I serramentisti non di rado operano come subappaltatori nell’ambito di appalti pubblici e privati.
Solo attraverso una contrattualistica accurata e consapevole è possibile minimizzare i rischi e massimizzare le opportunità offerte dal mercato di settore.
Molte sono le insidie: nella prima parte dell’articolo vedremo le caratteristiche del rapporto di subappalto pubblico e privato; nella seconda passeremo in rassegna le clausole da introdurre e quelle assolutamente da evitare.
Perché è importante prestare attenzione al contratto?
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Questo significa che, una volta concluso, vincola i contraenti come se fosse una legge. Ciò implica che le parti sono obbligate a rispettare gli impegni presi e che il contratto non può essere modificato o sciolto unilateralmente, ma solo di comune accordo (mutuo consenso) o per le cause previste dalla legge.
1. IL SUBAPPALTO, COS’È?
Il subappalto è un contratto derivato dall’originario contratto di appalto, con il quale l’appaltatore affida ad un’altra azienda l’esecuzione dell’opera o del servizio, a lui direttamente ordinata dal committente.
Nel contratto di subappalto i soggetti sono soltanto l’appaltatore e il subappaltatore (ad esempio: l’impresa edile e il serramentista), non già il committente.
Ne deriva che:
- per un verso, le responsabilità del serramentista potranno essere fatte valere dal solo appaltatore e non direttamente dal committente; per altro verso, gli obblighi di pagamento saranno in capo al solo appaltatore, e non al committente;
- il committente rimane terzo ed estraneo ai rapporti tra appaltatore originario e subappaltatore;
- tuttavia, il contratto di subappalto può esistere validamente solo in presenza del consenso espresso dal committente per l’esecuzione parziale o totale dei lavori al subappaltatore.
…la definizione del Codice dei contratti pubblici
Il Codice dei contratti pubblici (o nuovo Codice degli appalti) definisce il subappalto come “il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore”. Questa definizione ne evidenzia gli elementi caratterizzanti: i) l’affidamento di parte delle prestazioni; ii) l’organizzazione autonoma dei mezzi e iii) l’assunzione del rischio da parte del subappaltatore.
…l’assenza di disciplina nel codice civile
A differenza dell’appalto, disciplinato dagli articoli 1655 e seguenti del codice civile, il subappalto non trova una regolamentazione organica nel diritto civile. Il codice civile si limita a precisare, all’art. 1656, il principio fondamentale che “l’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente”.
Questa lacuna normativa ha importanti conseguenze pratiche: mentre negli appalti pubblici il subappalto è dettagliatamente disciplinato dal codice degli appalti, nei rapporti privati si applica la disciplina generale dell’appalto contenuta nel codice civile, integrata dalle pattuizioni contrattuali specifiche.
I legami con il contratto principale
Il subappalto ha una duplice natura. Da un lato, come si è visto, costituisce un contratto autonomo tra appaltatore e subappaltatore, con propria disciplina contrattuale, che ben può differire dal contratto di appalto principale. Dall’altro, è pur sempre un contratto “derivato” dal contratto principale di appalto, e come tale dipende da questo, nel senso che la invalidità o la risoluzione dell’appalto si ripercuote sul subappalto: se il contratto di appalto principale è invalido o si risolve, cessa necessariamente anche il subappalto.
I tre soggetti dell’appalto e i loro rapporti
Un aspetto cruciale riguarda i rapporti tra i tre soggetti coinvolti: committente, appaltatore e subappaltatore.
Il principio generale – escluse le eccezioni che si vedranno subito infra per gli appalti pubblici – è che il committente rimane estraneo al rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore: il committente non acquisisce diritti, né assume obblighi direttamente verso il subappaltatore. Questo principio ha conseguenze pratiche rilevanti: il subappaltatore non può pretendere il pagamento direttamente dal committente, salvo specifiche previsioni contrattuali o normative (come nel caso delle piccole imprese subappaltatrici in ambito pubblico, che come si vedrà possono richiedere, ricorrendone i presupposti, il pagamento direttamente alla stazione appaltante). Il consenso del committente al subappalto vale esclusivamente a rendere legittimo il ricorso al subappalto, ma non instaura alcun rapporto obbligatorio diretto tra committente e subappaltatore.
Nel caso in cui l’appaltatore non adempia al pagamento?
Come abbiamo visto, il subappaltatore non può agire direttamente nei confronti del committente, sia esso un privato o una stazione appaltante.
Anche laddove l’appaltatore principale sia insolvente, non tutto è necessariamente perduto: il subappaltatore potrà infatti, ricorrendone le condizioni, pignorare il credito che l’appaltatore ha nei confronti del committente, ossia imporre al committente di essere pagato al posto dell’appaltatore (si tratta del “famoso” pignoramento presso terzi).
Per raggiungere questo risultato occorrono però due condizioni:
a) la prima, ovvia, che il committente non abbia ancora saldato l’appaltatore;
b) la seconda, non scontata, che il subappaltatore riesca ad ottenere in tempo utile dal tribunale un titolo che confermi l’esistenza del proprio credito.
A tal fine, i tempi possono essere di vari mesi o più. E’ pur vedo nel subappalto in ambito pubblico i lunghi tempi di pagamento delle stazioni appaltanti giocano a favore, ma il buon esito dell’azione dipenderà dal comportamento del subappaltatore. Il bravo serramentista avrà, in via preliminare, sottoscritto un contratto tutelante; a seguire, agito senza perdere un giorno e con la massima intransigenza.
Queste attitudini del serramentista sono quelle che fanno la differenza.
Il contratto di subappalto, deve essere uguale al contratto principale?
Il contratto di subappalto mantiene la propria autonomia rispetto al contratto principale, consentendo alle par ti di disciplinare liberamente il rapporto. In altre parole, l’applicazione delle clausole dell’appalto al subappalto non è automatica, bensì rimessa alla volontà, o meglio all’autonomia contrattuale, delle parti.
Tuttavia, questa autonomia non è assoluta: occorre pur sempre rispettare la legge.
Segnatamente, v’è da distinguere a seconda che si tratti di appalto pubblico o privato.
Le differenze tra ambito Pubblico e Privato
Negli appalti pubblici, il subappalto è soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) che prevede specifici obblighi di autorizzazione, comunicazione, verifica dei requisiti e, in alcuni casi, pagamento diretto al subappaltatore.
In dettaglio, nei subappalti in ambito pubblico:
- l’appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto (art. 119, comma 6)
- la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto, per le prestazioni eseguite, nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa (meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro); b) se l’appaltatore non paga il dovuto; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente (art. 119, comma 11
- L’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi dei lavoratori dipendenti del subappaltatore (art. 119, comma 6), come previsto anche negli appalti privati
Negli appalti privati, invece, si applica la disciplina generale del codice civile, con maggiore libertà contrattuale ma anche minori tutele procedurali. Questa differenza ha implicazioni significative nella redazione dei contratti e nella gestione dei rapporti, come vedremo nella seconda parte di questa guida.
RICORDATI!
In sintesi:
1. il contratto di subappalto dev’essere stipulato per iscritto e contenere l’esplicita approvazione del committente alla delega dei lavori;
2. il contratto di subappalto ben può essere di contenuto differente rispetto a quello principale; tuttavia, in quanto contratto accessorio e derivato il subappalto segue le sorti del contratto principale e non può aggravare i costi a carico del committente;
3. il subappaltatore assume, nei confronti dell’appaltatore, le stesse responsabilità che l’appaltatore ha verso il committente;
4. tra committente e subappaltatore, nonostante l’autorizzazione, non si crea alcun rapporto giuridico;
5. non vi è alcuna responsabilità diretta del subappaltatore nei confronti del committente;
6. stante l’autonomia dei rapporti, l’appaltante principale non può effettuare direttamente al subappaltatore la denuncia di vizi o difetti dell’opera;
7. l’appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima che il committente gli abbia denunciato l’esistenza di vizi o difformità, poiché il committente potrebbe comunque accettare l’opera o non denunciare mai i vizi occulti o ancora farne denuncia tardiva;
8. l’appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato l’esistenza dei predetti vizi o difformità.
1 Il MIT, richiamando un precedente parere ANAC, nel giugno 2025 si è espresso sul pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante affermando che non devono necessariamente sussistere tutti e tre i requisiti contemporaneamente.
2. LA REDAZIONE DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO
La corretta redazione del contratto di subappalto è fondamentale per prevenire controversie e tutelare gli interessi del serramentista/subappaltatore. La struttura e il contenuto del contratto sono estremamente tecnici e devono essere calibrati in base al contesto (pubblico o privato) e alle specificità dell’attività di serramentista.
Di seguito, viene fornita una prima check list delle clausole che devono necessariamente essere inserite nel contratto e che bisogna pretendere siano disciplinate con chiarezza, o che viceversa bisogna stare attenti ad evitare.
a) Le clausole essenziali
QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO
Il contratto, oltre ad identificare le parti, deve qualificare espressamente il rapporto come subappalto. È opportuno specificare il riferimento al contratto principale di appalto, indicando committente, oggetto e valore dell’appalto base. Questa precisazione è importante sia per definire il quadro normativo applicabile, sia soprattutto per i limiti dell’attività subappaltata.
OGGETTO DEL SUBAPPALTO
La descrizione dell’opera e della prestazione deve essere precisa e dettagliata, specificando esattamente quali prestazioni sono affidate al subappaltatore.
Per i serramentisti, è essenziale distinguere tra fornitura e posa in opera, indicando tipologie di serramenti, materiali, caratteristiche tecniche e prestazioni energetiche richieste.
CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL’OPERA
Il prezzo è l’obbligazione principale dell’appaltante e deve essere determinato in maniera chiara e per iscritto: è la parte del contratto che merita maggiore attenzione.
- La determinazione del corrispettivo può avvenire “a corpo” o “a misura”. Nel primo caso, il prezzo è fisso e invariabile; nel secondo, è commisurato alle quantità effettivamente eseguite. Le due qualificazioni nel medesimo contratto sono incompatibili.
- Le modalità di pagamento devono essere ben definite, specificando tempi, condizioni e documentazione richiesta. Negli appalti pubblici, è importante considerare le disposizioni sul pagamento diretto previste dal codice degli appalti. In tutti i contratti, sarà fondamentale prevedere il versamento di acconti, condizione addirittura irrinunciabile in presenza di SAL intermedi (ad es.: 30% all’ordine / 40% al momento in cui i serramenti sono pronti o a disposizione dal serramentista / 30% saldo alla consegna).
- Un buon consiglio è quello di inserire nel contratto clausole di revisione del prezzo (ad es.: per aumento costi materie prime; ore aggiuntive per istallazione etc.), così da prevenire ogni discussione.
E IN CASO DI VARIANTI?
Attenzione: accanto al prezzo originariamente stabilito nel contratto di subappalto, sarà doveroso vi sia l’accordo, sempre per iscritto, su ogni successiva modifica di prezzo dovuta alle varianti. A tal fine basterà anche un semplice scambio di mail tra appaltante principale/subappaltatore. Si noti: non basta limitarsi ad inviare una mail ma si deve pretenderne l’accettazione da parte dell’appaltante.
SOSPENSIONE IN CASO DI RITARDO NEI PAGAMENTI
Una previsione che non deve mai mancare è quella di poter sospendere l’esecuzione o la consegna delle opere in caso di mancato o ritardato pagamento degli acconti, nonché di risolvere il contratto con diritto al risarcimento del danno. Ciò, avendo sempre cura di specificare che non si incorrerà in penali in caso di ritardo.
TEMPI DI ESECUZIONE
I termini di esecuzione devono essere coordinati con quelli del contratto principale. È opportuno prevedere clausole che tengano conto di eventuali ritardi non imputabili al subappaltatore, come la mancata consegna di documentazione tecnica o autorizzazioni da parte dell’appaltatore (ciò, anche in caso di varianti richieste dal committente/appaltatore che spostino in avanti il completamento dell’opera). Occorre prestare attenzione, viceversa, a penali in caso di ritardo.
GARANZIA E RESPONSABILITÀ
Il contratto deve disciplinare la responsabilità per vizi e difformità dell’opera, tenuto conto che la giurisprudenza ha chiarito che l’appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell’opera a lui contestati dal committente e che, prima della formale denuncia di quest’ultimo, non può agire in regresso nei confronti del subappaltatore (art. 1670 del codice civile).
È quindi essenziale prevedere che la responsabilità del subappaltatore sia condizionata alla tempestiva denuncia da parte dell’appaltatore, da effettuarsi tassativamente entro sessanta giorni dal ricevimento della contestazione del committente.
ESONERO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
È importante specificare che la responsabilità del subappaltatore è limitata ai vizi effettivamente denunciati dal committente all’appaltatore.
Particolare attenzione deve essere posta alle clausole che limitano o escludono la responsabilità del subappaltatore, tenuto conto che tali clausole non possono riguardare dolo o colpa grave.
CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
È opportuno prevedere clausole risolutive espresse per i casi di inadempimento grave, specificando chiaramente quali comportamenti costituiscono causa di risoluzione, come la mancata consegna da parte dell’appaltatore principale, alla data prevista per l’inizio dei lavori, del titolo edilizio, del progetto, del programma esecutivo e del piano di sicurezza.
b) Le clausole da evitare
CLAUSOLE DI RESPONSABILITÀ ILLIMITATA
Sono da evitare clausole che rendano il subappaltatore responsabile per qualsiasi vizio o difformità, indipendentemente dalla denuncia del committente. Come chiarito anche dalla giurisprudenza, i vizi e i difetti di cui l’appaltatore è tenuto a rispondere verso il committente e che può riversare sul subappaltatore, salvo diversa previsione contrattuale (attenzione: purtroppo non infrequente nella prassi) sono individuati e circoscritti dalla denuncia formulata dal committente principale.
CLAUSOLE DI PAGAMENTO SUBORDINATO
Estremamente rischiose, sebbene purtroppo anch’esse molto diffuse, sono le clausole che subordinano il pagamento del subappaltatore all’integrale pagamento da parte del committente all’appaltatore. Tali clausole, vessatorie, oltre a creare situazioni di dipendenza economica complicano moltissimo il recupero dei propri crediti, con un aumento di tempi e di spese legali che spesso non viene considerato a dovere.
CLAUSOLE DI MODIFICA UNILATERALE
Devono essere evitate clausole che consentono all’appaltatore di modificare unilateralmente l’oggetto o le condizioni del subappalto. Eventuali variazioni devono essere concordate tra le parti e, negli appalti pubblici, rispettare apposite procedure.
Specificità per l’ambito Pubblico
Negli appalti pubblici, il contratto di subappalto deve rispettare specifici requisiti normativi. Il codice degli appalti prevede che “il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici”.
È quindi obbligatorio inserire clausole di revisione prezzi coerenti con quelle del contratto principale e prevedere l’applicazione del medesimo contratto collettivo di lavoro dell’appaltatore principale. Inoltre, deve essere specificato che “l’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso”.

Avv. SIMONE FRANZONI
Studio Legale Associato Franzoni Dittamo
Ph.D in Diritto Costituzionale già Professore a contratto di Diritto delle Comunicazioni – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
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