L’esperto risponde
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L’esperto risponde

ALESSIA FILANCI

Dipartimento Energia Consorzio LegnoLegno

La richiesta di chiarimenti in merito al mondo che riguarda le detrazioni fiscali risulta sempre più frequente a causa dei molteplici cambiamenti di Decreti, Leggi, Circolari, Sentenze, ecc…
Dinanzi ad un confronto con i serramentisti, per provare a comprendere al meglio le loro necessità, abbiamo riscontrato una condizione di grande incertezza dove il serramentista stesso non sa come soddisfare al meglio le richieste del proprio committente.
A tal proposito, abbiamo pensato di creare una rubrica, “L’esperto risponde”, per offrire la possibilità di chiarimenti su alcune delle perplessità che ci vengono poste più frequentemente.

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Nel presente numero della rivista risponderemo ad alcune delle domande relative alle Pratiche ENEA.

Per quali interventi è necessario effettuare la comunicazione della Pratica ad ENEA?

La Pratica ENEA è obbligatoria per tutti gli interventi che apportano Risparmio Energetico ed è un documento necessario che il Beneficiario del Bonus deve presentare, in dichiarazione dei redditi, per poter accedere alla Detrazione Fiscale.
Il Beneficiario infatti, ha l’obbligo di presentare tale comunicazione, sul Portale di ENEA, sia per gli interventi di Risparmio Energetico (Ecobonus), che per gli interventi di Ristrutturazione Edilizia che apportano risparmio energetico (Bonus Casa).

Come stabilito, per i relativi interventi, vi sono da rispettare limiti di prestazioni energetiche differenti:

ECOBONUS
Decreto Requisiti Tecnici del 06 Ottobre 2020

ZONA CLIMATICAU (W/M2K)
ZONA CLIMATICA A ≤ 2,60 W/m2K
ZONA CLIMATICA B≤ 2,60 W/m2K
ZONA CLIMATICA C≤ 1,75 W/m2K
ZONA CLIMATICA D≤ 1,67 W/m2K
ZONA CLIMATICA E≤ 1,30 W/m2K
ZONA CLIMATICA F≤ 1,00 W/m2K

BONUS CASA
Decreto Requisiti Minimi di Riqualificazione del 26 Giugno 2015

ZONA CLIMATICAU (W/M2K)
ZONA CLIMATICA A≤ 3,00 W/m2K
ZONA CLIMATICA B≤ 3,00 W/m2K
ZONA CLIMATICA C≤ 2,00 W/m2K
ZONA CLIMATICA D≤ 1,80 W/m2K
ZONA CLIMATICA E≤ 1,40 W/m2K
ZONA CLIMATICA F≤ 1,00 W/m2K

Chi deve effettuare la trasmissione della Pratica ad ENEA?

La comunicazione della Pratica sul Portale di ENEA è a cura del Beneficiario del Bonus Fiscale, il quale può trasmettere i dati direttamente, oppure può avvalersi di un soggetto intermediario.

I soggetti Beneficiari possono essere:

  • Soggetti Fisici (Privati)
  • Soggetti Giuridici (Aziende)

Nel caso in cui lo stesso intervento fosse soggetto a detrazione da parte di più beneficiari, la dichiara­zione da inviare ad ENEA deve essere unica e deve contenere i riferimenti fiscali di tutti i beneficiari nella sezione apposita.

La data da tenere in considerazione per la co­municazione della Pratica all’ENEA è quella re­lativa all’emissione della fattura, del pagamento oppure alla chiusura del cantiere?

Per poter usufruire degli incentivi, relativi al Bonus Fiscale 50 % per la sostituzione dei serramenti, la comunicazione all’ENEA deve avvenire esclusiva­mente entro 90 giorni dalla chiusura del cantiere, ovvero dalla data di ultimazione dei lavori, dichiarata dal Serramentista attraverso una Dichiarazione di Collaudo.

Nel caso in cui la trasmissione ad ENEA venga omessa, oppure non avvenga entro il temine dei 90 giorni, al beneficiario rimane la possibilità di rimediare mediante la “Remissione in Bonis” (ar­ticolo 2 del dl 16/2012); tale adempimento però deve avvenire prima di una contestazione della violazione o prima dell’invio di accertamenti am­ministrativi e entro i termini di presentazione della prima dichiarazione dei redditi.

Attenzione! Vi consigliamo, in via del tutto pru­denziale, di rispettare il termine dei 90 giorni in maniera tassativa, in quanto, benché sia prevista la possibilità di “Remissione in Bonis”, l’agenzia delle entrate potrebbe respingere tale ravvedimento nel caso in cui non vegano rispettati altri tipi di omissioni o responsabilità.

È possibile modificare una Pratica che è già stata trasmessa sul Portale? Se si, vi è un limite di tempo per poterla modificare?

Si, è possibile modificare una Pratica che è già stata trasmessa sul Portale anche oltre il limite dei 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Ovviamente tali modifiche dipendono dall’anno in cui è stata trasmessa la Pratica ad ENEA, in quanto queste possono avvenire solamente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.



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