con n° 1989 L e notificato alla Commissione Europea con n.1709 (Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 1 Luglio 2022) all’attività di certificazione
Non tutti i Laboratori sono uguali ma soprattutto non tutti i risultati ottenuti attraverso prove eseguite presso differenti Laboratori hanno la medesima spendibilità.
I test eseguiti presso i Laboratori per la verifica di materiali e componenti possono avere diverso scopo:
- Ricerca di miglioramenti
- Analisi di errori di produzione
- Verifica della costanza della prestazione
Quello che però nella maggior parte dei casi accomuna le verifiche di Laboratorio è la necessità di poter utilizzare le prestazioni individuate (ove possibile), procedere alla Marcatura CE.
Non tutti i Laboratori hanno la possibilità di eseguire test validi a tale finalità.
Vediamo perché.
Il Regolamento 305/2011 impone l’obbligo di marcatura CE sui prodotti da costruzione, quando rientrano nell’ambito di una norma armonizzata o sono conformi a una Valutazione Tecnica Europea (ETA).
Tra i prodotti da costruzione che ricadono sotto questa disciplina rientrano, tra le tantissime tipologie esistenti, anche le porte e finestre e più in generale tutti i serramenti regolamentati dalla UNI EN 14351-1.
In base al processo di valutazione disciplinato dal Regolamento UE 305/2011, il fabbricante deve redigere una “dichiarazione di prestazione” (DoP) con la quale si assume la responsabilità legale della conformità del prodotto da costruzione al contenuto della medesima dichiarazione.
La verifica della costanza di prestazione può essere effettuata secondo diversi sistemi di valutazione che vedono coinvolti diversi attori: tra i principali ci sono i laboratori di prova.
La Convenzione tra Accredia, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Interno, definisce un nuovo regime di autorizzazione, dal momento che per poter svolgere le attività di verifica sui prodotti da costruzione, i laboratori di prova devono essere accreditati. Una svolta fondamentale, poiché in questo settore l’Italia era rimasta l’unico Paese europeo a non utilizzare l’accreditamento per garantire la conformità dei prodotti.
Per il laboratorio di prova, l’accreditamento conforme al Regolamento UE 305/2011 è quindi un requisito per conseguire l’autorizzazione da parte delle Autorità competenti e la successiva notifica alla Commissione europea con l’inserimento nel sistema NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).
Ciò comporta che i risultati derivanti dall’esecuzione di verifiche iniziali di tipo (per i sistemi che prevedono l’intervento di Laboratori di prova), eseguite presso Laboratori NON accreditati e conseguentemente notificati, non hanno la possibilità di essere utilizzati alla fine della compilazione della Dichiarazione di Prestazione, fatti salvi Organismi notificati che, seppur non accreditati, esercitano regolarmente la propria attività in virtù di decreti di autorizzazione regolarmente vigenti.
Notifica alla Commissione Europea (inserimento sistema NANDO)
Certificato di accreditamento LegnoLegno n° 1989 L