Bonus Barriere Architettoniche
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I requisiti tecnici richiesti ai serramentisti per usufruire del Bonus Barriere Architettoniche

Il bonus di cui si parla non è qualcosa di eccessivamente recente: già alla fine del 2021, la Legge Finanziaria del 2022 (Legge 234/2021) lo conteneva.

La successiva Finanziaria del 2023 (Legge 197/2022) lo ha ripreso, con alcune modifiche, fino ad arrivare alla corposa Circolare N. 17/E dell’Agenzia delle Entrate. Anche quest’ultima pubblicazione, indubbiamente recente (26/06/2023), in quanto alle disposizioni tecniche rimanda al Decreto 236 del 1989, (documento che inevitabilmente sconta il peso di oltre 3 decenni di storia).


Tutte le prescrizioni tecniche in esso contenute, si fondano su tre colonne portanti: ogni intervento deve essere mirato a garantire l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità, andando ad agire su edifici esistenti.

Partendo da questi presupposti, si innescano due percorsi correlati ma ben distinti: un primo, che riguarda i requisiti di carattere progettuale, ed un secondo, che invece descrive in maniera più specifica i requisiti tecnici degli elementi che possono essere oggetto di incentivo e fra questi, anche, i serramenti.

Con riferimento a questi ultimi, vi sono in primis una serie di disposizioni di carattere dimensionale che riguardano il serramento o parti di esso. Poi, si individuano dei requisiti prestazionali atti a garantire la facilità sia nella movimentazione delle ante mobili, che nella manovrabilità del meccanismo di apertura e chiusura.


Il laboratorio individua le forze/coppie di ingaggio e disingaggio e le forze di movimentazione, in apertura e chiusura, dell’anta mobile. Sulla base di alcune prove ripetute di questo tipo, il prodotto viene classificato secondo le specifiche norme tecniche.


A questo punto la domanda è: un prodotto che rispetta le prescrizioni dimensionali e che, a seguito di tali test, risulti conforme ai requisiti tecnici previsti, può essere ritenuto senza null’altro aggiungere “detraibile”?
In altre parole, sono detraibili quei prodotti/sistemi la cui funzionalità, ai fini del rispetto dei requisiti progettuali, non è svincolabile da valutazioni di contesto applicativo?


Ad oggi, per poter rispondere con un SI ci sentiamo di subordinare questa certezza ad una condizione: che la conformità ai requisiti sia correttamente valutata ed ASSEVERATA da un Professionista abilitato.

Pur non essendo un obbligo previsto, è comunque disposto l’obbligo di fornire “documentazione attestante il rispetto dei requisiti”: pertanto, nonostante si parli anche di interventi “parziali”, soprattutto in condizioni particolari è solo un Professionista che può valutare se il rispetto dei requisiti tecnici può essere garantito senza che possano ingenerarsi conflitti/decadimenti in valutazioni tecniche di più ampio spettro.


A tal proposito, non dimentichiamo che tale bonus non fa decadere le altre disposizioni previste per gli interventi riguardanti i serramenti: la comunicazione ad Enea (qualora l’intervento modifichi il bilancio energetico dell’edificio) ed il rispetto dei limiti di costo dell’Allegato A del Decreto MiTE del 14/02/2022, che si richiede venga autocertificato e che andrà quindi a sommarsi al rispetto dei limiti di costo generali già previsti per questo specifico bonus.


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