Gli ambiti applicativi del nuovo Decreto “Costi massimi agevolabili” del 14-02-22
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Gli ambiti applicativi del nuovo Decreto “Costi massimi agevolabili” del 14-02-22

Stefano Mora

Direttore Consorzio LegnoLegno

In materia di Detrazioni fiscali, il 2022 è stato certamente caratterizzato da una serie di novità legislative significative; abbiamo infatti assistito alla pubblicazione della Legge di bilancio 2022, del Decreto “Sostegni Ter” e delle successive correzioni ed infine del recente Decreto del 14 Febbraio “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici.”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 marzo.

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Quest’ultimo documento è sicuramente quello che ha ed avrà maggior impatto sulle scelte delle aziende (e dei loro clienti) relativamente alla gestione tecnico-commerciale delle offerte ai committenti.

In estrema sintesi, il Decreto introduce nuovi massimali di costo detraibile in pressoché tutti i Bonus che normalmente si impiegano nelle attività di riqualificazione energetica degli edifici, ristrutturazione, sostituzione dei serramenti.

Vale la pena pertanto provare ad analizzarne sinteticamente gli aspetti essenziali.

Innanzitutto, per quanto riguarda l’ambito applicativo (art. 2), una delle principali novità è certamente costituita dal fatto che i limiti di costo si applicano non solo agli interventi soggetti a sconto in fattura o cessione del credito, ma anche alla più classica fruizione diretta della detrazione.

Inoltre, sempre in art. 2, viene specificato che le disposizioni del decreto si applicano agli interventi elencati all’art. 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020; in altri termini, sono considerati e comprese almeno le seguenti agevolazioni di riferimento per il settore “serramenti”:

a) recupero del patrimonio edilizio (Bonus Casa);

b) efficienza energetica (Superbonus ed Ecobonus).


Particolarmente importante è dunque definire il periodo di applicazione, ossia l’entrata in vigore del Decreto stesso. Il Decreto è stato pubblicato il 16 marzo, va da sé che entri in vigore il 16 Aprile.

Diviene pertanto rilevante identificare in modo univoco la data di inizio lavori, poiché da quella si determinano gli obblighi previsti dal Decreto in questione:

In caso di interventi soggetti a titolo edilizio, la data del titolo documenta l’inizio lavori. Pertanto, i limiti di costo si applicheranno agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio è stata presentata successivamente al 15 Aprile;

In caso di interventi in edilizia libera, si tratta di definire la data di inizio lavori, con relativa assunzione di responsabilità da parte del Committente. Si rende pertanto indispensabile la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a firma del committente) nella quale sia dichiarato che l’intervento è soggetto a edilizia libera e che venga esplicitata la data di inizio lavori. I limiti di costo del Decreto si applicheranno ovviamente agli interventi con data di inizio lavori successiva al 15 aprile.

Per quanto riguarda i valori economici, il Decreto li riporta in allegato A (fra gli altri):

Costi massimi specifici

Al di là delle valutazioni sui singoli costi, preme ricordare che i costi indicati sono “al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.”


Si consideri che, al momento, le interpretazioni degli Organi ufficiali interpellati sono sostanzialmente riassumibili come segue:

– Costi di posa in opera: si intendono unicamente i costi di manodopera;

– Opere relative alla installazione: si intendono unicamente le opere provvisionali (ponteggi, ecc.).


Infine, sempre in art. 3 ma al comma 3, il Decreto chiarisce che gli oneri per le prestazioni professionali ed i costi di asseverazione relativi alla realizzazione degli interventi sono ammessi a detrazione.


Preme sottolineare che per “prestazioni professionali” l’Agenzia delle Entrate ha più volte specificato che si tratta dei costi e delle parcelle riconducibili ai Professionisti abilitati (Tecnici abilitati per le asseverazioni, CAF, commercialisti ecc. per i costi di visto di conformità).


L’allegato I, che tutti abbiamo imparato a conoscere in passato, viene di fatto pertanto abrogato e da qui in avanti dovremo lavorare considerando i massimali del nuovo Allegato A.


Si consideri che:

– I costi indicati in allegato A sono i massimi ammissibili a detrazione. Nel caso si “sfori” quei massimali, il committente potrà certamente procedere con i lavori, ma porterà in detrazione solo fino al limite previsto dal massimale;

I costi indicati saranno oggetto di revisione annuale, fissata al 1 febbraio di ciascun anno, a partire dal 2023.

Ovviamente, questo aspetto deve essere ben tenuto in considerazione in caso di sottoscrizione di accordi o contratti con inizio lavori a partire dai primi mesi del 2023.



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