Cosa si intende per beni di valore significativo D.M. 29.12.1999:
Per “beni significativi”, il cui valore può determinare l’applicabilità totale o parziale dell’aliquota Iva agevolata all’intera prestazione, si intendono i beni individuati dal D.M. 29.12.1999, ovvero:
– ascensori e montacarichi;
– infissi esterni ed interni;
– caldaie;
– video e citofoni;
– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
– sanitari e rubinetterie dei bagni;
– impianti di sicurezza
Assimilazione
I termini utilizzati per individuare i beni costituenti una parte significativa degli interventi di recupero devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico. Conseguentemente, sono classificabili come “beni significativi” anche quelli che hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente menzionati nell’elenco citato, ma che per specifiche caratteristiche e/o per esigenze di carattere commerciale assumono una diversa denominazione.
COME CALCOLARE IL VALORE DEL BENE SIGNIFICATIVO CON IVA AL 10%
Per i beni significativi, l’aliquota ridotta si applica soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
Occorre quindi scorporare il valore dei beni significativi:
• una parte del valore è assoggettata a Iva agevolata al 10%;
• la rimanente parte sconta l’Iva ordinaria al 22%.
Come chiarito più volte dall’Agenzia delle Entrate (v. Risoluzione 25/E 2015 e altro), il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera. Il valore da assoggettare a Iva al 10% va individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione il valore dei beni significativi. La differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l’aliquota del 10%.
Il valore residuo del bene deve essere, invece, assoggettato all’aliquota ordinaria del 22%. Ovviamente, se il valore di un bene non eccede la metà di quello della prestazione complessivamente considerata, è soggetto interamente all’aliquota IVA 10%
Rif.: circolare AE 15/E/2018
All’interno dell’installazione generalmente ricompresa nel mondo “infissi” ci sono i casi particolari riferiti a:
• scuri, persiane, tapparelle, veneziane;
• zanzariere;
• inferriate o grate di sicurezza.
A seconda delle singole fattispecie, abbiamo un diverso trattamento IVA.
BENI SIGNIFICATIVI: SCURI E PERSIANE
Scuri e persiane: ovvero analoghi sistemi di intercettazione della luce come le tapparelle o le veneziane.
1. l’Agenzia ritiene che le stesse debbano essere considerate come funzionalmente autonome rispetto agli infissi.
2. In considerazione di tale autonomia funzionale rispetto agli infissi esterni e/o interni dell’abitazione, gli scuri e le persiane, non sono attratte nel valore degli infissi (beni significativi), ma sono ricomprese nel valore della prestazione di servizio soggetta ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura del 10%.
3. In pratica, relativamente all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli infissi comprendenti scuri o persiane, l’IVA al 10% si applica su una base imponibile costituita dal corrispettivo pattuito per l’intervento di manutenzione, comprensivo del valore (costo) di scuri o persiane; gli infissi, invece, devono essere interamente assoggettati ad IVA agevolata con aliquota del 10 per cento solo se il loro valore non supera la metà del valore dell’intera prestazione considerata nel suo complesso (ivi compreso, così come è stato precisato, il valore che è stato attribuito agli scuri o alle persiane).
L’eventuale eccedenza di valore degli infissi resta, quindi, soggetto ad IVA con aliquota ordinaria.
BENI SIGNIFICATIVI: ZANZARIERE
Le medesime considerazioni che sono state sopra esposte con riferimento alle tapparelle valgono anche per quanto riguarda il trattamento fiscale degli interventi di manutenzione aventi ad oggetto l’installazione di zanzariere.
1. Al contrario degli infissi, le zanzariere sono installate al fine di proteggere gli ambienti interni contro le zanzare e altri insetti; in virtù di questa “autonomia funzionale” rispetto agli infissi, quindi, si ritiene che il valore delle zanzariere non assuma rilievo ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota IVA del 10%
BENI SIGNIFICATIVI: INFERRIATE O GRATE DI SICUREZZA
Le grate di sicurezza, invece sino installate al fine di prevenire atti illeciti ed intrusioni da parte di terzi.
1. Le grate, in virtù della loro autonoma rilevanza sotto il profilo funzionale, costituiscono esse stesse dei beni diversi e indipendenti dagli infissi esterni e/o interni dell’abitazione.
2. In ragione di ciò, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10% all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli infissi e delle grate di sicurezza, il valore delle grate non assume autonoma rilevanza e non deve confluire nel valore degli infissi (beni significativi), bensì nel valore complessivo della prestazione soggetta all’aliquota del 10%.
ESEMPIO PRATICO DI IVA AL 10% PER BENI SIGNIFICATIVI
Ipotizziamo di trovarci nel caso di un intervento di manutenzione (straordinaria o ordinaria) su un immobile destinato ad uso abitativo privato. L’impresa installatrice deve fornire e posare in opera alcuni infissi. Il corrispettivo pattuito per la fornitura con posa in opera degli infissi è pari a € 10.000 + Iva derivante da:
• fornitura infissi: € 7.000,00
• posa in opera, materie prime e semilavorate: € 3.000,00
Gli infissi costituiscono beni di valore significativo, come espressamente previsto dal dm 29 dicembre ’99.
In conseguenza di ciò, parte del valore degli infissi sarà assoggettato al 10% e parte al 22%. Manodopera e materie prime e semilavorate scontano comunque l’Iva al 10%.
Per stabilire il valore degli infissi da assoggettare a Iva al 10%, occorre sottrarre dall’imponibile totale (corrispettivo totale) il valore degli infissi stessi:
• valore infissi IVA 10% = valore totale – valore infissi =
€ 10.000,00 – € 7.000,00 = € 3.000,00
La rimanente parte sconterà l’Iva al 22%:
• valore infissi IVA 22% = valore infissi – valore infissi IVA 10% =
€ 7.000,00 – € 3.000,00 = € 4.000,00
ESEMPIO DI FATTURA INFISSI IVA AL 10%
Di seguito proponiamo un esempio che chiarisce come applicare correttamente l’Iva al 10% e al 22% sui beni significativi.

Nel caso in cui…
IMMOBILI A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA PRIVATA
La categoria dei beni significativi assume rilevanza, solo nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, a condizione che i suddetti beni siano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione.
I beni forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente dei lavori sono soggetti ad Iva con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria.
Conseguenza diretta
CALCOLO DELL’IMPORTO SOGGETTO AD IVA 10%
Modalità
• Qualora nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria siano impiegati i beni costituenti una parte significativa del valore della prestazione, il bene significativo fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente all’aliquota nella misura del 10% se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione.
• Se, invece, il valore del bene significativo supera tale limite, l’aliquota nella misura del 10% si applica al bene solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi.
• Sul valore residuo del bene significativo trova applicazione l’aliquota nella misura ordinaria.
Base imponibile al 10%
Tutto ciò che non è bene significativo:
manodopera
materie prime
beni non significativi
Valore del bene significativo pari all’importo di cui al punto precedente.
È necessario confrontare il valore dei beni significativi con quello dei lavori effettuati. Una parte del valore del bene (pari al valore di tutto quanto non è bene significativo) sarà assoggettata ad Iva 10%; la restante parte sarà assoggettata ad Iva ordinaria.
Base imponibile al 22%
• Valore del bene significativo che eccede il valore di tutto ciò che non è bene significativo.
Indicazioni in fattura
• Obbligo di indicare il valore dei beni significativi, anche se lo stesso è inferiore alla metà dell’intervento
BENI NON SIGNIFICATIVI
• Per tutti i beni diversi da quelli elencati nel D.M. 29.12.1999 vale il principio generale in base al quale il valore relativo confluisce in quello della prestazione di servizi soggetto ad Iva con aliquota nella misura del 10%.
Parti staccate di beni significativi scuri e persiane
PROBLEMA
• Per quanto riguarda le parti staccate dei beni significativi (scuri e persiane), fornite unitamente a questi ultimi nell’ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di recupero agevolato (intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria), si pone il problema di verificare se le stesse assumano rilevanza autonoma e, quindi, al pari degli altri beni diversi da quelli “significativi”, se siano soggette al medesimo trattamento fiscale previsto per la prestazione di servizi o se, diversamente, vadano considerate quali componenti essenziali del bene significativo e, dunque, ne seguano le sorti per quanto concerne la determinazione dell’aliquota applicabile.
SOLUZIONE NORMATIVA
In base alla autonomia funzionale
• In base alla norma di interpretazione autentica prevista dall’art. 1, c. 19 della legge di Bilancio 2018, la verifica in merito alla rilevanza delle parti staccate (scuri e persiane) rispetto al bene significativo, ai fini della corretta determinazione della base imponibile sulla quale applicare l’Iva con aliquota nella misura del 10%, si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti (scuri e persiane) rispetto al manufatto principale (bene significativo).
Con autonomia funzionale
Le parti staccate dei beni significativi (ossia, il valore di scuri e persiane), solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al manufatto principale (bene significativo) non sono comprese nel valore del bene significativo, ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota nella misura del 10%.
Senza autonomia funzionale
Diversamente, se la parte staccata (scuro o persiana) concorre alla normale funzionalità dei beni significativi ed è, dunque, priva di una propria autonomia funzionale, la stessa deve essere considerata parte integrante dei medesimi beni.
In quest’ultimo caso, il valore della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota Iva del 10%, nel valore dei beni significativi.
INSTALLAZIONE
• Qualora l’intervento di manutenzione agevolato abbia ad oggetto l’installazione/sostituzione della sola componente staccata (scuri o persiane) di un bene significativo (già installato precedentemente), ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, non è necessario alcun apprezzamento in merito all’autonomia funzionale di detta componente rispetto al bene significativo.
• In tal caso, infatti, l’intervento non ha ad oggetto l’installazione del bene significativo, bensì la sostituzione/installazione di una sua parte staccata.
Conseguentemente, ai fini dell’applicazione dell’aliquota nella misura del 10%, il valore della parte staccata è attratto nel valore complessivo della prestazione di servizi.
Valore dei beni significativi
MATERIE PRIME E MANO D’OPERA
• La norma di interpretazione autentica, introdotta dall’art. 1, c. 19 della legge di Bilancio 2018, chiarisce che il valore dei beni significativi deve tener conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.
BENE SIGNIFICATIVO PRODOTTO DALLO STESSO PRESTATORE
Se il bene significativo fornito nell’ambito dell’intervento agevolato è prodotto dal prestatore stesso, ai fini dell’individuazione dell’aliquota Iva applicabile, il valore del bene è costituito dal relativo costo di produzione, comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione del medesimo bene (il costo di produzione non può, in particolare, essere inferiore al costo delle materie prime utilizzate ed al costo della manodopera impiegata).
BENE SIGNIFICATIVO ACQUISTATO
Nel caso in cui il fornitore non produca il bene significativo, bensì acquisti lo stesso da terzi, il valore del bene, ai fini dell’individuazione dell’aliquota Iva applicabile, non può essere inferiore al suo valore di acquisto.
Esempi di fatturazione


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