Alla luce di quanto previsto dal D.Interm. 26 giugno 2015 (“Decreto Requisiti Minimi”), dal 1° gennaio 2021 cambieranno i limiti di accettabilità dei valori di trasmittanza termica per serramenti e cassonetti negli interventi di riqualificazione energetica quali anche la semplice sostituzione.
Tale scadenza, ormai imminente, richiederà performance termiche più stringenti per tutte le zone climatiche, e precisamente:
Valori massimi di trasmittanza termica (W/m2K ) di serramenti e cassonetti per zone climatiche:
Zone A e B=3,00
Zone C=2,00
Zone D=1,80
Zone E=1,40
Zone F=1,00
Tali restrizioni rendono necessaria una attenta analisi della propria gamma di produzione/commercializzazione, per garantire il rispetto dei limiti di legge dei prodotti.
Restano invariati gli obblighi prestazionali che indirettamente ricadono sui serramenti nei casi di nuove costruzioni o ristrutturazioni di 1° e 2° livello, di competenza del Progettista/Committente.
Inoltre, sulla base di quanto disposto dal recentissimo D.L. 34 del 19 maggio 2020 (“Decreto Rilancio”), affinché gli interventi di sostituzione di infissi possano usufruire dell’aliquota del 110% è necessario che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei cosiddetti “Interventi trainanti” (descritti in Art. 119: cappotto, impianti, etc.), con obbligo di dimostrare, tramite asseverazione, il miglioramento complessivo di almeno due classi energetiche. È di tutta evidenza che anche tali disposizioni, in maniera indiretta potranno ricadere sulle prestazioni termiche richieste agli infissi stessi.
Legnolegno come sempre è in grado di supportarvi nell’analisi puntuale delle diverse casistiche e nella determinazione dei valori di prestazione termica di serramenti, cassonetti e schermature, secondo quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento.
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