È entrato in vigore il 3 giugno 2026 il D.M. 5 dicembre 2025, n. 283, “Decreto Requisiti Minimi” (aggiornamento del D.M. 26 giugno 2015), che indica le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche ei requisiti minimi degli edifici in materia di efficienza energetica.
Il Decreto Requisiti Minimi, entrato in vigore nel 2026, come già il decreto del 2015, disciplina le prestazioni energetiche degli edifici e degli interventi relativi a: nuove costruzioni, demolizione e ricostruzione, ampliamento, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche.
Si applica agli interventi sugli edifici, sia in regime invernale sia estivo, e costituisce il riferimento per la definizione dei limiti di trasmittanza termica (Uw o UD), del fattore solare totale gₜₒₜ (di chiusure oscuranti e schermature solari), della trasmittanza dei cassonetti Usb, nonché dell’obbligo di permeabilità all’aria dei serramenti esterni che insieme alle chiusure oscuranti sono assoggettati alla marcatura CE, rispettivamente secondo le norme EN 14351-1 ed EN 13659.
LIMITI PREVISTI PER LA TRASMITTANZA TERMICA DEI SERRAMENTI ESTERNI UW o UD
I limiti di Uw e Ud per finestre e porte pedonali esterne sono sostanzialmente rimasti invariati, ad eccezione della zona climatica F, per la quale il limite è variato da 1,0 a 1,1 W/m²K. I valori si riferiscono ai limiti di trasmittanza calcolati con esclusione del ponte termico Ψ tra il telaio fisso del serramento e il vano murario lungo i quattro lati.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, viene confermata la possibilità di utilizzo dei campioni di riferimento e delle regole di estensione dei risultati previste dalla UNI EN 14351-1+A2:2016 (es. finestra di dimensioni 1,23 × 1,48 m, misurate sul lato esterno del telaio fisso).
Il decreto, prevede che, in caso di riqualificazione energetica dell’involucro edilizio o di installazione di chiusure tecniche trasparenti, apribili o assimilabili, che delimitano il volume climatizzato verso l’esterno o verso ambienti non dotati di impianto di climatizzazione, sia obbligatoria l’installazione di valvole termostatiche o di un altro sistema di termoregolazione limitatamente alle unità immobiliari dotate di impianto termico non a servizio della singola unità
REQUISITI RELATIVI AI PONTI TERMICI Ψ
La principale novità del nuovo Decreto consiste nell’introduzione di requisiti specifici relativi ai ponti termici (Ψ), dei quali occorre tenere conto negli interventi edilizi che rientrano nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello. A tal proposito, il decreto stabilisce:
“L’intervento interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il rispetto dei limiti sulla trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici.”
Di conseguenza, nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello, il progettista dovrà valutare le prestazioni energetiche considerando anche il contributo dei ponti termici.
Nota
Se l’edificio in cui viene effettuata una ristrutturazione importante di secondo livello è assoggettato ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), entrati in vigore il 3 febbraio 2026, il requisito relativo ai ponti termici potrebbe rientrare nel più generale requisito di conformità alla UNI 11673-1, che comprende anche la verifica della prestazione termica, inclusa la valutazione del ponte termico.
È opportuno ricordare che il requisito termico rappresenta solo uno degli otto requisiti prestazionali previsti dalla UNI 11673-1:2017. Per progettare in conformità alla norma è infatti necessario soddisfare anche gli altri requisiti, quali permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, prestazioni acustiche e gli ulteriori requisiti previsti dalla norma.
Ritornando ai ponti termici, il decreto definisce i valori di trasmittanza termica lineare da assegnare a quattro tipologie di nodo tra serramento e vano murario: davanzale, spalle murarie, soglia su balcone e architrave del serramento.
————————-






























