Porte esterne poste su via di uscita in caso di emergenza: obblighi e prescrizioni
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Porte esterne poste su via di uscita in caso di emergenza: obblighi e prescrizioni

Da alcuni anni, il nostro Laboratorio riceve con sempre maggiore frequenza richieste di chiarimenti — provenienti sia dal settore serramentistico sia da altri ambiti — riguardo alle procedure e agli obblighi da rispettare in caso di installazione di porte lungo le vie di esodo in situazioni di emergenza.

Di seguito, riportiamo alcune indicazioni utili tratte da norme e regolamenti attualmente in vigore.

THANKS TO

Il Decreto Ministeriale del 3 novembre 2004, emanato dal Ministero dell’Interno, definisce i criteri per la scelta dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate sulle vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (VV.F.).

decreto fornisce alcune definizioni fondamentali:

  • Luogo sicuro: luogo in cui le persone possono considerarsi al riparo dagli effetti di un incendio.
  • Via di emergenza (o di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso che consente agli occupanti di un edificio o locale

di raggiungere un luogo sicuro senza incontrare ostacoli durante il deflusso.

  • Uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte ai rischi diretti causati da un incendio. Può assumere le seguenti configurazioni:
    1. uscita che conduce direttamente a un luogo sicuro;
    2. uscita che conduce a un percorso protetto, da cui è possibile raggiungere l’uscita che immette in un luogo sicuro;
    3. uscita che immette su una scala esterna.
  • Uscita di emergenza: passaggio che conduce direttamente a un luogo sicuro.

Infine, il D.Lgs. 81/2008 — Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

— specifica che, “qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell’esodo (dall’interno verso l’esterno).”

CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE

Quando il committente (ente pubblico o privato, progettista, datore di lavoro)

richiede l’installazione di una porta su vie di esodo in attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (VV.F.), i dispositivi di apertura devono essere marcati CE secondo le seguenti norme di prodotto:

  • UNIEN179:2008 – Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta
  • UNI EN 1125:2008 – Dispositivi per uscite antipanico azionati mediante barra orizzontale (vie di esodo)

L’installazione di tali dispositivi può essere prevista da normative tecniche di prevenzione incendi, prescritta dal Comando dei VV.F., da altri organi competenti o dal datore di lavoro.

Le porte installate lungo le vie di fuga devono:

  • aprirsi nel verso dell’esodo (cioè dall’interno verso l’esterno);
  • garantire un’apertura agevole e priva di ostacoli;
  • essere adeguatamente dimensionate per consentire il deflusso sicuro delle persone.

Il tipo di dispositivo di apertura da installare dipende da vari fattori, tra cui:

  • l’apertura o meno al pubblico dell’attività;
  • il numero di persone o addetti presenti;
  • il livello di rischio (es. incendio o esplosione);
  • la presenza di lavoratori abituali o persone occasionali.

Il DM 3 novembre 2004 stabilisce i casi in cui è obbligatoria l’installazione di dispositivi antipanico conformi alla UNI EN1125:2008, salvo differenti prescrizioni tecniche di prevenzione incendi. In particolare:

  1. Nei locali non aperti al pubblico con capienza superiore a 25 persone
  2. Nei locali aperti al pubblico con capienza superiore a 10persone
  3. Nei locali a rischio di esplosione o incendio, con più di 5 lavoratori addetti

Infine, la norma UNI EN 1125:2008 definisce le caratteristiche prestazionali che il dispositivo antipanico deve soddisfare.

Il fabbricante è tenuto a rilasciare la Dichiarazione di Prestazione (DoP) e ad apporre l’etichetta CEsul prodotto/o imballaggio/o documenti di trasporto.

CARATTERISTICHE DELLE CERNIERE

La norma di prodotto UNI EN 1935:2004 definisce le caratteristiche prestazionali delle cerniere da installare sulle porte esterne poste lungo le vie di esodo.

Il fabbricante della cerniera è tenuto a rilasciare la Dichiarazione di Prestazione (DoP) e ad apporre l’etichetta CE sul prodotto/o imballaggio/o documenti di trasporto.

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA DEL VETRO

Nel caso di porte vetrate esterne installate su vie di fuga, deve essere utilizzato vetrocamera di sicurezza conforme alla norma UNI 7697, scelto in base alla destinazione d’uso dell’edificio (es. scuole, università, ecc.).

OBBLIGHI PER LE PORTE SU VIA DI ESODO ESTERNA ASSEMBLATE

Quando una portasu viadi fugaviene assem- blata con profili in legno, alluminio o PVC, e installata nella parte esterna dell’edificio, essa diventa una portapedonaleesternasu via di esodo.

Tale porta, se dotata di:

  • cerniere marcate CE (UNI EN 1935),
  • dispositivo antipanico marcato CE (UNI EN 1125 o UNI EN 179),
  • vetro di sicurezza conforme alla UNI 7697,

è soggetta all’obbligo di marcatura CE secondo quanto previsto dal Regolamento UE 305/2011 sui prodotti da costruzione e dalla norma di prodotto UNI EN 14351-1:2016.

Sistema VVCP1 (exSAC1)

Per le porte su via di fuga esterne, il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP) di tipo1è obbligatorio. In questo sistema:

  1. Un Organismo di Certificazione notificato e accreditato:
    • seleziona presso l’azienda del fabbricante un campione rappresentativo della porta su cui effettuare le prove iniziali di tipo (ITT) presso un Organismo di Prova notificato e accreditato;
    • effettua un audit ispettivo presso lo stabilimento del fabbricante per valutare il sistema di controllo della produzione (FPC);
    • svolge verifiche periodicheper sorvegliare la costanza delle prestazioni del sistema FPC.
  2. A seguito di tali verifiche, il fabbricante può emettere la Dichiarazione di Prestazione (DoP) e apporre la marcatura CE in regime VVCP1.

CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA MARCATURA CE

Questa procedura è un obbligo dettatodalla marcatura CE in sistema 1: porte su via di fuga esterne che non seguono questa procedura non sono marcabili CE con tutte le conseguenze e le sanzioni che i decreti prevedono quando si commercializzano prodotti senza la marcatura CE.

La mancata applicazione della marcatura CE secondo il sistema 1 per le porte su vie di fuga esterne è vietata e comporta sanzioni rilevanti, come previsto dal D.Lgs. n. 106/2017, art. 19:

Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante”

Il fabbricante che viola l’obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione (DoP) ai sensi dell’articolo 4, par. 1 del Regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000euro.

Se il prodotto e materiali sono destinati a uso strutturale o antincendio, e il fabbricante viola l’obbligo di cui al primo periodo o l’obbligo di dichiarare la prestazione del prodotto conformemente alle norme tecniche o alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5, si applica l’arresto in o a sei mesi e una ammenda da 10.000 a 50.000 euro.”

MANTENIMENTODELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione secondo il sistema VVCP1deve essere mantenuta nel tempo attraverso specifici accordi contrattuali tra il fabbricante e l’Organismo di Certificazione, sia sul piano tecnico che economico.

Ricordiamo che le finestre e le porte esterne pedonali sono soggette al sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP) di tipo3, salvo eventuali future revisioni del Regolamento (UE) 305/2011.

In base a questo sistema, è il fabbricante a emettere la Dichiarazione di Prestazione (DoP) e ad apporre la marcatura CE, a seguito di:

1. Prove iniziali di tipo (ITT) eseguite da un Laboratorio di Prova notificato e accreditato su un campione selezionato dal fabbricante stesso (campionamento a cura del fabbricante).

DIFFERENZA TRA IL SISTEMA VVCP1 E VVCP3

VVCP1 (Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione – Sistema 1)

  1. Campionamento: L’Organismo di Certificazione effettua, presso l’azienda del fabbricante, l’identificazione e l’etichettatura del campione di prova, realizzato secondo le procedure FPC (Factory Production Control). Il campione, corredato da un codice identificativo, viene inviato a un Laboratorio Notificato e Accreditato per l’esecuzione delle prove iniziali di tipo (ITT) (permeabilità all’aria, trasmittanza termica, resistenza al vento, ecc.).
  2. Ispezione e sorveglianza continua: L’Organismo di Certificazione effettua verifiche periodiche sul sistema FPC del fabbricante, per garantire che la costanza delle prestazioni della porta esterna di emergenza (con tutti gli accessori e dispositivi installati) sia mantenuta nel tempo.
  3. Capacità di sblocco: Per le porte dotate di dispositivo antipanico, la norma UNI EN 1125:2008 stabilisce che la forza di attivazione per sbloccare l’uscita, misurata in punti specifici del maniglione, non deve superare gli 80 N.

Alcune segnalazioni per VVCP1 e VVCP3

  1. Entrambi i sistemi richiedono che il fabbricante implementi e mantenga un sistema FPC attivo. Questo è essenziale per garantire la costanza delle prestazioni dichiarate nella DoP (Dichiarazione di Prestazione). Senza un FPC conforme, non è possibile apporre la marcatura CE su alcun serramento esterno.
  2. Le porte su via di esodo devono essere oggetto di prove iniziali di tipo dedicate, in quanto non è possibile trasferire i risultati ottenuti su portefinestra standard, ad esempio quelle con soglia.
  3. I Vigili del Fuoco richiedono spesso porte prive di battuta inferiore, per facilitare il deflusso rapido delle persone senza ostacoli, evitando rischi di inciampo sull’intera larghezza utile della porta.Questo aspetto va definito in fase progettuale, tenendo conto, ad esempio, che la normativa impone alle contro-bocchette una sporgenza massimadi15mm, e la necessità che siano sagomate adeguatamente.

CONCLUSIONE

La predisposizione della Dichiarazione di Prestazione (DoP) e dell’etichetta CE è obbligatoria per legge.

Per evitare sanzioni e garantire la conformità dei prodotti immessi sul mercato, è importante che il fabbricante approfondisca e rispetti tutti gli obblighi tecnici e normativi previsti.

SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE PORTE ESTERNE SU VIE DI ESODO

Il Consorzio LegnoLegno ha attivato una collaborazione con un organismo di Certificazione Notificato e Accreditato, per offrire ai propri associati e partner un servizio completo per l’ottenimento della marcatura CE delle porte esterne pedonali installate su vie di esodo, secondo il Sistema VVCP1.
Il servizio copre l’intero iter di certificazione, e include:
1. Assistenza preliminare alla definizione del prodotto e dei requisiti normativi.
2. Supporto alla predisposizione delle procedure FPC (Controllo di Produzione in Fabbrica), elemento fondamentale per il mantenimento della costanza di prestazione.
3. Esecuzione delle Prove Iniziali di Tipo (ITT) su campioni selezionati secondo le prescrizioni del sistema VVCP1, tramite laboratorio notificato.
4. Redazione della Dichiarazione di Prestazione (DoP) e predisposizione dell’etichetta CE, nel rispetto del Regolamento (UE) 305/2011 e della norma UNI EN 14351-1.
5. Fornitura delle istruzioni di posa in opera, uso e manutenzione, elementi obbligatori da allegare al prodotto finito.
Grazie a questa collaborazione, le aziende possono affrontare l’intero percorso di certificazione in modo guidato, sicuro e conforme alla normativa, evitando rischi di non conformità e relative sanzioni.

Ing. ANTONIO D’ALBO

Direttore Tecnico Laboratorio Tecnologico LegnoLegno

Info: antonio.dalbo@legnolegno.it


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