fissato alla traversa superiore del con­trotelaio/monoblocco.

Per il serramentista, è essenziale acquisire e comprendere a fondo questi dettagli per garantire la stabilità e la sicurezza dell’installazione. Le informazioni includono:

  • Interasse, posizione e natura dei fissaggi.
  • Tipologia dell’elemento di fissaggio impiegato.
  • Dettagli dei punti che richiedono un fissaggio particolarmente rigido.
  • Presenza/necessità di elementi di rin-forzo e relativi dimensionamenti/posizionamenti.
  • Prospetto di staffatura della traversa superiore (se significativo).
  • Limiti d’impiego dei controtelai / contro-telai monoblocco.
  • Altri dettagli rilevanti direttamente collegati al controtelaio e/o controtelaio monoblocco che influenzano la sua resistenza al carico del vento e, se significativo, ai tentativi di effrazione.
  • Dettagli della condizione di sicurezza e/o delle condizioni che soddisfano i requisiti della classe di resistenza dichiarata (se significativo).
  • Ogni ulteriore informazione che consenta di riprodurre le condizioni di installazione realizzate in sede di prova e di ottemperare alle normative cogenti previste in ambito nazionale.

Il punto F.2 riguarda Le istruzioni minime e informazioni generali di installazione che chi fabbrica il controtelaio/monoblocco deve rendere disponibili, e che quindi il serramentista deve acquisire e se necessario richiedere. Queste indicazioni sono fondamentali per guidare il processo di posa in opera e il serramentista ha la responsabilità di seguirle accuratamente.

  • Dettagli degli spazi da mantenere tra i giunti di installazione.

Inoltre, in caso di presenza di guide accessorie (come quelle per avvolgibili, zanzariere, frangisole, ecc.), il fabbricante deve fornire informazioni aggiuntive che il serramentista deve consultare e applicare:

  • Tipo di fissaggio e distanza massima tra i punti di fissaggio nella guida.
  • Tipo e punti di fissaggio del dispositivo antisollevamento, se presente.
  • Indicazioni sull’eventuale presenza di sistemi o dispositivi (quali ad esempio sistemi di VMC) onde evitare interferenze con i sistemi di fissaggio del serramento.
  • Tolleranze dei controtelai e controtelai monoblocco rilevate ad installazione in opera effettuata, escluse finiture e rasature, considerando i limiti ammessi di seguito.

Il punto F.3 è una importante novità; definisce le informazioni minime che il fabbricante del controtelaio o controtelaio monoblocco deve acquisire prima dell’installazione.

In questo caso il serramentista gioca un ruolo attivo, fornendo i dati necessari per assicurare che il prodotto sia adeguato al contesto specifico dell’edificio e che l’installazione possa avvenire senza problemi, operando in piena coerenza con le indicazioni del produttore.

  • Stratigrafia della parete e tipologia dei materiali costituenti nella quale il controtelaio e/o controtelaio monoblocco è collocato.
  • Posizionamento del serramento rispetto alla larghezza dell’intradosso.
  • Tipologia e sezione del serramento installato, comprensiva del sistema di apertura e delle relative dimensioni.
  • Tipologia degli eventuali prodotti complementari previsti (avvolgibile, frangisole, oscurante, ecc.) e tipologia e posizionamento degli eventuali fissaggi rilevanti.
  • Principali prestazioni del prodotto da installare (classe di resistenza al carico di vento, isolamento acustico, permeabilità all’aria, ecc.).
  • Profondità minima di penetrazione dell’elemento accessorio (telo dell’avvolgibile, zanzariera, frangisole, ecc.) nella guida.
  • Posizione, numero e configurazione dei punti di ancoraggio di cardini e telai delle chiusure oscuranti.
  • Necessità di eventuali elementi di rinforzo/fissaggio.

Tutte le informazioni e istruzioni della presente appendice F sono fornite considerando le di-verse tipologie di apertura dei serramenti e le caratteristiche dei materiali impiegati.

Per il serramentista, richiedere e fornire attivamente queste informazioni è un passo indispensabile per assicurare la conformità, la performance e la soddisfazione del cliente finale.

In conclusione, la norma UNI 11979, come ogni standard appena introdotto, rappresenta un fondamentale punto di partenza per l’intero settore. Essa definisce un quadro chiaro per la caratterizzazione e l’installazione di controtelai e monoblocchi, promuovendo un sistema di autoregolamentazione che mira a migliorare continuamente lo “stato dell’arte”.

Per il produttore, fornire istruzioni dettaglia-te e acquisire le informazioni necessarie dal cantiere è un atto di responsabilità.

Per il serramentista, invece, richiedere, comprendere e seguire scrupolosamente tali indicazioni, unitamente a un controllo rigoroso, è un elemento di maggiore tutela per tutti gli attori coinvolti.

L’adozione coerente di queste pratiche garantisce non solo il mantenimento delle prestazioni dichiarate dei prodotti e la loro durabilità, ma anche la sicurezza d’uso e la piena soddisfazione del cliente finale, riducendo significativamente il rischio di difformità e problematiche future.

DAVIDE BARBATO
Responsabile Qualità Laboratorio Tecnologico LegnoLegno davide.barbato@legnolegno.it

SPECIALE MONOBLOCCHI

Con la pubblicazione della UNI 11979:2025 – “Controtelai e controtelai monoblocco per serramenti – Caratteristiche prestazionali e requisiti” – si compie un passo importante per dare identità, regole e trasparenza ad un elemento che nonostante sia di fondamentale importanza nell’installazione del serramento e, nonostante sia oggi ampiamente adoperato in ambito costruttivo, fino a questo momento ha vissuto in un limbo normativo
La norma UNI 11979, così come tutte le norme UNI (e le equi­valenti EN e ISO), è un documento di natura volontaria che però, finalmente, propone regole chiare e condivise.
Ma quali sono? E cosa cambia per te?

In questi articoli di approfondimento illustriamo la norma e perché è così importante per il settore.

leggi qui UNI 11979: Una svolta per controtelai e monoblocchi
leggi qui Il monoblocco di “libera installazione”
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UNI 11979:2025 una svolta per controtelai e monoblocchi

Ragazzi, parliamoci chiaro: nel nostro mondo, quello dei serramenti, ogni dettaglio conta.

E un componente che spesso è stato un po’ il “parente povero” della progettazione, ma che in realtà è fondamentale per la buona riuscita del lavoro, è proprio il controtelaio, sia esso tradizionale o monoblocco.

Fino a poco tempo fa, diciamocelo, non avevamo una norma specifica che mettesse nero su bianco come dovevano essere caratterizzati questi elementi. Ognuno andava un po’ per la sua strada, con metodi, criteri e prove magari diversi. Questo creava non poca confusione e, a volte anche qualche grattacapo in cantiere o, peggio, dopo la posa.

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Ed è proprio per risolvere questa “lacuna” che è nata la nuova norma UNI 11979, entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 29 maggio 2025.

La natura volontaria delle norme UNI: un impegno per la qualità

È fondamentale precisare che la norma UNI 11979, così come tutte le norme UNI (e le equivalenti EN e ISO), è un documento di natura volontaria. Le norme UNI sono frutto del contributo delle parti interessate e fanno parte di un sistema di autoregolamentazione che ha lo scopo di creare e tenere aggiornato lo stato dell’arte in un determinato settore, garantendo una qualità disponibile e diffusa. Non sono, di per sé, leggi o decreti vincolanti, anche se possono essere esplicitamente richiamate da specifici contratti. Tuttavia, l’adozione delle norme UNI rappresenta una scelta consapevole verso l’eccellenza, la trasparenza e la conformità alle migliori pratiche riconosciute a livello nazionale, offrendo un riferimento autorevole per la progettazione, la produzione e l’installazione.

Non solo “cosa”, ma “come”: la metodologia standardizzata al centro della norma

Un aspetto cruciale da comprendere della UNI 11979 è che, sebbene per la determinazione di molte caratteristiche prestazionali si faccia riferimento a norme già esistenti – come quelle per la permeabilità all’aria (UNI EN 12114), la tenuta all’acqua (UNI EN 1027), l’isolamento acustico (UNI EN ISO 10140-1 e UNI EN

ISO 10140-2), l’isolamento termico (UNI EN ISO 10211), o la resistenza all’effrazione (UNI EN 1628, 1629, 1630) – il vero “cambio di gioco” è la standardizzazione e la specificazione delle metodologie applicative di queste prove ai controtelai e ai monoblocchi. La norma, infatti, definisce chiaramente il “come” queste misurazioni debbano essere condotte nel contesto specifico del controtelaio e del controtelaio monoblocco.

Questo significa che vengono stabilite precise condizioni di prova, come:

  • La necessità di installare un “tamponamento” (un pannello di riempimento predefinito o con prestazioni note) per simulare la presenza del serramento, definendone le dimensioni e le caratteristiche per ciascuna prova.
  • L’installazione del controtelaio o monoblocco all’interno di una struttura che simula il vano murario, definendone le caratteristiche geometriche e dimensionali per non influenzare i risultati.
  • Per l’isolamento acustico, la norma prevede una deroga specifica alla UNI EN ISO 10140-1, indicando che l’installazione del controtelaio non deve avvenire con il riempimento del giunto primario tramite materiale assorbente, ma con i materiali previsti dal fabbricante, al fine di misurare il contributo del giunto primario stesso.
  • Per l’isolamento termico, la norma stabilisce l’uso di stratigrafie di parete normalizzate (come quelle in Appendice E) e posizionamenti specifici (a filo interno, in mezzeria) per la de-terminazione dei ponti termici lineari.
  • Le modalità operative di prova per la tenuta all’acqua sono delineate in dettaglio, con specifiche indicazioni sul posizionamento delle barre di spruzzaggio rispetto al provino.

Questo approccio garantisce che i risultati ottenuti siano compara-bili e affidabili per i controtelai e monoblocchi, fornendo una base solida per la loro valutazione e per il corretto abbinamento con i serramenti.

UNI 11979:2025

Perché è stata pubblicata questa norma? Ma soprattutto, perché è così importante per noi?

Il motivo è semplice: la UNI 11979 serve a definire metodologie e criteri ben precisi per la caratterizzazione di controtelai e controtelai monoblocco. Che si tratti di finestre, porte esterne e interne pedonali, chiusure oscuranti o schermature solari, questa norma ci dice come valutare le prestazioni di questi elementi, considerando tutti i componenti aggiuntivi (o accessori) e i materiali complementari, e persino i loro giunti di installazione ai vani.

In pratica, lo scopo è uno solo: assicurare che il controtelaio e il monoblocco contribuiscano a mantenere in opera le prestazioni del serramento che andiamo a installare, così come dichiarate dal produttore del serramento stesso. È un po’ come dire: il serramento è un campione, ma se il suo “trampolino di lancio” non è all’altezza, rischia di non esprimere tutto il suo potenziale!

Le caratteristiche prestazionali devono essere determinate ed espresse in conformità a quanto specificato nei punti da 5.1 a 5.8 della norma, tenendo conto delle differenti condizioni climatiche e d’uso.

Quali sono i vantaggi concreti nel seguirla? Prepariamoci a un bel salto di qualità!

Questa norma è un vero e proprio strumento per la qualità e la trasparenza. Ecco alcuni dei vantaggi chiave per tutti noi:

  • Chiarezza e Standardizzazione: Finalmente avremo un linguaggio comune per valutare i controtelai. Addio “zone grigie”!
  • Prestazioni Specifiche: La norma entra nel dettaglio delle prestazioni, e questo è un punto da non sottovalutare:
  • Permeabilità all’aria: La determinazione delle perdite d’aria deve avvenire secondo la UNI EN 12114, applicando sia pressioni positive che negative. I rapporti di prova devono riportare quanto specificato nella UNI EN 12114.
  • Tenuta all’acqua: Viene specificato come misurare le infiltrazioni secondo la UNI EN 1027. Questa caratteristica non è ritenuta significativa per i controtelai impiegati per finestre su coperture inclinate, dove è necessaria un’adeguata impermeabilizzazione.
  • Isolamento acustico: Le prove di laboratorio devono essere condotte in conformità a UNI EN ISO 10140-1 e UNI EN ISO 10140-2. I risultati devono essere riportati secondo UNI EN ISO 717-1.
  • Isolamento termico: Questo è un punto cruciale. La norma ci aiuta a identificare e correggere i ponti termici lineari, che possono causare problemi energetici, igienico-sanitari e di comfort (muffe, condensa). L’analisi si basa su valutazioni che includono la presenza di isoterme critiche, la temperatura minima per evitare muffe, l’analisi del ponte termico lineare e la determinazione numerica dello stesso (ψ) secondo UNI EN ISO 10211. Per i monoblocchi con cassonetto, viene calcolata anche la trasmittanza termica (Usb) secondo UNI EN ISO 10077-2.
  • Requisiti meccanici e di sicurezza: Le caratteristiche di resistenza meccanica dei fissaggi devono essere in grado di trasferire all’edificio carichi come il vento, il peso del serramento, le movimentazioni delle ante, le variazioni dimensionali dei materiali, false manovre, carichi orizzontali e tentativi di effrazione. Vengono fornite indicazioni sugli interassi e il posizionamento dei punti di fissaggio (es. non superiore a 700 mm, distanza dall’angolo massimo 150 mm). I materiali di riempimento dei giunti non sono considerati sistemi di fissaggio idonei.
  • Resistenza al carico del vento: Le prove verificano la capacità di mantenere in sede il tamponamento (che simula il serramento) in sicurezza sotto l’azione del vento, fino a pressioni elevate (Classe 5 da UNI EN 12210, con Pressione al carico di sicurezza di 3000 Pa).
  • Resistenza all’effrazione: Per i controtelai “di libera installazione”, sono previste prove specifiche (che si basano sulle UNI EN 1628, 1629, 1630) per classificarne la resistenza ai tentativi di scasso. Questo significa che il controtelaio non sarà un punto debole per la sicurezza dell’intero sistema. Per i controtelai “proprietari”, la prova avviene con il serramento rappresentativo della famiglia.
  • Durabilità: Si pone grande enfasi sulla scelta dei materiali e sulla loro capacità di mantenere le prestazioni nel tempo, prevenendo problemi come ristagni d’acqua o condense interstiziali. Ai produttori è richiesto di documentare ogni informazione disponibile circa la capacità dei materiali di mantenere le prestazioni nel tempo.
  • Composti Organici Volatili (VOC) e Sostenibilità: Una bella novità! I controtelai a contatto con l’ambiente interno dovranno avere documentazione sulle emissioni di VOC, determinate in conformità a UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000-9. Inoltre, dovranno indicare il contenuto cumulativo di materiale recuperato o riciclato e le modalità di smaltimento a fine vita. Un passo avanti verso un’edilizia più green!
  • Tolleranze Dimensionali Chiare: La norma fornisce tabelle dettagliate con i limiti ammessi per altezza, larghezza, profondità e spessore, sia per le misure esterne del controtelaio che per la sede dell’infisso e i cassonetti. Questo aiuterà a ridurre gli errori in fase di produzione e installazione.
  • Informazioni e Istruzioni dettagliate: I produttori di controtelai e monoblocchi dovranno fornire istruzioni minime chiare sui fissaggi (interasse, posizione, tipologia), la necessità di elementi di rinforzo, e i limiti d’impiego. Devono anche indicare dettagli sugli spazi da mantenere tra i giunti e informazioni aggiuntive per la presenza di guide accessori (avvolgibili, zanzariere, frangisole). Allo stesso tempo, i produttori dovranno acquisire informazioni specifiche sulla stratigrafia della parete, sul serramento da installare e sulle sue prestazioni, per fornire il controtelaio/monoblocco più adatto. Questo è un enorme vantaggio per gli installatori, che potremo lavorare con maggiore certezza e sicurezza.

Un mondo un po’ diverso da quello che ci si aspettava

Le procedure per la caratterizzazione prestazionale dei controtelai e monoblocchi, tramite l’applicazione pratica nei test sta generando dati oggettivi fondamentali.

Tali riscontri, derivanti da un’attenta verifica, in alcuni casi evidenziano che i prodotti sottoposti a prova offrono prestazioni che, sebbene conformi alle metodologie definite dalla norma UNI 11979, in alcune istanze si discostano o risultano inferiori a quelle presunte o attese. Questi dati, frutto dell’applicazione rigorosa degli standard di prova, lungi dall’essere un mero riscontro negativo, indicano concrete aree di miglioramento e rappresentano una preziosa opportunità per i produttori di serramenti e controtelai/monoblocco. L’analisi approfondita di tali evidenze consente di individuare con precisione dove intervenire per ottimizzare le performance dei prodotti, fornendo così un supporto diretto verso soluzioni sempre più efficienti e affidabili, a beneficio della committenza finale.

Insomma, la UNI 11979 è molto più di una semplice norma. È uno strumento che eleva lo standard qualitativo del lavoro, garantendo maggiore sicurezza, prestazioni più elevate, trasparenza e un occhio alla sostenibilità. Per i produttori, è un’occasione per verificare la qualità dei propri prodotti. Per i serramentisti, è la maggior certezza di avere basi solide su cui installare i propri serramenti, minimizzando i rischi e massimizzando i risultati.

È quindi oggi possibile essere parte di questo cambiamento e fare della UNI 11979 un nuovo punto di riferimento!

DAVIDE BARBATO
Responsabile Qualità Laboratorio Tecnologico LegnoLegno davide.barbato@legnolegno.it

SPECIALE MONOBLOCCHI

Con la pubblicazione della UNI 11979:2025 – “Controtelai e controtelai monoblocco per serramenti – Caratteristiche prestazionali e requisiti” – si compie un passo importante per dare identità, regole e trasparenza ad un elemento che nonostante sia di fondamentale importanza nell’installazione del serramento e, nonostante sia oggi ampiamente adoperato in ambito costruttivo, fino a questo momento ha vissuto in un limbo normativo
La norma UNI 11979, così come tutte le norme UNI (e le equi­valenti EN e ISO), è un documento di natura volontaria che però, finalmente, propone regole chiare e condivise.
Ma quali sono? E cosa cambia per te?

In questi articoli di approfondimento illustriamo la norma e perché è così importante per il settore.

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